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80.2021.177

Procedura: ricorso, capacità processuale, società cancellata d’ufficio dal registro di commercio, stralcio dai ruoli

Ticino · 2021-06-24 · Italiano TI
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Procedura: ricorso, capacità processuale, società cancellata d’ufficio dal registro di commercio, stralcio dai ruoli

Sachverhalt

Diritto

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La cancelliera:

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Tessin Camera di diritto tributario 17.07.2024 80.2021.177 Tessin Camera di diritto tributario 17.07.2024 80.2021.177 Ticino Camera di diritto tributario 17.07.2024 80.2021.177

Procedura: ricorso, capacità processuale, società cancellata d’ufficio dal registro di commercio, stralcio dai ruoli

Incarti n. 80.2021.177 80.2021.178 Lugano 17 luglio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli cancelliera Sabrina Piemontesi - Gianola parti RI 1 rappr. dall’avv.  RA 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 24 luglio 2021 contro la decisione del 24 giugno 2021 in materia di IC e IFD 2019. Fatti

-   la RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione del 24 giugno 2021, con cui l’RS 1 aveva respinto un reclamo dalla stessa interposto contro le decisioni di tassazione IC e IFD 2019;

-   con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 14 marzo 2022, è stato dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento;

-   il 17 maggio 2022 la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo;

-   il 20 giugno 2024 la RI 1 in liquidazione è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 159 a cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411). Diritto

-   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

-   la capacità processuale è un presupposto per interporre qualsiasi ricorso e, trattandosi di un presupposto processuale, deve essere verificata d’ufficio;

-   la capacità processuale deve essere data al momento dell’interposizione del ricorso ma deve sussistere ancora al momento della decisione;

-   in mancanza di capacità processuale non si può entrare nel merito del ricorso;

-   secondo l’art. 159 a cpv. 1 lett. a ORC, un ente giuridico è cancellato d’ufficio se, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lettera d o, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;

-   la ricorrente è pertanto ormai priva di personalità giuridica;

-   in queste circostanze, il ricorso non può che essere stralciato dai ruoli. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli .

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Contro il presente        Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          La cancelliera: