Calcolo dell’imposta: aliquota, genitori tassati separatamente, comunione domestica con il figlio, appartamento separato nella stessa casa dove il figlio è domiciliato con la madre
Sachverhalt
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lasegretaria:
Erwägungen (3 Absätze)
E. 30 luglio 2017 era terminato l’obbligo degli alimenti nei confronti della ex
moglie in quanto il figlio minore aveva terminato l’apprendistato. Proseguiva
affermando che provvedeva tuttora al mantenimento delle due figlie __________ e
__________ agli studi e richiedeva di conseguenza, oltre a tutte le deduzioni
di legge, l’applicazione dell’aliquota privilegiata.
In data 12 luglio
2018 l’RS 1 (UT) si rivolgeva al contribuente, invitandolo a trasmettere entro
il 30 luglio 2018 diversa documentazione ed in particolare la comprova dei
pagamenti effettuati a favore delle figlie __________ e __________ ed a favore
della ex-moglie.
Il contribuente
rispondeva con scritto del 7 agosto 2020, producendo copiosa documentazione.
C.
Con decisione del 22
agosto 2018, l’UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2017,
commisurando il reddito imponibile per
l’IC in fr. 141'900.– (fr.143'900.– reddito determinante per l’aliquota),
mentre per l’IFD in fr. 190'600.- (medesimo importo determinante per
l’aliquota). L’autorità fiscale aveva in particolar modo riconosciuto deduzioni
per figli a carico nella misura di fr. 33'300.– (fr. 13'000.– per l’IFD) e per
figli agli studi nella misura di fr. 26'800.– (solo per l’IC), mentre per il
calcolo dell’imposta aveva applicato l’aliquota per “altri contribuenti”.
D.
Il contribuente
impugnava la summenzionata decisione con reclamo del 17 settembre 2018,
lamentando che l’autorità fiscale non aveva applicato l’aliquota privilegiata,
come richiesto, bensì quella “altri contribuenti”. A suo avviso, i requisiti
previsti dalla legge erano adempiuti, rientrando egli fra
“i contribuenti
divorziati che vivono in comunione domestica con figli agli studi al cui
sostentamento provvedono”.
In data 18 maggio 2020
l’UT si rivolgeva nuovamente al contribuente invitandolo a trasmettere la
seguente documentazione: attestati di frequenza degli istituti scolastici
frequentati al 31.12 2017; dichiarazione della cancelleria comunale indicante
il cambio di domicilio delle figlie maggiorenni __________ e __________ e
dichiarazione dell’altro genitore circa il nuovo assetto famigliare in deroga
alla convenzione divorzile; comprova dei versamenti per prestazioni di
mantenimento alle figlie __________ e __________ per il periodo fiscale 2017.
Con email del 2 giugno
2020, il reclamante produceva uno scritto della ex moglie __________, che
confermava che,
“come da convenzione di divorzio, l’obbligo di versamento
degli alimenti per [lei era] cessato con il termine dell’apprendistato del [loro]
figlio minore __________”. Il
contribuente precisava di continuare a pagare
per gli studi delle figlie maggiorenni __________ (1993) e __________ (1996).
Con decisione del 1°
luglio 2020, l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
“(…) preso… atto che il
contribuente ha un permesso di soggiorno settimanale nel comune di __________
per ragioni professionali, considerato il fatto che non è stata mutata la
modalità di pagamento di prestazioni di mantenimento per le figlie e che dalla
dichiarazione dell’ex coniuge non è fatto alcun cenno della modifica di
domicilio, che non sono stati presentate dichiarazioni dell’autorità comunale
del cambio di domicilio delle figlie si procede ed evasione riconfermando
l’aliquota per altri contribuenti sia per l’imposta cantonale che per imposta
federale diretta.”
E.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
il riconoscimento dell’aliquota per famiglia monoparentale e genitori. Per
quanto attiene al permesso di soggiorno settimanale a __________, sostiene di
rientrare ancora oggi ogni fine settimana al proprio domicilio di __________. In
relazione al fatto che non sarebbe mutata la modalità di pagamento di
prestazioni di mantenimento delle figlie, afferma di non comprendere “cosa
avrebbe dovuto mutare”, in quanto nel 2017 e negli anni precedenti egli pagava
direttamente l’affitto delle camere presso le università delle figlie ed
inoltre eseguiva un versamento sui conti personali per le altre spese.
Allega
al ricorso una dichiarazione della ex moglie, che, in relazione alla propria
tassazione 2017, comunica di non opporsi ad un’eventuale revisione della
stessa, con l’applicazione a suo sfavore dell’aliquota per altri contribuenti
invece di quella per coniugi.
F.
Nelle sue
osservazioni del 5 ottobre 2020, l’UT chiede di confermare la decisione
impugnata. Precisa che la concessione dell’aliquota coniugati è concessa al
genitore che ha l’autorità parentale e vive in comunione domestica con il
figlio. Per contro il genitore che paga gli alimenti (o il sostentamento per il
figlio) può dedurre il contributo alimentare in caso di figli minorenni o la
deduzione sociale per figli a carico e figli agli studi in caso di figli
maggiorenni. Richiama inoltre un passaggio della circolare 18/2020 della
Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”), secondo cui
“se
il figlio agli studi dispone formalmente di un proprio domicilio (quindi non
vive con nessuno dei genitori), l’aliquota agevolata non è attribuita a nessuno
dei genitori, quand’anche uno di loro o entrambi, provvedano al mantenimento
del figlio.”
Nel caso in esame, il contribuente risulta avere il domicilio
principale nella stessa abitazione della ex moglie e dei figli, e un domicilio
secondario a Lugano. Non avendo informazioni contrarie si può ritenere immutata
la situazione delle figlie __________ e __________ che abitavano nella parte
della casa utilizzata dalla madre e avevano un domicilio secondario fuori
cantone dovuto agli studi. A tal proposito, al fine di aver diritto
all’aliquota coniugati, le figlie del contribuente avrebbero dovuto trasferirsi
nell’appartamento del padre.
Diritto
1.
1.1.
Per il calcolo
dell’imposta federale diretta, l’art. 36 cpv. 2
bis
LIFD prevede che
il capoverso 2 (che concerne l’aliquota per i coniugi viventi in comunione
domestica) si applichi per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica,
nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e
celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui
sostentamento provvedono in modo essenziale.
Il Tribunale federale ha
precisato che, per ragioni di parità di trattamento, un medesimo alleggerimento
non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le
coppie sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per
coniugi, detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati
o divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi
redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4).
1.2.
Secondo la Circolare n. 30
dell’AFC del 21.10.2010 (Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la
legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]), la tariffa per i genitori
viene concessa anche ai contribuenti che vivono in comunione domestica con
figli maggiorenni in formazione. Anche in questo caso la persona che si avvale
della tariffa per i genitori deve provvedere in modo essenziale al
sostentamento del figlio. Analogamente alla deduzione per i figli, la tariffa
per i genitori viene dunque concessa solo se il figlio maggiorenne in formazione
dipende effettivamente dagli alimenti dei genitori nel momento determinante (circolare
citata, capitolo 13.4.3).
Per il caso dei genitori
separati con figlio maggiorenne in formazione, la circolare dell’AFC prevede
che la tariffa per i genitori venga accordata al genitore che vive in comunione
domestica con il figlio. Si presume che questo genitore provveda in modo
prevalente al sostentamento effettivo o finanziario del figlio, anche se
l’altro genitore versa gli alimenti al figlio conformemente all’articolo 24
lettera
e
LIFD. Questo genitore viene tassato secondo la tariffa di
base, d’altro canto può far valere la deduzione per i figli di cui all’articolo
E. 35 capoverso 1 lettera a LIFD (circolare citata, capitolo 13.4.3). Anche la dottrina ritiene che sia giustificato presumere che il genitore che vive in comunione domestica con il figlio sia quello che provvede in modo essenziale al suo sostentamento, mentre al genitore che versa il contributo di mantenimento si applica l’aliquota per contribuenti non coniugati. D’altronde, poiché quest’ultimo non vive insieme al figlio, non è adempiuto il requisito dell’esistenza di una “comunione domestica”, previsto dall’art. 36 cpv. 2 bis LIFD (J aques, Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 252; Jaques, Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 38 ad art. 36 LIFD, p. 835 s.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2019, n. 20 ad art. 36 LIFD, Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 52 e n. 66 ad art.
E. 36 LIFD, p. 736 e p. 739; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.147 del 22.10.2014 consid. 2). 1.3. Nella fattispecie, il ricorrente postula l’applicazione dell’aliquota per i genitori, ritenendo di adempiere tutti i requisiti ai fini dell’attribuzione di quest’ultima. In particolare, sottolinea che tutt’ora provvede al mantenimento dei figli agli studi e di essere domiciliato con i figli in via __________ a __________. Il domicilio secondario a Lugano, cui ha fatto riferimento l’autorità fiscale nella decisione impugnata, sarebbe utilizzato esclusivamente per il soggiorno settimanale, in quanto ogni fine settimana rientrerebbe a __________. Come già detto in precedenza, per quanto attiene al cambio di domicilio delle figlie, l’insorgente sostiene di aver “già avuto modo di esprimersi” . Non comprende però l’affermazione dell’UT in merito al mutamento della modalità di pagamento di prestazioni di mantenimento delle figlie. 1.4. Va ricordato al ricorrente che le conseguenze del divorzio sono state disciplinate mediante una convenzione, sottoscritta da lui e dalla ex moglie nel 2010. Dalla stessa si evince che, fin dal 1° ottobre 2007, la moglie era “rimasta nella casa famigliare con i quattro figli a __________, mentre RI 1 usufruiva di un appartamento separato nella stessa abitazione”. In seguito al divorzio, inoltre, i figli sarebbero stati “domiciliati presso la madre”, sebbene l’autorità parentale sui figli minorenni fosse esercitata congiuntamente. Il padre avrebbe inoltre contribuito al mantenimento dei figli, fino alla conclusione degli studi, mediante un contributo di fr. 700.– per ciascuno. In queste circostanze, l’insorgente non può pretendere che, nel periodo fiscale litigioso, vivesse “in comunione domestica” con i figli. Sebbene egli stesso usufruisse di “un appartamento separato nella stessa abitazione”, la stessa formulazione della convenzione lascia intendere, come del resto è consueto in caso di divorzio, che gli ex coniugi non costituissero più una comunione domestica. Di conseguenza, se i figli erano “domiciliati presso la madre”, la comunione domestica sussisteva fra madre e figli e non fra padre e figli. Se vi fosse stata una comunione domestica fra padre e figlie agli studi, del resto, non sarebbe stato necessario prevedere il versamento di un contributo di mantenimento. Si giustifica pertanto la conclusione che, nel periodo fiscale in discussione, il ricorrente provvedesse sì al mantenimento delle figlie maggiorenni agli studi, mediante un contributo mensile, ma che non vivesse in comunione domestica con loro. 1.5. Non è decisivo, in questo contesto, il fatto che dal 2016 il contribuente soggiorni in un comune diverso da quello del suo domicilio. Per le ragioni già esposte, infatti, si deve ammettere che egli vivesse da solo, anche se l’appartamento di cui disponeva era all’interno della stessa casa in cui abitavano la ex moglie e i figli. La circostanza indicata dall’autorità fiscale avvalora comunque la tesi della vita separata del ricorrente. Egli stesso ammette infatti di essersi “permesso un appartamento per il soggiorno settimanale”, più vicino al suo luogo di lavoro. 1.6. Nessun influsso sulle modalità di calcolo dell’imposta può avere infine la lettera, allegata al ricorso, con cui la ex moglie del ricorrente si dice disposta ad accettare una revisione della propria tassazione, calcolando la sua imposta con l’aliquota per “altri contribuenti” anziché con quella per coniugati. Infatti, in nessun caso, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993 n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p. 17) 1.7. La decisione dell’autorità fiscale, che ha calcolato l’IFD dell’insorgente, applicando l’aliquota per altri contribuenti, si rivela pertanto legittima. 2. 2.1. Per il calcolo dell’imposta cantonale, l’art. 35 cpv. 2 LT prevede l’applicazione dell’aliquota per coniugi ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. 2.2. Diversamente dalla LIFD, la LT non prevede un’aliquota specifica per i genitori. L’art. 35 cpv. 2 LT estende tuttavia l’applicazione dell’aliquota per coniugi anche ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. La definizione del campo di applicazione dell’aliquota più favorevole segue dunque gli stessi criteri di quelli previsti dall’art. 36 cpv. 2 bis LIFD. Anche in questo caso, per i genitori separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, l’applicazione dell’aliquota privilegiata presuppone che il genitore viva in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvede. Ne consegue che si giustifica una soluzione uguale a quella adottata in materia di IFD (v. anche la circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, in particolare Allegato 02). 2.3. Anche ai fini del calcolo dell’imposta cantonale sul reddito, pertanto, l’aliquota privilegiata per coniugati è applicata solo nel calcolo dell’imposta della ex moglie del ricorrente. L’imposta di quest’ultimo invece deve essere calcolata con l’aliquota per altri contribuenti. 3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.– per un totale di fr. 2'500.- sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: Copia per conoscenza: - municipio di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 17.12.2020 80.2020.122 Tessin Camera di diritto tributario 17.12.2020 80.2020.122 Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2020 80.2020.122
Calcolo dell’imposta: aliquota, genitori tassati separatamente, comunione domestica con il figlio, appartamento separato nella stessa casa dove il figlio è domiciliato con la madre
Incarti n. 80.2020.122 80.2020.123 Lugano 17 dicembre 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi segretari a Mara Regazzoni parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 30 luglio 2020 contro la decisione del 1° luglio 2020 in materia di IC e IFD 2017. Fatti A. RI 1 e la moglie __________ hanno sottoscritto il 17 novembre 2010 una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Premesso che vivevano separati di fatto dal 1° ottobre 2007 e che la moglie era rimasta nella casa famigliare a __________ con i quattro figli, mentre il marito occupava “un appartamento separato nella stessa abitazione”, dal 2010, il marito si è impegnato a versare alla moglie un importo mensile di fr. 3'100 fino al termine degli studi superiori del figlio minore __________. I figli sarebbero stati “domiciliati presso la madre”, mentre l’autorità parentale sui figli minorenni sarebbe stata esercitata congiuntamente. Il padre avrebbe inoltre contribuito al mantenimento dei figli, fino alla conclusione degli studi, mediante un contributo di fr. 700.– per ciascuno. Il divorzio è stato pronunciato il 28 marzo 2011. B. In data 30 marzo 2018 RI 1 inoltrava la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2017 e nelle note informava l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) che il 30 luglio 2017 era terminato l’obbligo degli alimenti nei confronti della ex moglie in quanto il figlio minore aveva terminato l’apprendistato. Proseguiva affermando che provvedeva tuttora al mantenimento delle due figlie __________ e __________ agli studi e richiedeva di conseguenza, oltre a tutte le deduzioni di legge, l’applicazione dell’aliquota privilegiata. In data 12 luglio 2018 l’RS 1 (UT) si rivolgeva al contribuente, invitandolo a trasmettere entro il 30 luglio 2018 diversa documentazione ed in particolare la comprova dei pagamenti effettuati a favore delle figlie __________ e __________ ed a favore della ex-moglie. Il contribuente rispondeva con scritto del 7 agosto 2020, producendo copiosa documentazione. C. Con decisione del 22 agosto 2018, l’UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2017, commisurando il reddito imponibile per l’IC in fr. 141'900.– (fr.143'900.– reddito determinante per l’aliquota), mentre per l’IFD in fr. 190'600.- (medesimo importo determinante per l’aliquota). L’autorità fiscale aveva in particolar modo riconosciuto deduzioni per figli a carico nella misura di fr. 33'300.– (fr. 13'000.– per l’IFD) e per figli agli studi nella misura di fr. 26'800.– (solo per l’IC), mentre per il calcolo dell’imposta aveva applicato l’aliquota per “altri contribuenti”. D. Il contribuente impugnava la summenzionata decisione con reclamo del 17 settembre 2018, lamentando che l’autorità fiscale non aveva applicato l’aliquota privilegiata, come richiesto, bensì quella “altri contribuenti”. A suo avviso, i requisiti previsti dalla legge erano adempiuti, rientrando egli fra “i contribuenti divorziati che vivono in comunione domestica con figli agli studi al cui sostentamento provvedono”. In data 18 maggio 2020 l’UT si rivolgeva nuovamente al contribuente invitandolo a trasmettere la seguente documentazione: attestati di frequenza degli istituti scolastici frequentati al 31.12 2017; dichiarazione della cancelleria comunale indicante il cambio di domicilio delle figlie maggiorenni __________ e __________ e dichiarazione dell’altro genitore circa il nuovo assetto famigliare in deroga alla convenzione divorzile; comprova dei versamenti per prestazioni di mantenimento alle figlie __________ e __________ per il periodo fiscale 2017. Con email del 2 giugno 2020, il reclamante produceva uno scritto della ex moglie __________, che confermava che, “come da convenzione di divorzio, l’obbligo di versamento degli alimenti per [lei era] cessato con il termine dell’apprendistato del [loro] figlio minore __________”. Il contribuente precisava di continuare a pagare per gli studi delle figlie maggiorenni __________ (1993) e __________ (1996). Con decisione del 1° luglio 2020, l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione: “(…) preso… atto che il contribuente ha un permesso di soggiorno settimanale nel comune di __________ per ragioni professionali, considerato il fatto che non è stata mutata la modalità di pagamento di prestazioni di mantenimento per le figlie e che dalla dichiarazione dell’ex coniuge non è fatto alcun cenno della modifica di domicilio, che non sono stati presentate dichiarazioni dell’autorità comunale del cambio di domicilio delle figlie si procede ed evasione riconfermando l’aliquota per altri contribuenti sia per l’imposta cantonale che per imposta federale diretta.” E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il riconoscimento dell’aliquota per famiglia monoparentale e genitori. Per quanto attiene al permesso di soggiorno settimanale a __________, sostiene di rientrare ancora oggi ogni fine settimana al proprio domicilio di __________. In relazione al fatto che non sarebbe mutata la modalità di pagamento di prestazioni di mantenimento delle figlie, afferma di non comprendere “cosa avrebbe dovuto mutare”, in quanto nel 2017 e negli anni precedenti egli pagava direttamente l’affitto delle camere presso le università delle figlie ed inoltre eseguiva un versamento sui conti personali per le altre spese. Allega al ricorso una dichiarazione della ex moglie, che, in relazione alla propria tassazione 2017, comunica di non opporsi ad un’eventuale revisione della stessa, con l’applicazione a suo sfavore dell’aliquota per altri contribuenti invece di quella per coniugi. F. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2020, l’UT chiede di confermare la decisione impugnata. Precisa che la concessione dell’aliquota coniugati è concessa al genitore che ha l’autorità parentale e vive in comunione domestica con il figlio. Per contro il genitore che paga gli alimenti (o il sostentamento per il figlio) può dedurre il contributo alimentare in caso di figli minorenni o la deduzione sociale per figli a carico e figli agli studi in caso di figli maggiorenni. Richiama inoltre un passaggio della circolare 18/2020 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”), secondo cui “se il figlio agli studi dispone formalmente di un proprio domicilio (quindi non vive con nessuno dei genitori), l’aliquota agevolata non è attribuita a nessuno dei genitori, quand’anche uno di loro o entrambi, provvedano al mantenimento del figlio.” Nel caso in esame, il contribuente risulta avere il domicilio principale nella stessa abitazione della ex moglie e dei figli, e un domicilio secondario a Lugano. Non avendo informazioni contrarie si può ritenere immutata la situazione delle figlie __________ e __________ che abitavano nella parte della casa utilizzata dalla madre e avevano un domicilio secondario fuori cantone dovuto agli studi. A tal proposito, al fine di aver diritto all’aliquota coniugati, le figlie del contribuente avrebbero dovuto trasferirsi nell’appartamento del padre. Diritto 1. 1.1. Per il calcolo dell’imposta federale diretta, l’art. 36 cpv. 2 bis LIFD prevede che il capoverso 2 (che concerne l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica) si applichi per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. Il Tribunale federale ha precisato che, per ragioni di parità di trattamento, un medesimo alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi, detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). 1.2. Secondo la Circolare n. 30 dell’AFC del 21.10.2010 (Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]), la tariffa per i genitori viene concessa anche ai contribuenti che vivono in comunione domestica con figli maggiorenni in formazione. Anche in questo caso la persona che si avvale della tariffa per i genitori deve provvedere in modo essenziale al sostentamento del figlio. Analogamente alla deduzione per i figli, la tariffa per i genitori viene dunque concessa solo se il figlio maggiorenne in formazione dipende effettivamente dagli alimenti dei genitori nel momento determinante (circolare citata, capitolo 13.4.3). Per il caso dei genitori separati con figlio maggiorenne in formazione, la circolare dell’AFC prevede che la tariffa per i genitori venga accordata al genitore che vive in comunione domestica con il figlio. Si presume che questo genitore provveda in modo prevalente al sostentamento effettivo o finanziario del figlio, anche se l’altro genitore versa gli alimenti al figlio conformemente all’articolo 24 lettera e LIFD. Questo genitore viene tassato secondo la tariffa di base, d’altro canto può far valere la deduzione per i figli di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a LIFD (circolare citata, capitolo 13.4.3). Anche la dottrina ritiene che sia giustificato presumere che il genitore che vive in comunione domestica con il figlio sia quello che provvede in modo essenziale al suo sostentamento, mentre al genitore che versa il contributo di mantenimento si applica l’aliquota per contribuenti non coniugati. D’altronde, poiché quest’ultimo non vive insieme al figlio, non è adempiuto il requisito dell’esistenza di una “comunione domestica”, previsto dall’art. 36 cpv. 2 bis LIFD (J aques, Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 252; Jaques, Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 38 ad art. 36 LIFD, p. 835 s.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2019, n. 20 ad art. 36 LIFD, Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 52 e n. 66 ad art. 36 LIFD, p. 736 e p. 739; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.147 del 22.10.2014 consid. 2). 1.3. Nella fattispecie, il ricorrente postula l’applicazione dell’aliquota per i genitori, ritenendo di adempiere tutti i requisiti ai fini dell’attribuzione di quest’ultima. In particolare, sottolinea che tutt’ora provvede al mantenimento dei figli agli studi e di essere domiciliato con i figli in via __________ a __________. Il domicilio secondario a Lugano, cui ha fatto riferimento l’autorità fiscale nella decisione impugnata, sarebbe utilizzato esclusivamente per il soggiorno settimanale, in quanto ogni fine settimana rientrerebbe a __________. Come già detto in precedenza, per quanto attiene al cambio di domicilio delle figlie, l’insorgente sostiene di aver “già avuto modo di esprimersi” . Non comprende però l’affermazione dell’UT in merito al mutamento della modalità di pagamento di prestazioni di mantenimento delle figlie. 1.4. Va ricordato al ricorrente che le conseguenze del divorzio sono state disciplinate mediante una convenzione, sottoscritta da lui e dalla ex moglie nel 2010. Dalla stessa si evince che, fin dal 1° ottobre 2007, la moglie era “rimasta nella casa famigliare con i quattro figli a __________, mentre RI 1 usufruiva di un appartamento separato nella stessa abitazione”. In seguito al divorzio, inoltre, i figli sarebbero stati “domiciliati presso la madre”, sebbene l’autorità parentale sui figli minorenni fosse esercitata congiuntamente. Il padre avrebbe inoltre contribuito al mantenimento dei figli, fino alla conclusione degli studi, mediante un contributo di fr. 700.– per ciascuno. In queste circostanze, l’insorgente non può pretendere che, nel periodo fiscale litigioso, vivesse “in comunione domestica” con i figli. Sebbene egli stesso usufruisse di “un appartamento separato nella stessa abitazione”, la stessa formulazione della convenzione lascia intendere, come del resto è consueto in caso di divorzio, che gli ex coniugi non costituissero più una comunione domestica. Di conseguenza, se i figli erano “domiciliati presso la madre”, la comunione domestica sussisteva fra madre e figli e non fra padre e figli. Se vi fosse stata una comunione domestica fra padre e figlie agli studi, del resto, non sarebbe stato necessario prevedere il versamento di un contributo di mantenimento. Si giustifica pertanto la conclusione che, nel periodo fiscale in discussione, il ricorrente provvedesse sì al mantenimento delle figlie maggiorenni agli studi, mediante un contributo mensile, ma che non vivesse in comunione domestica con loro. 1.5. Non è decisivo, in questo contesto, il fatto che dal 2016 il contribuente soggiorni in un comune diverso da quello del suo domicilio. Per le ragioni già esposte, infatti, si deve ammettere che egli vivesse da solo, anche se l’appartamento di cui disponeva era all’interno della stessa casa in cui abitavano la ex moglie e i figli. La circostanza indicata dall’autorità fiscale avvalora comunque la tesi della vita separata del ricorrente. Egli stesso ammette infatti di essersi “permesso un appartamento per il soggiorno settimanale”, più vicino al suo luogo di lavoro. 1.6. Nessun influsso sulle modalità di calcolo dell’imposta può avere infine la lettera, allegata al ricorso, con cui la ex moglie del ricorrente si dice disposta ad accettare una revisione della propria tassazione, calcolando la sua imposta con l’aliquota per “altri contribuenti” anziché con quella per coniugati. Infatti, in nessun caso, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993 n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p. 17) 1.7. La decisione dell’autorità fiscale, che ha calcolato l’IFD dell’insorgente, applicando l’aliquota per altri contribuenti, si rivela pertanto legittima. 2. 2.1. Per il calcolo dell’imposta cantonale, l’art. 35 cpv. 2 LT prevede l’applicazione dell’aliquota per coniugi ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. 2.2. Diversamente dalla LIFD, la LT non prevede un’aliquota specifica per i genitori. L’art. 35 cpv. 2 LT estende tuttavia l’applicazione dell’aliquota per coniugi anche ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. La definizione del campo di applicazione dell’aliquota più favorevole segue dunque gli stessi criteri di quelli previsti dall’art. 36 cpv. 2 bis LIFD. Anche in questo caso, per i genitori separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, l’applicazione dell’aliquota privilegiata presuppone che il genitore viva in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvede. Ne consegue che si giustifica una soluzione uguale a quella adottata in materia di IFD (v. anche la circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, in particolare Allegato 02). 2.3. Anche ai fini del calcolo dell’imposta cantonale sul reddito, pertanto, l’aliquota privilegiata per coniugati è applicata solo nel calcolo dell’imposta della ex moglie del ricorrente. L’imposta di quest’ultimo invece deve essere calcolata con l’aliquota per altri contribuenti. 3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.– per un totale di fr. 2'500.- sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: Copia per conoscenza: - municipio di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :