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80.2020.234

Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, rapporto con la decisione che concerne la società, onere della prova

Ticino · 2020-10-21 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

1Costituiscono utile netto imponibile:

a.il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

-    ...[omissis]...

-    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c.i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.3.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1)  la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid.7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid.2; 115 Ib 238).

1.4.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr.Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria:

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

E. 1.1 L’UT di __________ ha imposto nella partita fiscale di RI 1 la somma di 45'160.- a titolo “ altri redditi della sostanza mobiliare” ritenendo l’esistenza di vantaggi goduti personalmente dal contribuente e derivanti dalla __________. Dal canto suo, l’insorgente contesta di aver percepito vantaggi da parte della società e lamenta, in via preliminare, una violazione del diritto di essere sentito, in relazione alla motivazione della decisione. L’autorità fiscale non avrebbe specificato né documentato quali vantaggi il ricorrente avrebbe personalmente percepito da __________. Neppure sono illustrate le modalità e le basi sulle quali l’UT avrebbe quantificato i vantaggi in fr. 75'267.-. RI 1 specifica inoltre che l’UT non deve confondere la sua partita fiscale come persona fisica con quella della società.

E. 1.2 Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

E. 1.3 Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1)  la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente; 2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina; 3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni; 4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

E. 1.4 Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile ( Gewinnvorwegnahme ; cfr. Bernardoni/Bortolotto , La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

E. 1.5 Spetta all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153 consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF 2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione, oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.; 2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid. 5.5.).

E. 2.1 Nella motivazione della decisione su reclamo del 21.10.2020, si può leggere che, in sostanza, la ripresa di fr. 45'160.- nella partita fiscale del contribuente è legata alla decisione su reclamo della __________, che ha riconosciuto “ vantaggi e prestazioni a favore del contribuente per fr. 75'267.-“.

E. 2.2 Quella che a livello della società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16 = StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata). Ciononostante, non esiste un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”). La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile, soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher , Kommentar zum DBG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.). In deroga alle regole usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher , Aspekte der steuerlichen Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).

E. 2.3 Ora, nella presente fattispecie, l’UT si è limitato a riprendere la motivazione della decisione con cui l’UTPG ha respinto il reclamo inerente la tassazione della società. Poiché, come visto, la res judicata della decisione relativa alla persona giuridica non si estende anche alla tassazione del socio, che ha beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro, il ricorrente è senz’altro legittimato a contestare le riprese che lo concernono, impugnando la tassazione della persona fisica. In tal caso, grava ancora sull’autorità fiscale l’onere della prova dell’esistenza e dell’ammontare della distribuzione mascherata di utile. Si è tuttavia rilevato come la giurisprudenza del Tribunale federale ammetta un’eccezione alle usuali regole che concernono l’onere della prova, quando il socio della persona giuridica è nel contempo suo organo. In tal caso, se non contesta nel dettaglio le riprese, queste possono essere considerate giustificate anche nei suoi confronti. Che il ricorrente sia azionista e organo della __________ SA è fuori discussione. RI 1 è tuttora iscritto a Registro di commercio come amministratore unico e liquidatore della società, in liquidazione dal 18 novembre 2020. Nella stessa ragione sociale figurano d’altronde le sue iniziali. In queste circostanze, si giustifica l’applicazione della menzionata deroga alla ripartizione dell’onere della prova. L’insorgente avrebbe dovuto prendere compiutamente posizione sulle riprese relative ai vantaggi risultanti dalla tassazione della società. Invece, nel reclamo del 19 febbraio 2019, si è limitato a sostenere genericamente si essere stipendiato dalla società. L’autorità di tassazione non poteva pertanto fare altro che respingere il reclamo, facendo riferimento alla ripresa stabilita con la decisione, passata in giudicato, che concerne la società.

E. 2.4 Solo nel ricorso alla Camera di diritto tributario, l’insorgente è entrato nel merito della questione delle riprese contestate. Lo ha fatto illustrando le attività della società e la giustificazione commerciale dei costi che quest’ultima ha registrato. Nel gravame, ha preso posizione anche in merito a singole fatture, inviate da società estoni alla __________ SA. Tenendo conto solo degli atti dell’RS 1, non è possibile prendere posizione sulle censure del ricorrente. Nella misura in cui la tassazione personale che lo concerne non è ancora passata in giudicato, si giustificano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché esamini, insieme all’UTPG, le censure del ricorrente e adotti una nuova decisione.

E. 3 Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario. Nel caso in esame, il contribuente avrebbe dovuto contestare con un reclamo circostanziato e documentato le riprese litigiose, prima di giungere dinanzi alla Camera di diritto tributario. In queste circostanze, nonostante l’annullamento della decisione impugnata, si giustifica che sia posta a suo carico parte delle spese di giudizio. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2016 del 21.10.2020 è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione.

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.    200.– per un totale di                                                      fr. 2’000.– sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 1'000.– ).

3.   Contro il presen           Copia per conoscenza: - municipio di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2020.234

80.2020.235

Lugano

12 maggio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini,Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1__________,

c/o __________, __________

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 23 novembre 2020 contro la decisione del 21 ottobre 2020 in materia di IC e IFD 2016.

Fatti

Diritto

1Costituiscono utile netto imponibile:

a.il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

-    ...[omissis]...

-    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c.i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.3.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1)  la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid.7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid.2; 115 Ib 238).

1.4.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr.Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria: