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80.2021.193

Deduzioni sociali: figli agli studi, padre che lavora all’estero, dove i figli sono domiciliati e studiano, requisito del rientro giornaliero al domicilio

Ticino · 2021-08-18 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria:

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1.1 I ricorrenti sollevano una prima censura relativa al loro diritto di essere sentiti per quanto riguarda la motivazione addotta dall’RS 1 nelle decisioni IC 2014 e IC 2016 dopo reclamo, secondo la quale “ al fine di chiarire i motivi che hanno portato alla vertenza, il contribuente è stato convocato presso l’Ufficio di tassazione di RS 1 in data 26 maggio 2021. Sulla lettera di convocazione è stato precisato il fatto che, in caso di assenza ingiustificata, la decisione di prima istanza del 9 maggio 2018 sarebbe stata confermata. Considerato che il contribuente non si è presentato alla convocazione l’autorità fiscale non può far altro che confermare la decisione di prima istanza del 9 maggio 2018 ”. La suddetta motivazione è tuttavia in contraddizione con le successive considerazioni contenute nelle stesse decisioni dopo reclamo, che recitano “la maggior parte delle contestazioni sono state discusse in occasione dell’audizione tenutasi in data

E. 1.1.2 Nonostante la motivazione dell’RS 1 sia errata e contradditoria, ciò non ha tuttavia impedito ai contribuenti di comprendere il contenuto e la portata delle decisioni dell’autorità di tassazione e, di conseguenza, di interporre ricorso, senza che fosse loro arrecato alcun pregiudizio di natura procedurale. Questa prima censura sollevata dai ricorrenti è pertanto da rigettare.

E. 1.2.1 Gli insorgenti, inoltre, rimproverano all’RS 1 di non aver dato seguito alle loro richieste, ciò che li avrebbe costretti ad interporre i presenti ricorsi.

E. 1.2.2 L’Alta Corte ha già avuto modo di indicare (cfr. ad es. sentenza TF 2C_823/2011 del 28.06.2012 consid. 4.2.2) che il diritto di essere sentiti previsto dall' art. 29 cpv. 2 Cost . comprende il diritto delle parti di esprimersi prima che sia emanata una decisione sulla fattispecie, di produrre prove sostanziali, di esaminare gli atti, di produrre prove pertinenti e di poter collaborare alla raccolta delle prove sostanziali o almeno di poter esprimere un parere sul risultato delle prove, se ciò può influenzare la decisione (DTF 132 V 368 consid. 3.1). Se le parti non hanno collaborato alla raccolta di tali elementi di prova, devono avere la possibilità di presentare osservazioni. Occorre distinguere tra la valutazione degli elementi di prova e le costatazioni di fatto dell'autorità sulla base di tali elementi di prova: di norma, i motivi di tale valutazione sono indicati solo nella decisione stessa e non devono, in linea di principio, essere presentati alle parti per osservazioni preliminari (sentenza TF 1C_258/2007 del 26.02.2008 consid. 2.3.1).

E. 1.2.3 Dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante, si evince che l’RS 1 ha dato ampio spazio ai ricorrenti per potersi esprimere e per poter produrre prove pertinenti per l’accertamento prima di emettere le decisioni impugnate, rispettando così il loro diritto di essere sentiti. Poiché ciò che ha portato alla presentazione dei ricorsi non concerne la violazione del diritto di essere sentito quanto piuttosto la valutazione divergente della fattispecie data dall’RS 1 rispetto alle aspettative dei ricorrenti, anche questa seconda censura di natura formale sollevata dai ricorrenti deve essere rigettata.

E. 2 giugno 2021 alla presenza del contribuente”. È vero dunque che la prevista audizione del 26 maggio 2021 non si è tenuta; tuttavia è stata rinviata di comune accordo al 2 giugno 2021, quando si è potuta regolarmente svolgere.

E. 2.1 Nel merito, con i loro due ricorsi gli insorgenti postulano il riconoscimento integrale della deduzione per figlio agli studi prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT sia per il figlio __________ sia per la figlia __________.

E. 2.2 L’art. 34 cpv. 1 lett. c LT prevede che per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono dedotti dal reddito netto, un massimo di fr. 13'400.‑, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

E. 2.3 Il legislatore ticinese ha introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c , in fine LT; v. Messaggio no. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v. anche sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2). Le modalità e i limiti fissati dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (di seguito: DE; RL 10.2.2.1.3) ed in particolare dagli art. 10 cpv. 1 (nella versione valida per i periodi fiscali 2014 e 2015) rispettivamente 11 cpv. 1 (nella versione valida per i periodi fiscali successivi) che stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1.   1'200 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

2.   1'900.‑ franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.   4'600 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.   6'400 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5.   13'400 franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente a domicilio. In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 10 risp. 11 cpv. 2 DE, nelle versioni valide per i periodi fiscali litigiosi). Gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione (art. 10 risp. 11 cpv. 3 DE, nelle versioni valide per i periodi fiscali litigiosi).

E. 2.4 La deduzione per figlio agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figlio a carico prevista sia dalla LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT; art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Già con la deduzione per figlio a carico (che a livello d’imposta cantonale ticinese risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni e rispetto alla corrispondente deduzione prevista dalla LIFD, che è praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle spese sostenute dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che studia e dell’influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva (v. sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).

E. 3 a ediz., Basilea 2017, n. 13 ad art. 35 LIFD, p. 882).

E. 3.1 Per tutti i periodi fiscali qui contestati, i ricorrenti hanno beneficiato della deduzione per figlio a carico, nel calcolo delle imposte sul reddito cantonale e federale, sia per __________ sia per __________ e, nel contempo, della deduzione cantonale per figli agli studi in ragione di fr. 7'600.‑ per i periodi fiscali 2014 e 2015 e di fr. 12'800.‑ per i periodi fiscali 2016-2018. L’Ufficio di tassazione ha motivato le sue decisioni sostenendo che, poiché entrambi i figli erano domiciliati a __________ e frequentavano scuole post-obbligatorie nel luogo di domicilio, non potevano beneficiare della deduzione massima prevista di fr. 26'800.‑, come invece postulato dai ricorrenti.

E. 3.2 Come visto, le condizioni per poter beneficiare della deduzione cantonale per figlio agli studi ex art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono analoghe e complementari a quelle per la deduzione del figlio a carico, prevista sia dal diritto tributario cantonale sia federale. Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

E. 3.2.1 Per l’imposta cantonale, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede. La LIFD invece non prevede un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata (Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010, p. 20). Di conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il 25° o il 26° anno di età ( Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD,

p. 713).

E. 3.2.2 Per “studi” si intende ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma corrispondente ed è in grado di svolgere un’attività lucrativa appropriata (sentenza CDT 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 1.2). La maturità professionale, come la maturità liceale, ricadono sotto il concetto di formazione di base (prima formazione) ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (sentenza CDT 80.2016.231 del 28 agosto 2017 consid. 2).

E. 3.2.3 Infine, per poter beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a e 35 cpv. 1 lett. a LIFD, il contribuente deve provvedere al sostentamento del figlio.

E. 3.2.3.1 Dal profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). I genitori sono nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche ‑ dandosene la necessità ‑ la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015 consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10b). In una decisione del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005 (n. 5C.150/2005 consid. 4.4, in: FamPra.ch 2006, p. 480). In quella decisione, l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale del figlio ‑ che vale tanto più per un figlio maggiorenne ‑ prevale sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ediz., n. 31 ad art. 276 CC). La capacità economica del figlio va dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti: quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza (cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10a).

E. 3.2.3.2 Per quel che concerne la deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art. 277 cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 3). Considerato che già per il diritto civile l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che lo stesso si possa ragionevolmente esigere da loro, anche per il diritto tributario occorre tenere conto pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne ( Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712). Ne discende che i principi sopra enunciati sono applicabili anche al diritto fiscale. Il figlio non viene considerato dipendente dal mantenimento del genitore quando, malgrado sia in formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. In tale contesto occorre prendere poi anche in considerazione la sostanza del figlio nella misura in cui la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per finanziare il suo mantenimento ( Jaques , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2 ª ediz., Basilea 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD, p. 801; RF 2014 p. 302 consid. 2.1; sentenza TF 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 citata in: RF 2011 p. 676 consid. 2.1). Anche il Tribunale federale (nella sentenza 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1) ha escluso che si possa considerare bisognoso di sostentamento ("unterstützungsbedürftig") il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi. Occorre quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio, come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per contribuire al finanziamento del suo sostentamento. Per la concessione della deduzione per figlio a carico nel caso di figli maggiorenni ‑ tassati in modo indipendente dai genitori ‑ in ogni caso, deve essere apportata la prova che il contribuente provvede effettivamente al sostentamento del figlio per cui fa valere la deduzione (v. Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010, cap. 10.3, p. 20). Se il figlio non vive più nella medesima economia domestica del contribuente (o dei genitori), l’autorità fiscale può richiedere la prova dei pagamenti sostenuti ( Baumgartner/Eichenberger in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

E. 3.2.3.3 Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali l’autorità fiscale è tenuta a sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere, in particolare per quanto concerne il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere dimostrato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria di tale sostegno, per esempio tramite ricevute postali o bonifici bancari (sentenza TF 2C_421/2010 del 2.11.2010 consid. 2.1 e relativi rimandi; Jaques , op. cit., n. 49 ad art. 35 LIFD,

p. 812; Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n. 26a ad art. 35 LIFD, p. 891; Locher , Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2 a ediz., Basilea 2019,

n. 36 ad art. 35 LIFD, p. 1057; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , op. cit., n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 716; sentenza CDT n. 80.2009.20 del 19.08.2009 consid. 2.2).

E. 3.3.1 Nel caso in esame, sia __________ sia __________ vivono e studiano all’estero da oltre un decennio. Mentre __________ era ancora minorenne nei periodi fiscali 2014 e 2015, il fratello era maggiorenne in tutti i periodi litigiosi. Dagli atti messi a disposizione dell’autorità giudicante non si evince tuttavia che l’RS 1 abbia verificato se i contribuenti provvedono effettivamente al sostentamento dei propri figli maggiorenni rispettivamente la capacità economica di questi ultimi, considerandone eventuali redditi e/o patrimonio. Ciononostante, l’RS 1 ha comunque concesso ai ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia quella per figli agli studi, pur riducendo quest’ultima rispetto all’importo fatto valere.

E. 3.3.2 Con lettera datata 2 dicembre 2020, la Camera di diritto tributario si è dunque rivolta direttamente al contribuente chiedendo della documentazione probatoria circa il sostentamento dei figli durante i periodi fiscali 2014-2018, la tipologia della scuola frequentata oltre il periodo dell’obbligo e il fatto che entrambi i figli non beneficiassero né di retribuzioni o indennità agli studenti né di assegni o borse di studio. Il ricorrente ha contestato la richiesta di comprovare i versamenti all’estero, in quanto “ ottenere dalle banche estratti conto bancari o copia di bonifici di operazioni eseguite a partire da almeno 7 anni fa nei termini assegnati da questo Lodevole Tribunale (in piene festività natalizie) ” si rivelava “ un’impresa praticamente impossibile e comunque sproporzionata […] alle necessità ed obblighi probatori da parte dei contribuenti nel caso in questione ”. Argomentava che sia lui sia la moglie avevano svolto “ lavori retribuiti in __________ ed [avevano] dichiarato i loro rispettivi conti presso banche spagnole” e che era “più che ragionevole aspettarsi che i contribuenti abbiano potuto provvedere al sostegno e manutenzione [sic] dei loro figli attraverso la disposizione di mezzi finanziari sia dai conti spagnoli che dai conti svizzeri, mezzo bonifico o in contanti, direttamente o indirettamente attraverso la messa a disposizione dell’appartamento di __________, dell’acquisto di alimenti durante le visite in __________, ed in generale in tutti i modi usuali tra figli e genitori ”. Aggiungeva di essere stato informato per la prima volta dall’autorità giudicante dei requisiti posti “ in relazione con deduzioni sociali per beneficiari residenti all’estero ”, asserendo che “ se l’amministrazione cantonale [lo] avesse informato tempestivamente, chiaramente e pubblicamente sui requisiti richiesti in quanto ai mezzi di prova in questa circostanza particolare, sarebbe stato estremamente facile per i contribuente ottemperare a detti requisiti con un notevole risparmio di tempo per tutti ”.

E. 3.3.3 Anche ammettendo che i ricorrenti necessitassero di più tempo per raccogliere la documentazione bancaria richiesta, sta di fatto che non hanno neppure chiesto una proroga del termine loro attribuito. Si sono invece opposti alla domanda formulata dalla Camera di diritto tributario, finalizzata alla comprova dell’effettivo sostentamento di __________ e __________, mancando così al loro obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 cpv. 1 e 2 LT; art. 126 cpv. 1 e 2 LIFD). Gli insorgenti non hanno in tal modo provato di aver provveduto al mantenimento dei figli domiciliati all’estero, i quali, per quanto noto all’autorità fiscale ticinese e a questa Corte, potrebbero anche disporre di propri mezzi finanziari. Si può presumere che perlomeno il figlio __________, maggiorenne fin dal 2013, abbia presentato una dichiarazione d’imposta in Spagna. La stessa non è tuttavia stata prodotta dai contribuenti. Il fatto che l’RS 1 non abbia “ mai messo in dubbio la dichiarazione dei contribuenti dato che, da una parte si trattava di una situazione del tutto normale per un nucleo familiare quale quello risultante dalle informazioni in possesso dell’Ufficio di Tassazione e, dall’altra, non risultava dalle stesse informazioni elaborate dall’amministrazione, qualche indizio che potesse ragionevolmente mettere in dubbio le dichiarazioni presentate dai contribuenti ” (v. risposta a CDT del 10.01.2022, n. 1, p. 1), non implica che la prova del sostentamento prestato dagli insorgenti non possa essere richiesta dall’autorità di ricorso.

E. 3.3.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l’autorità fiscale è già stata estremamente generosa, ammettendo la deduzione per figli a carico e quella per figli agli studi, senza verificarne compiutamente i requisiti. Si rinuncia tuttavia ad intraprendere una ulteriore reformatio in peius , non solo perché le decisioni che concernono l’imposta federale diretta sono ormai passate in giudicato ma anche in considerazione del fatto che gli uffici di tassazione, nell’ambito dell’amministrazione di massa (“Massenverwaltung”), possono legittimamente basarsi su quanto sostenuto dal contribuente, senza richiedere in ogni caso le prove.

E. 4.1 Nelle circostanze descritte, non occorre approfondire la questione interpretativa sollevata dagli insorgenti, con riferimento all’art. 10 (o 11, a dipendenza dei periodi fiscali) del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL 640.220), che distingue, nella categoria dei figli che frequentano studi accademici, tra quelli che studiano “in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio” e quelli che non rientrano “giornalmente al domicilio” . È evidente che il differenziale tra le due deduzioni serve a coprire i costi causati dall’alloggio fuori dalla famiglia, a dipendenza degli studi. Dagli elementi che emergono dagli atti a disposizione non si vede tuttavia come si possa ammettere che i ricorrenti abbiano dovuto sostenere spese ulteriori per l’alloggio dei figli, a causa degli studi sostenuti da questi ultimi.

E. 4.2 Come si evince dalla documentazione versata agli atti, durante i periodi fiscali sub judice __________ e __________ studiavano entrambi a __________ e vivevano nella casa di proprietà dei genitori a __________. Mentre nelle dichiarazioni d’imposta dei periodi 2014, 2015 e 2016 i contribuenti hanno attribuito un valore locativo, peraltro irrisorio, a questa abitazione, nei periodi fiscali 2017 e 2018 hanno invece sostenuto di averlo ceduto ai figli in comodato d’uso. Ora, la tesi del comodato appare difficilmente sostenibile. Gli stessi contribuenti, nel reclamo del 10 agosto 2018, affermavano di utilizzare l’appartamento di Madrid “solo sporadicamente e al massimo 100 giorni complessivi all’anno in relazione all’esercizio dell’attività professionale dipendente in __________ ”. Ne consegue che l’appartamento in questione è perlomeno un’abitazione secondaria dell’intera famiglia. Il solo fatto che i figli alloggino nella casa di proprietà dei genitori, che è utilizzata anche da questi ultimi, fa sì che non vi sia propriamente un costo supplementare per l’alloggio, causato dagli studi accademici dei figli, come evidenziato anche dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso.

E. 4.3 D’altronde, consultando gli atti dell’Ufficio dello Stato Civile, si evince che __________ ha annunciato la sua partenza per l’estero (__________) a far tempo dal 30.09.2015 (dopo essere rientrato in Ticino, sempre in provenienza dalla __________, il 22.01.2015) mentre la sorella __________ non dispone della residenza né civile né economica in Ticino fin dal 15.03.1999, quando l’intera famiglia __________ aveva lasciato la Svizzera per la __________. A differenza del fratello, da allora __________ non ha più fatto rientro in Svizzera (v. Movpop – Movimento della popolazione, estratto dell’Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 29.11.2021). Ciò significa che la figlia era ancora minorenne quando i genitori hanno trasferito il domicilio in Svizzera. È pertanto ben difficile immaginare che vivesse in Spagna solo con il fratello, da poco maggiorenne.

E. 4.4 In ogni caso, sono stati gli stessi ricorrenti a decidere di separare il proprio domicilio da quello dei loro figli, cosa che non era imposta dagli studi intrapresi da questi ultimi. Secondo l’art. 23 cpv. 1 CC, la dimora a scopo di formazione non costituisce di per sé domicilio. Perché il domicilio sia trasferito nel luogo di studio è necessario, oltre ad uno stretto legame con tale luogo, anche un forte allentamento dei rapporti con il precedente domicilio. Indizi in tal senso possono essere rappresentati dal fatto che lo studente rientra solo raramente, in particolare neppure più nelle vacanze semestrali, oppure dal fatto che lo studente non dispone più di alcuna possibilità di pernottare al suo precedente domicilio o ancora che si tratti di uno studente lavoratore, che come tale esercita una regolare attività lucrativa nel luogo di studio ( Staehlin in: Geiser/Fountoulakis [a cura di], Basler Kommentar, ZGB I , 6 a ediz., Basilea 2018, n. 19f ad art. 23 CC). Nel caso in esame, non è noto cosa abbia condotto i ricorrenti ad adottare un domicilio separato da quello dei loro figli agli studi. Indipendentemente dalle ragioni di tale scelta, si deve ritenere che i figli non abbiano alcun legame con il domicilio svizzero dei genitori. Anche in questa prospettiva, non si vede come possa essere giustificata una ulteriore deduzione sociale per le spese dipendenti dalla locazione di una camera nel luogo di studio. In altre parole, le eventuali spese sostenute dai figli al loro domicilio spagnolo non sarebbero causate dal fatto che essi vi si sono dovuti trasferire per ragioni di studio.

E. 4.5 Le considerazioni appena proposte fanno anche apparire inconsistente la censura di violazione dei principi della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e di protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost.). La situazione dei ricorrenti non è infatti paragonabile a quella di genitori domiciliati nel Canton Ticino, i cui figli studiano in una università di un altro Cantone. Anche questi ultimi, se hanno costituito un proprio domicilio nel Cantone in cui studiano, per esempio perché vi esercitano un’attività lucrativa, non potrebbero essere considerati figli che non rientrano “giornalmente” al domicilio.

E. 4.6 Anche volendo ignorare la questione della prova dei costi sostenuti dai ricorrenti per il mantenimento dei figli agli studi, in nessun caso sarebbe pertanto giustificata la deduzione più elevata, riservata ai genitori, il cui figlio “frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio”.

E. 5 Per quanto attiene alla valutazione delle quote detenute nella __________ Sagl, contestata nell’atto di ricorso per il periodo fiscale 2018, nella replica del 20 settembre 2021 gli insorgenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso. Nella misura in cui concerne l’imposta sulla sostanza per il periodo fiscale 2018, il ricorso è dunque stralciato dai ruoli.

E. 6 Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei ricorrenti. Per questi motivi, visto per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia

1.   1.1.  Per quanto riguarda l’imposta sulla sostanza 2018, il ricorso è stralciato dai ruoli . 1.2.  Per il resto, il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 2’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.    200.– per un totale di                                                      fr. 2’200.– sono a carico dei ricorrenti.

3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LA    Copia per conoscenza: - municipio di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2021.193

80.2021.217

Lugano

27 maggio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 6 agosto 2021 contro le decisioni del 7/14 luglio 2021 in materia di IC 2014-2015-2016-2017 e

ricorso del 3 settembre 2021 contro la decisione del 18 agosto 2021 in materia di IC 2018.

Fatti

Diritto

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria: