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80.2020.88

Procedura: ricorso, restituzione dei termini, malattia, non stress legato all’emergenza sanitaria Covid-19

Ticino · 2020-05-06 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Diritto

2.2.1.

L’autorità resistente ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 ritenuto come le ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini – di natura medica - non sarebbero infatti sufficienti in applicazione dell’art. 192 cpv. 5 LT.

Si tratta innanzitutto di verificare preliminarmente se il ricorso presentato dalla contribuente è tardivo. In caso positivo occorre valutare se siano date le condizioni per una restituzione dei termini.

2.2.

L’art. 227 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.

2.3.

Ora nel caso di specie è assodato che la decisione di tassazione IC 2018 del 6.5.2020 è stata notificata e ricevuta dalla contribuente, la quale ha pure ammesso che il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario non era tempestivo, siccome presentato tardivamente. La contribuente ha imputato il ritardo ad uno stato di stress legato alla nota pandemia da Coronavirus.

Rimane quindi da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine per quanto attiene alla decisione su reclamo inerente l’imposta cantonale 2018.

Per quanto riguarda l’IFD 2018, non è stata emanata alcuna decisione su reclamo essendo che il gravame presentato dinanzi all’UT riguardava unicamente la commisurazione della sostanza. Motivo per il quale, in quanto presentato per l’IFD 2018, il ricorso deve essere immediatamente dichiarato irricevibile.

Giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati;Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3aediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2aediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2aediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.;Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. ancheAmstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2aediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

3.4.

Malattie o debolezza mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3aed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).

In particolare, il Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012, consid. 3.1., ha specificato come la malattia possa essere considerata come un impedimento senza colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del termine di ricorso, se questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la parte oppure il suo rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo oppure di incaricare una terza persona di agire a suo nome nel termine. È capace di discernimento ai sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di agire in maniera ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due elementi, un elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso, l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione, effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati, che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto, tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un profano.

La prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi ultimi casi, la presunzione è capovolta.

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è irricevibile .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.    100.– per un totale di                                                      fr.    600.– sono a carico della ricorrente.

3.   Contro il prese              Copia per conoscenza: - municipio di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2020.88

80.2020.89

Lugano

9 novembre 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini,Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 23 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD 2018.

Fatti

Diritto

2.2.1.

L’autorità resistente ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 ritenuto come le ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini – di natura medica - non sarebbero infatti sufficienti in applicazione dell’art. 192 cpv. 5 LT.

Si tratta innanzitutto di verificare preliminarmente se il ricorso presentato dalla contribuente è tardivo. In caso positivo occorre valutare se siano date le condizioni per una restituzione dei termini.

2.2.

L’art. 227 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.

2.3.

Ora nel caso di specie è assodato che la decisione di tassazione IC 2018 del 6.5.2020 è stata notificata e ricevuta dalla contribuente, la quale ha pure ammesso che il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario non era tempestivo, siccome presentato tardivamente. La contribuente ha imputato il ritardo ad uno stato di stress legato alla nota pandemia da Coronavirus.

Rimane quindi da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine per quanto attiene alla decisione su reclamo inerente l’imposta cantonale 2018.

Per quanto riguarda l’IFD 2018, non è stata emanata alcuna decisione su reclamo essendo che il gravame presentato dinanzi all’UT riguardava unicamente la commisurazione della sostanza. Motivo per il quale, in quanto presentato per l’IFD 2018, il ricorso deve essere immediatamente dichiarato irricevibile.

Giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati;Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3aediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2aediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2aediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.;Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. ancheAmstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2aediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

3.4.

Malattie o debolezza mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3aed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).

In particolare, il Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012, consid. 3.1., ha specificato come la malattia possa essere considerata come un impedimento senza colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del termine di ricorso, se questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la parte oppure il suo rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo oppure di incaricare una terza persona di agire a suo nome nel termine. È capace di discernimento ai sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di agire in maniera ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due elementi, un elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso, l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione, effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati, che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto, tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un profano.

La prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi ultimi casi, la presunzione è capovolta.

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria: