Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Occorre pertanto pronunciarsi sulla deducibilità, nelle dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014 dei ricorrenti, degli importi di rispettivi fr. 73'000.- e di fr. 31'971.- a titolo di costi aziendali legati all’attività svolta dal contribuente, il quale ha dichiarato, nei periodi indicati sia redditi da attività indipendente che redditi quale amministratore di persone giuridiche.
E. 1.2 Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli art. 32 LT e 33 LIFD). In caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio od in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento ed alla riqualificazione connesse con l’esercizio dell’attività professionale (lett. d). In caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).
E. 1.3 La nozione di professionali secondo l’art. 26 LIFD non comprende solo le spese sostenute allo scopo di conseguire il reddito (criterio di finalità) e che sono in rapporto di connessione diretta con quest’ultimo. Sono anche deducibili le “spese causali”, cioè quelle che non sono sostenute al fine di conseguire un reddito, ma che costituiscono una conseguenza dell’attività lucrativa (criterio di causalità). Queste spese devono essere direttamente provocate dall’attività lucrativa. Si tratta di spese involontarie, che derivano dalla realizzazione di un rischio, che è inerente all’esercizio dell’attività lucrativa e che non può essere evitato senza adottare altre misure. Queste condizioni possono essere adempiute non solo quando un risarcimento danni è versato per una responsabilità causale, ma anche in caso di responsabilità per negligenza, come quella degli organi di una società (sentenza del TF 2C_1176/2016 e 2C_1177/2016 del 1.9.2017, in RDAF 2017 II p. 625 = RF 72/2017 p. 908, consid. 5.1 e giurisprudenza citata).
E. 1.4 Per essere deducibile, un’indennità per risarcimento danni deve trovarsi in un rapporto abbastanza stretto con l’esercizio dell’attività lucrativa. Questo si verifica se il rischio che si è concretizzato appare come inerente a questa attività e deve essere ritenuto accettabile. In tal caso infatti la capacità contributiva, determinante per l’imposizione, ne viene condizionata. Non sono per contro deducibili le indennità per risarcimento danni che non derivano dalla concretizzazione di un rischio in cui si incorre abitualmente nell’esercizio dell’attività in questione. È questo il caso, per esempio, della responsabilità del contribuente che è provocata da’ infrazione grossolana e straordinaria oppure da una negligenza grave o addirittura da una condotta intenzionale (sentenza del TF 2C_819/2009 del 28.9.2010 consid. 2.1, in RDAF 2010 II p. 605, e giurisprudenza citata).
E. 5 Per rapporto alla tipologia di negligenza che entrerebbe in considerazione nella fattispecie, ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno. Più nello specifico il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la Cassa di compensazione che constata di avere subito un danno in seguito alla mancata osservanza delle prescrizioni in merito al pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, può presumere che questi ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b; sentenza CDT n. 80.98.00300 del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1). In particolare si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l’interessato. A riguardo occorre ad esempio esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (decisione TF n. H.279/2001 del 12 dicembre 2001, consid. 2.2 ed ulteriore giurisprudenza citata). Incombe allora al datore di lavoro di fare valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base alle circostanze speciali (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b). In ambito fiscale, incombe inoltre generalmente al contribuente sostenere e provare la deducibilità delle spese che intende porre in deduzione (decisione TF n. 2C.154/2009 del 29 novembre 2009, consid. 5.2 ed ulteriori rimandi). Ancora recentemente, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un contribuente, condannato al risarcimento del danno secondo l’art. 52 LAVS, argomentando che non aveva provato che il pagamento chiesto in deduzione non fosse riconducibile a una causa che oltrepassava i limiti di quanto si può considerare un rischio usualmente legato all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente (sentenza 2C_489/2018 del 13.7.2018, consid. 2.4, in RF 73/2018 p. 960). 2. 2.1. Nel caso che qui ci occupa la vertenza relativa al risarcimento danni richiesto dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG a RI 1 in applicazione dell’art. 52 LAVS è stata decisa dal Tribunale federale con sentenza 9C_360/2012 del 17.9.2012. 2.2. In particolare, nella decisione menzionata (cfr. consid. 3), i giudici del Tribunale federale hanno dettagliatamente esposto i motivi che li hanno indotti a ritenere giustificata la condanna del ricorrente al risarcimento del danno: in particolare, dopo aver ricordato il principio della responsabilità sussidiaria degli organi di una persona giuridica nel caso di inadempienza degli obblighi contributivi da parte della stessa, hanno evidenziato gli oneri inalienabili di un consigliere d’amministrazione (art. 716 a cpv. 1 cifra 5 CO) “ (…) incombenti anche all’interessato per il fatto di aver accettato il mandato ”, e hanno rilevato che lo stesso (RI 1) è venuto meno a tali obblighi, rendendosi responsabile di grave negligenza per non avere svolto sufficiente controllo e attività di vigilanza o verifica sul pagamento dei contributi. Il ricorrente, da parte sua, non ha addotto argomenti tali da far apparire errati gli accertamenti esperiti dall’autorità giudiziaria cantonale. In particolare i Giudici della Suprema Corte hanno indicato che (consid. 4): “(…) l'insorgente non può, facendo leva sulla posizione di amministratore di fatto di una terza persona, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze. Secondo la giurisprudenza, infatti, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere (sul significato e la portata del vincolo di solidarietà nel presente contesto cfr. segnatamente la sentenza H 207/06 del 19 luglio 2007, in SVR 2008 AHV n. 5 pag. 13 consid. 4.2.2). Per contro, i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili non la concernono ed esulano dalla procedura di risarcimento (cfr. DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 195/95 del 5 marzo 1996, in VSI 1996 pag. 306 consid. 6 pag. 308). In quest'ottica, è quindi a ragione che la Corte cantonale ha ritenuto ininfluente per la verifica del rapporto esterno con la Cassa la dichiarazione del 24 agosto 2011 con cui __________ si è assunto la responsabilità (anche) per il mancato pagamento degli oneri sociali. Infatti, se - per i motivi rilevati dai primi giudici e qui ripresi in seguito
- una grave negligenza del ricorrente è effettivamente accertabile, tale dichiarazione esplica tutt'al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari in causa (v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 208/00 del 28 aprile 2003 consid. 7.2.2). 2.3. Sempre in relazione alla posizione di amministratore unico svolta da RI 1, il Tribunale federale ha affermato (consid. 4.2.): “(…) Confrontata per l'ennesima volta con le medesime (infondate) censure, questa Corte non può inoltre esimersi dal rammentare all'insorgente che l'organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 199 consid. 3a pag. 202; Frésard , Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag. 165). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello di curare che i contributi vengano pagati -, è altrettanto vero che la delega non lo dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente adempiute. In qualità di organo egli è in sostanza tenuto ad informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 e riferimenti). 4.3 Se anche __________ si occupava di fatto della gestione degli affari societari e quindi pure degli aspetti contributivi - circostanza che gli è ugualmente valsa una condanna al risarcimento del danno in solido con il ricorrente -, ciò non toglie che quest'ultimo, in forza della sua posizione di amministratore unico e della giurisprudenza suesposta, doveva comunque controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa. Per giurisprudenza, l'amministratore di una società non può infatti discolparsi invocando il fatto che i conti annuali non avrebbero consentito di rendersi esattamente conto della situazione, dovendosi in effetti attendere da una persona diligente nella stessa posizione la verifica regolare degli affari della società e non solo l'esame annuale (o comunque saltuario) dei conteggi (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5b). L'amministratore formale non può inoltre nemmeno sfuggire alla propria responsabilità se confrontato all'incapacità di esercitare i propri compiti a causa della (asserita) resistenza di terze persone manca di trarne le debite conseguenze (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 38/01 del 17 gennaio 2002 consid. 4b in fine). Nella fattispecie, per quanto accertato senza arbitrio dai giudici cantonali, il ricorrente non solo non ha tratto le debite conclusioni - rassegnando immediatamente le dimissioni dalla sua carica - in seguito alla pretesa impossibilità di eseguire i propri compiti di vigilanza, ma addirittura ha dato atto di essere stato - al più presto già nel maggio del 2006 - a conoscenza del lacunoso pagamento dei contributi sociali nonché del fatto che la Cassa di compensazione richiedeva (anche a lui) documentazione arretrata. In tal modo, non avendo debitamente agito per rimediare alle irregolarità, egli ha pienamente e gravemente contribuito alla realizzazione del danno. 4.4 Il ricorrente ripropone la censura secondo cui la Cassa di compensazione avrebbe proceduto in ritardo, il
E. 6 ottobre 2011, a chiedere il risarcimento del danno (anche) a __________. Secondo lui tale ritardo avrebbe impedito alla Cassa di pignorare fr. 60'574.80 e quindi di ridurre il danno. Sennonché la Corte cantonale ha già ricordato nel giudizio impugnato che è solo dopo avere ricevuto - allegata al ricorso cantonale del 14 settembre 2011 - l'ammissione di responsabilità di __________ del 24 agosto 2011 che essa è entrata in possesso di un elemento concreto sulla base del quale è stata indotta ad effettuare ulteriori accertamenti in merito alla posizione di quest'ultimo e a emanare la decisione risarcitoria anche nei suoi confronti. Orbene, il ricorrente non si confronta minimamente con questo accertamento di fatto - peraltro risultante dagli atti - e non spiega pertanto in quale misura esso integrerebbe gli estremi dell'arbitrio. Da qui l'inammissibilità della censura. 4.5 In tali condizioni e in assenza di (peraltro neppure invocati) seri motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della giurisprudenza in materia (cfr. sentenza 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008), l'apprezzamento della Corte cantonale dev'essere confermato. Le carenze nell'adempimento dei propri doveri di amministratore appaiono del resto ancor più gravi se si tiene conto della posizione professionale del ricorrente
- attivo quale titolare di uno studio commerciale - e del fatto che il mancato pagamento degli oneri sociali si è protratto per un lungo periodo (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5b). Preoccupa infine questa Corte l'atteggiamento del ricorrente il quale, pur dovendo ormai essere ben cognito, visti i non pochi precedenti giudiziari, della prassi in materia, continua - come evidenzia la sua argomentazione ricorsuale - a non (volere) coglierne o accettarne il significato. 3. 3.1. Nel caso in esame i ricorrenti contestano che vi sia stata intenzionalità o negligenza grave per rapporto al mancato pagamento dei contributi. A loro avviso, la responsabilità del danno creatosi sarebbe da imputare all’operato di __________, riconosciuto quale amministratore di fatto pure nell’ambito della procedura risarcitoria avviata dalla Cassa di compensazione. Ritengono che la fattispecie sottoposta a giudizio, vistane la particolarità, possa rientrare in un rischio ordinario d’impresa e che il risarcimento pagato possa essere considerato un costo deducibile dai redditi. 3.2. Sia il Tribunale federale sia la Camera di diritto tributario hanno avuto modo di stabilire che la negligenza grave accertata in ambito civile, penale, od altri ambiti amministrativi, non comporta “ a priori ” l’automatica indeducibilità fiscale della corrispondente spesa. La connessione del danno con l’attività professionale rimane l’elemento decisivo, da valutarsi necessariamente in ogni caso specifico, ma laddove la gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di determinare l’esistenza o meno dello stretto legame tra l’obbligo di indennizzo e l’attività professionale (sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, consid. 2.4; decisione TF n. 2A.252/2002 del 4 novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n. 2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1). 3.3. Come visto in precedenza, il Tribunale federale ha stabilito che, proprio nella sua funzione di amministratore unico, RI 1 ha commesso una grave negligenza nell’adempimento dei compiti che gli incombevano ex lege . I giudici dell’Alta Corte hanno inoltre indicato come l’insorgente fosse a conoscenza del lacunoso pagamento dei contributi sociali di __________ già a far tempo dal mese di maggio del 2006, e ciononostante non abbia debitamente agito per rimediare alle irregolarità. Così facendo egli ha “ pienamente e gravemente contribuito alla realizzazione del danno ”. 3.4. I ricorrenti, gravati dell’onere della prova, a parte sostenere che la responsabilità per il danno alla Cassa di compensazione debba essere ascritta unicamente a __________, il quale avrebbe impedito de facto a RI 1 di poter prendere conoscenza della reale situazione della __________, non portano alcun elemento valido a sostegno della tesi secondo cui non vi sarebbe stata negligenza dell’amministratore unico nel mancato pagamento dei contributi sociali da parte della società. In altri termini, non viene spesa una parola sul perché, nonostante fosse a conoscenza della situazione in cui versava la __________ già dal 2006, egli sia rimasto del tutto inattivo, compromettendo così ancor più la già precaria situazione della società da lui amministrata. 3.5. Come visto sopra, non sono in particolar modo deducibili i pagamenti la cui causa oltrepassa i limiti di quanto può essere ancora considerato come un rischio abitualmente legato all’esercizio dell’attività lucrativa, cosa che si verifica ad esempio quando una responsabilità cagionata da errore è legata ad un comportamento colpevole oppure è la conseguenza di una negligenza grave o addirittura di un comportamento intenzionale (in merito si veda TF 2C_566/2008 del 16.12.2008 consid. 2.3.; v. anche RJN 2011 p. 431 ss.; sentenza TF 2C_465/2011 del 10.2.2012, consid. 2.3.). 3.6. Nella sentenza del Tribunale federale, in merito proprio alla vertenza riguardante la pretesa di risarcimento fatta valere dalla Cassa di compensazione nei confronti di RI 1, i giudici di Mon Repos hanno imputato al ricorrente una negligenza grave, tanto da condannarlo al pagamento del risarcimento danni richiesto. In particolare all’insorgente è stato rimproverato, in violazione dell’art. 716 a cpv. 1 cifra 5 CO, di non aver vigiliato e di non aver continuato a vigilare sul pagamento dei contributi, cosa che ha comportato quindi una sua responsabilità ex 52 LAVS. 3.7. Ne discende pertanto che, vista la grave negligenza imputabile a RI 1 nel non aver vigilato sul pagamento dei contributi sociali, il pagamento del risarcimento danni a cui è stato astretto non può essere ritenuto come ordinario rischio d’impresa, ma il suo comportamento eccede i limiti di quanto può essere ancora considerato come un rischio abitualmente legato all’esercizio dell’attività lucrativa. 4. I ricorsi sono respinti. Le decisioni su reclamo IC/IFD 2013 e 2014 sono confermate. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali (già anticipate) consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di fr. 4’000.– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.80.2018.289/290
80.2019.69/70
Lugano
5 settembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro Mini,Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 dicembre 2018 contro la decisione del 21 novembre 2018 in materia di IC/IFD 2013 e 2014.
Diritto
Sia secondo lart. 24 LT, sia secondo lart. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli art. 32 LT e 33 LIFD).
In caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio od in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per lesercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento ed alla riqualificazione connesse con lesercizio dellattività professionale (lett. d).
In caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).
1.3.
La nozione di professionali secondo lart. 26 LIFD non comprende solo le spese sostenute allo scopo di conseguire il reddito (criterio di finalità) e che sono in rapporto di connessione diretta con questultimo. Sono anche deducibili le spese causali, cioè quelle che non sono sostenute al fine di conseguire un reddito, ma che costituiscono una conseguenza dellattività lucrativa (criterio di causalità). Queste spese devono essere direttamente provocate dallattività lucrativa. Si tratta di spese involontarie, che derivano dalla realizzazione di un rischio, che è inerente allesercizio dellattività lucrativa e che non può essere evitato senza adottare altre misure. Queste condizioni possono essere adempiute non solo quando un risarcimento danni è versato per una responsabilità causale, ma anche in caso di responsabilità per negligenza, come quella degli organi di una società (sentenza del TF 2C_1176/2016 e 2C_1177/2016 del 1.9.2017, in RDAF 2017 II p. 625 = RF 72/2017 p. 908, consid. 5.1 e giurisprudenza citata).
1.4.
Per essere deducibile, unindennità per risarcimento danni deve trovarsi in un rapporto abbastanza stretto con lesercizio dellattività lucrativa. Questo si verifica se il rischio che si è concretizzato appare come inerente a questa attività e deve essere ritenuto accettabile. In tal caso infatti la capacità contributiva, determinante per limposizione, ne viene condizionata. Non sono per contro deducibili le indennità per risarcimento danni che non derivano dalla concretizzazione di un rischio in cui si incorre abitualmente nellesercizio dellattività in questione. È questo il caso, per esempio, della responsabilità del contribuente che è provocata da infrazione grossolana e straordinaria oppure da una negligenza grave o addirittura da una condotta intenzionale (sentenza del TF 2C_819/2009 del 28.9.2010 consid. 2.1, in RDAF 2010 II p. 605, e giurisprudenza citata).
1.5.
Per rapporto alla tipologia di negligenza che entrerebbe in considerazione nella fattispecie, ai sensi dellart. 52 cpv. 1 e 2 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dellassicurazione. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno.
Più nello specifico il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la Cassa di compensazione che constata di avere subito un danno in seguito alla mancata osservanza delle prescrizioni in merito al pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, può presumere che questi ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b; sentenza CDT n. 80.98.00300 del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1). In particolare si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene linteressato. A riguardo occorre ad esempio esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (decisione TF n. H.279/2001 del 12 dicembre 2001, consid. 2.2 ed ulteriore giurisprudenza citata). Incombe allora al datore di lavoro di fare valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base alle circostanze speciali (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b).
In ambito fiscale, incombe inoltre generalmente al contribuente sostenere e provare la deducibilità delle spese che intende porre in deduzione (decisione TF n. 2C.154/2009 del 29 novembre 2009, consid. 5.2 ed ulteriori rimandi).
Ancora recentemente, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un contribuente, condannato al risarcimento del danno secondo lart. 52 LAVS, argomentando che non aveva provato che il pagamento chiesto in deduzione non fosse riconducibile a una causa che oltrepassava i limiti di quanto si può considerare un rischio usualmente legato allesercizio di unattività lucrativa dipendente (sentenza 2C_489/2018 del 13.7.2018, consid. 2.4, in RF 73/2018 p. 960).
Nella sentenza del Tribunale federale, in merito proprio alla vertenza riguardante la pretesa di risarcimento fatta valere dalla Cassa di compensazione nei confronti di RI 1, i giudici di Mon Repos hanno imputato al ricorrente una negligenza grave, tanto da condannarlo al pagamento del risarcimento danni richiesto. In particolare allinsorgente è stato rimproverato, in violazione dellart. 716acpv. 1 cifra 5 CO, di non aver vigiliato e di non aver continuato a vigilare sul pagamento dei contributi, cosa che ha comportato quindi una sua responsabilitàex52 LAVS.
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lasegretaria: