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80.2016.123

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, richiesta di collaborazione dopo reclamo generico, successiva decisione di irricevibilità, annullamento e rinvio degli atti per decisione nel merito

Ticino · 2016-05-04 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

1.4.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

-;

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- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 marzo 2016. Ad oggi, il 18 aprile 2016, non ha mai fornito quanto richiesto, non permettendo al nostro ufficio di appurare la correttezza di quanto spedito in sede di reclamo. Il reclamo viene quindi dichiarato irricevibile. F. Con scritto 11.5.2016 indirizzato all’UT, il contribuente precisava di non aver mai ricevuto una lettera da parte dell’autorità con richiesta di documentazione aggiuntiva. In particolare diceva anche che nei precedenti due anni capitava spesso di ricevere richiami o solleciti di corrispondenza mai pervenuta. Indicava inoltre che nel mese di aprile 2016 il ristorante __________ sarebbe stato vittima di un furto e che anche la corrispondenza sarebbe stata rubata e recuperata in parte da vicini di stabile e da vicini di casa. Alla Polizia cantonale era stata presentata denuncia. Il contribuente chiedeva all’autorità di voler inviare nuovamente la documentazione e di concedere un termine di 15 giorni per l’inoltro degli atti richiesti. G. Mediante scritto 11/12.5.2016 l’UT prendeva posizione in merito alla missiva del contribuente specificando al suo rappresentante come, inviata per posta A Plus, la richiesta di fornire documentazione supplementare era stata recapitata nella bucalettere di quest’ultimo. A comprova veniva spedita la documentazione postale. Non avendo risposto a tale missiva l’UT aveva proceduto ad emettere la decisione. H. Con tempestivo ricorso 3/6.6.2016 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo dell’UT relativamente al periodo fiscale 2014. Il contribuente precisa di non aver ricevuto lo scritto 10.3.2016, mediante il quale gli veniva richiesto di presentare ulteriore documentazione. Il ricorrente postula la “revisione” della decisione di tassazione su reclamo tenendo in considerazione che lui è alle dipendenze di __________, società che gestisce il ristorante “__________” a __________, da novembre 2013, e che mensilmente versa alla ex moglie ed alla figlia contributi di mantenimento dell’ordine di fr. 2'000.- al mese. Gli oneri assicurativi presso __________ erano dell’ordine di fr. 3'507.-- per il 2014, ed inoltre l’affitto mensile era di fr. 875.- mensili. Diritto 1. 1.1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità. 1.2. Nel caso che qui ci occupa si ha che, con la multa disciplinare, l’UT ha parimenti assegnato al contribuente un termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2014 per l’IC e l’IFD ed al contempo ha indicato che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Nel termine impartito, RI 1 non ha dato seguito a quanto intimatogli da parte dell’UT. Motivo per cui l’autorità ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando al contribuente le condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento. 1.3. Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. 1.4. Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid . 3a, 122 I 70 consid. 1c). 1.5. La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2c_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1). 1.6. Nel caso in disamina si ha che nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio ed emanata il 3.2.2016, l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova. Tuttavia il contribuente, nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio e, al contempo, la documentazione da lui presentata era lacunosa, non corredata dai giustificativi e non sufficiente per procedere ad una tassazione ordinaria. In effetti RI 1 si è limitato a produrre il modulo di tassazione e il certificato di salario. Quest’ultimo documento è inoltre incompleto – privo della somma della trattenuta AVS e dei versamenti al secondo pilastro – ed inoltre sono errati i dati relativi al datore di lavoro (cfr. nuovo certificato di salario prodotto in sede ricorsuale). In un simile caso, l’UT avrebbe dovuto dichiarare – senza esitazioni di sorta - il reclamo irricevibile, limitandosi a constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi ( Fenners/Looser , Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4). 1.7. Tuttavia con scritto 10.3.2016 l’UT ha dato ancora modo al contribuente di adempiere ai suoi obblighi fiscali, richiedendo tutta una serie di documenti. In calce a tale missiva, l’autorità indicava anche: “In caso di inosservanza del presente invito, il reclamo sarà deciso sulla documentazione già a disposizione dell’autorità”. Con la sua richiesta di documentazione, l’Ufficio di tassazione è entrato nel merito del reclamo del contribuente, lasciando supporre, perlomeno per fatti concludenti, che riteneva adempiuti i requisiti legali cui sottostà la ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio. In sostanza, così facendo, l’autorità fiscale è passata dalla procedura di tassazione d’ufficio a quella ordinaria secondo gli artt. 207 ss. LT. 2. 2.1. Il contribuente dichiara peraltro di non aver ricevuto lo scritto 10.3.2016 con il quale gli veniva richiesto di produrre ulteriore documentazione, rispettivamente di acclarare alcuni dubbi sorti con quanto dichiarato al fisco. Se così fosse, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, sarebbe legittima. Come ha indicato l’autorità resistente nella sua decisione, si deve tuttavia ritenere avvenuto il recapito della lettera del 10.3.2016 al contribuente. 2.2. Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha notificato la richiesta di documentazione tramite invio postale A-Plus. Con questo metodo di spedizione, diversamente dalla raccomandata, il destinatario non firma la ricevuta. Il recapito viene invece rilevato elettronicamente, quando l’invio viene depositato nella cassetta delle lettere o casella postale del destinatario. In tal modo, il mittente può seguire l’invio fino al suo recapito mediante il sistema elettronico di ricerca “Track & Trace”. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Dal tracciamento dell’invio postale risulta che la lettera del 10 marzo 2016 è stata recapitata al ricorrente il 12 marzo 2016 alle ore 10.20. 2.3. L’insorgente sostiene di non aver mai ricevuto la lettera in questione e, in uno scritto indirizzato all’Ufficio di tassazione, ha accennato anche ad un furto che avrebbe subito. A tale riguardo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un errore nella notificazione per via postale non può essere del tutto escluso. Esso non può tuttavia neppure essere presunto e deve essere ammesso solo se è reso plausibile da circostanze particolari. L’affermazione di un ricorrente, di essere vittima di un errore nella notificazione postale, e di conseguenza la sua buona fede, possono essere presi in considerazione solo se la presentazione che egli fa delle circostanze in cui è avvenuta la notificazione in discussione è concepibile e si fonda su una certa verosimiglianza (RF 67/2012 p. 301 consid. 4.3 e riferimenti citati). In questa prospettiva, non basta certo un generico riferimento ad un furto subito dal ricorrente, senza neppure che ne sia indicata la data, a contrastare le risultanze del tracciamento postale dell’invio. La lettera del 10 marzo 2016 si deve pertanto ritenere che sia entrata nella sfera di competenza del ricorrente il 12 marzo 2016. 3. Nelle circostanze descritte, l’Ufficio di tassazione non poteva dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente. Come visto nei precedenti considerandi, l’UT non ha dichiarato immediatamente irricevibile il reclamo ma si è prodigato nella richiesta di ulteriori informazioni / documentazione. In queste circostanze, non avendo ottenuto risposta alla sua richiesta di collaborazione, l’autorità fiscale avrebbe dovuto respingere il reclamo nel merito, visto il passaggio dalla procedura di tassazione d’ufficio a quella ordinaria. In effetti, inviando al reclamante la lettera del 10.3.2016, lo stesso Ufficio di tassazione ha fatto decadere la comminatoria d’irricevibilità, contenuta nella decisione di tassazione d’ufficio del 3.2.2016. Ne consegue che l’UT ha dichiarato a torto irricevibile il reclamo. La decisione impugnata deve, per tali ragioni formali, essere annullata e gli atti devono essere retrocessi all’autorità per una nuova decisione di merito. 4. Nell’evadere il reclamo presentato dal contribuente, l’UT dovrà prendere in considerazione anche la documentazione prodotta in sede ricorsuale ed effettuare gli accertamenti che essa impone. In particolare, dovrà essere approfondita la situazione lavorativa del ricorrente, alla luce del nuovo certificato di salario, che, diversamente da quello prodotto al momento del reclamo, indica un altro datore di lavoro e attesta la ritenuta di contributi sociali. Un controllo incrociato con la dichiarazione d’imposta prestata dalla __________ all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche appare auspicabile. L’autorità dovrà parimenti tenere in considerazione che il contribuente ha dichiarato di versare fr. 2'000.- al mese a titolo di contributi alimentari per la ex moglie e la figlia (agli atti ha in ogni modo allegato unicamente un bonifico, relativo peraltro al periodo fiscale 2016). Se effettivamente l’insorgente avesse sostenuto tale spesa mensile, si manifesterebbe un’evidente sproporzione fra le entrate e le uscite del periodo fiscale litigioso. Non da ultimo, dagli atti trasmessi alla Camera dall’UT risulta che il ricorrente avrebbe anche partecipato alla trasmissione televisiva di __________ “__________” come cuoco invitato. L’UT dovrà quindi chiedere al contribuente di voler indicare se la partecipazione al programma in questione ha avuto un riscontro pecuniario per il periodo fiscale 2014. 5. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. La decisione IC/IFD 2014 del 4.5.2016 è annullata e l’UT procederà nei propri incombenti come indicato ai considerandi. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 maggio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2016.123

80.2016.124

Lugano

17 ottobre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini,Ivano Ranzanici(in sostituzione di Raffaele Guffi, assente),

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera,

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 3 giugno 2016 contro la decisione del 4 maggio 2016 in materia di IC-IFD 2014.

Fatti

Diritto

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

1.4.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria: