opencaselaw.ch

80.2015.214

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: responsabilità solidale dell’amministratore, prescrizione dei crediti fiscali della società debitrice, opponibilità degli atti interruttivi all’amministratore

Ticino · 2015-09-10 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

IFD 1998

fr. 298'123.60

IC 1998

fr. 116'958.60

ICom 1998

fr. 100'902.90

ICom 1999

fr. 6'978.70

ICom 2000

fr. 8'171.20

ICom 2001

fr. 5'416.-

ICom 2002

fr. 3'582.40

Icom 2003

fr. 2'469.40

IFD 2004

fr. 6'596.-

IC 2004

fr. 10'254.-

ICom 2004

fr. 7'690.50

IFD 2005

fr. 6'800.-

IC 2005

fr. 11'270.-

ICom 2005

fr. 7'852.50

IFD 2006

fr. 6'800.-

IC 2006

fr. 10'870.-

ICom 2006

fr. 7'852.50

Diritto

Nella fattispecie oggetto della decisione 2C_58/2015, la ricorrente aveva censurato dinanzi al TF la violazione dell’art. 149aLEF, nella misura in cui i giudici cantonali avevano stabilito che il termine di prescrizione di 20 anni di un credito constatato da un attestato di carenza beni si applicasse anche ad un debitore solidale. La ricorrente sosteneva invece che fosse intervenuta la prescrizioneexart. 121 LIFD.

La Suprema Corte svizzera ha ricordato che, secondo l’art. 149aLEF, il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal suo rilascio. Nel caso di specie, il rilascio degli attestati di carenza beni definitivi aveva messo fine alla solidarietà tra coniugi, conformemente alla disposizione di cui all’art. 13 cpv. 1 LIFD. I Giudici federali hanno stabilito che il rilascio degli ACB nei confronti del marito (unico debitore escusso) non poteva far decorrere un termine di prescrizione di 20 anni anche nei confronti di quest’ultima, che non era la debitrice escussa. I giudici federali hanno quindi ritenuto come non si potesse applicare il termine di prescrizione di cui all’art. 149acpv. 1 LEF anche nei confronti della moglie.

Il termine di prescrizione di 20 anni secondo l’art. 149a LEF vale pertanto solo per il debitore, nei cui confronti è stato rilasciato l’ACB. Per i corresponsabili solidali invece rimangono applicabili i termini di prescrizione ordinari previsti dall’art. 121 LIFD (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid.6.1; in merito pureBeusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3aediz., Basilea 2017, n. 7a ad art. 121 LIFD;Margraf,Verjährung von Verlustscheinforderungen am Beispiel von Steuerforderung, StR 71/2016 p. 292;Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, tesi, Untersiemau 2019, p. 217).

2.3.3.

Fintantoché la solidarietà fiscale dura, ogni misura del diritto esecutivo diretta contro un debitore fa scattare un nuovo termine di prescrizione anche nei confronti della persona solidalmente responsabile (cfr. l’art. 121 cpv. 2 LIFD che rinvia all’art. 120 cpv. 3 lit. a LIFD). Lo stesso ACB costituisce uno di questi atti, sebbene faccia decadere, per il futuro, la responsabilità solidale fra i coniugi (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.2).

L’Alta Corte ha parimenti stabilito che, dopo il rilascio dell’attestato di carenza beni, unicamente gli atti diretti contro la ricorrente, cioè la moglie del contribuente nei cui confronti era stato rilasciato l’ACB, dovessero essere presi in considerazione per la prescrizione dei debiti fiscali della ricorrente (sentenza TF 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.3).

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria:

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Con il proprio gravame, il ricorrente censura parecchi aspetti della decisione impugnata: l’intervenuta prescrizione del diritto di riscossione, l’inesistenza di una liquidazione della società durante il suo periodo di amministrazione, la mancata corretta rappresentanza del Comune di __________ da parte dell’autorità fiscale cantonale nell’ambito della procedura in responsabilità. Si tratta pertanto di esaminare preliminarmente se sia o meno prescritto, nei confronti del ricorrente, il diritto di riscossione.

E. 2.1 Ai sensi dell’art. 121 LIFD, per l’imposta federale diretta, e dell’art. 194 LT, per l’imposta cantonale, i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione (cpv. 1), ed in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato (cpv. 3). La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono regolate dagli articoli 120 cpv. 2 e 3 LIFD e 193 cpv. 3 e 4 LT. In particolare un nuovo termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento od alla riscossione del credito fiscale comunicato al contribuente od al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT). Una decisione di tassazione passa in giudicato il giorno a partire dal quale non può più essere contestata tramite un mezzo d’impugnazione ordinario (sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 4).

E. 2.2 Le date determinanti per stabilire se sia sopraggiunta la prescrizione dei crediti fiscali litigiosi sono quelle della notificazione delle decisioni di tassazione, da un lato, e della notificazione degli ACB, dall’altro: IC/IFD 1998 IC/IFD 2004 IC/IFD 2005 IC/IFD 2006 Notifica tassazione 6.4.2006 11.1. 2007 5.6.2007 6.11.2007 Notifica ACB 30.1.2008 27.10.2008 27.10.2008 3.2.2009 Questi gli importi per cui sono stati rilasciati gli ACB: IC IFD 1998 131'559.10 341'873.- 2004 11'911.90 7'501.85 2005 12'495.40 7'701.65 2006 11'585.85 7'443.10 Gli ulteriori importi richiesti a RI 1 riguardano le imposte comunali dal 1998 al 2006 per complessivi fr. 143'063.60. Per precisione si indica che per i periodi fiscali 1999 2000, 2001, 2002, 2003, le decisioni di tassazione (su reclamo quelle del 1999 e del 2000) sono state emanate il 23.3.2006. Sia le decisioni di tassazione che gli ACB sono stati notificati alla __________. La decisione dell’UTPG inerente la responsabilità solidale del ricorrente gli è stata invece intimata il 31.1.2013, tramite invio raccomandato.

E. 2.3.1 Nel caso che qui ci occupa, si deve stabilire se i crediti fiscali fossero già prescritti, quando gli è stata notificata la decisione relativa alla responsabilità solidale. L’autorità fiscale lo nega, per il fatto che con il rilascio degli ACB nei confronti della società sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione di 20 anni giusta l’art. 149 a LEF. Questo termine sarebbe opponibile anche al responsabile solidale del pagamento delle imposte.

E. 2.3.2 In un caso che concerneva la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte, il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi circa gli effetti di attestati di carenza beni spiccati unicamente nei confronti di uno di essi (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015, in RF 71/2016 p. 365). In particolare, nel caso giudicato dalla Suprema Corte svizzera, erano stati rilasciati, a carico del marito della ricorrente, degli attestati di carenza beni che facevano riferimento all’art. 115 LEF e menzionavano che presso il debitore non erano stati ritrovati beni pignorabili. Gli stessi valevano come attestati di carenza beni definitivi (art. 115 cpv. 1 e 149 LEF) e come tali erano stati riconosciuti sufficienti per riconoscere l’insolvibilità del marito della ricorrente ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LIFD. L’Alta Corte ha quindi indicato che il fisco aveva saputo di tale circostanza – ossia dell’insolvibilità del marito – dal momento della ricezione degli attestati di carenza beni. A tale momento era venuta meno la solidarietà fiscale dei coniugi. Nella fattispecie oggetto della decisione 2C_58/2015, la ricorrente aveva censurato dinanzi al TF la violazione dell’art. 149 a LEF, nella misura in cui i giudici cantonali avevano stabilito che il termine di prescrizione di 20 anni di un credito constatato da un attestato di carenza beni si applicasse anche ad un debitore solidale. La ricorrente sosteneva invece che fosse intervenuta la prescrizione ex art. 121 LIFD. La Suprema Corte svizzera ha ricordato che, secondo l’art. 149 a LEF, il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal suo rilascio. Nel caso di specie, il rilascio degli attestati di carenza beni definitivi aveva messo fine alla solidarietà tra coniugi, conformemente alla disposizione di cui all’art. 13 cpv. 1 LIFD. I Giudici federali hanno stabilito che il rilascio degli ACB nei confronti del marito (unico debitore escusso) non poteva far decorrere un termine di prescrizione di 20 anni anche nei confronti di quest’ultima, che non era la debitrice escussa. I giudici federali hanno quindi ritenuto come non si potesse applicare il termine di prescrizione di cui all’art. 149 a cpv. 1 LEF anche nei confronti della moglie. Il termine di prescrizione di 20 anni secondo l’art. 149a LEF vale pertanto solo per il debitore, nei cui confronti è stato rilasciato l’ACB. Per i corresponsabili solidali invece rimangono applicabili i termini di prescrizione ordinari previsti dall’art. 121 LIFD (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.1; in merito pure Beusch , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 7a ad art. 121 LIFD; Margraf, Verjährung von Verlustscheinforderungen am Beispiel von Steuerforderung, StR 71/2016 p. 292; Rostetter , Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, tesi, Untersiemau 2019, p. 217).

E. 2.3.3 Fintantoché la solidarietà fiscale dura, ogni misura del diritto esecutivo diretta contro un debitore fa scattare un nuovo termine di prescrizione anche nei confronti della persona solidalmente responsabile (cfr. l’art. 121 cpv. 2 LIFD che rinvia all’art. 120 cpv. 3 lit. a LIFD). Lo stesso ACB costituisce uno di questi atti, sebbene faccia decadere, per il futuro, la responsabilità solidale fra i coniugi (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.2). L’Alta Corte ha parimenti stabilito che, dopo il rilascio dell’attestato di carenza beni, unicamente gli atti diretti contro la ricorrente, cioè la moglie del contribuente nei cui confronti era stato rilasciato l’ACB, dovessero essere presi in considerazione per la prescrizione dei debiti fiscali della ricorrente (sentenza TF 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.3).

E. 2.4.1 Volendo applicare i principi affermati dal TF al caso qui in esame, si ha che gli ACB emanati nei soli confronti della società non hanno come effetto quello di estendere la prescrizione per 20 anni anche nei confronti del responsabile solidale. Essi potrebbero, tutt’al più, se comunicati pure al corresponsabile d’imposta, fungere da atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 194 cpv. 4 lett. a LT ( Beusch , op. cit., n. 48 ad art. 120 LIFD; Beusch , Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 305).

E. 2.4.2 Il Tribunale federale ha già stabilito, nel caso di un amministratore chiamato a rispondere solidalmente per gli scoperti d’imposta di una società, che questi deve lasciarsi opporre un atto interruttivo della prescrizione notificato (unicamente alla società), quando questo era ancora amministratore della stessa. In maniera più generale, un atto di esecuzione forzata diretto contro un debitore d’imposta ha un effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti delle persone tenute solidalmente con lui, fintantoché la solidarietà perdura (sentenza n. 2C_882/2012 del 21.3.2013 consid. 4.2, in RtiD II-2013 p. 645; Masmejan-Fey/Vianin , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n.13b ad art. 120 LIFD).

E. 2.4.3 Ne discende che l’interruzione oppure la sospensione del termine di prescrizione del diritto di riscossione deve essere provato singolarmente per ogni responsabile solidale. L’avvio di una procedura per far valere la responsabilità solidale configura un caso di interruzione del termine di prescrizione del debito fiscale nei confronti del liquidatore ( Schorno , Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4 a ed., Muri-Berna, n. 4 ad § 7).

E. 3.1 Nel caso che qui ci occupa, come visto, al qui ricorrente viene chiesto il pagamento di scoperti d’imposte relativi a IFD, IC e imposte comunali dal 1998 al 2006. Le decisioni di tassazione, poi cresciute in giudicato, sono state notificate alla società debitrice in queste date: periodi fiscali data della notificazione 1998 6.4.2006 1999 - 2003 23.3.2006 2004 11.1.2007 2005 5.6.2007 2006 6.11.2007

E. 3.2 Agli atti si possono trovare gli attestati carenza beni emessi per l’IC e l’IFD nei confronti della __________, per i periodi fiscali 1998, 2004, 2005 e 2006. Non vi sono agli atti ACB inerenti le imposte comunali. Queste le date del loro rilascio: periodi fiscali data del rilascio dell’ACB 1998 30.1.2008 2004 27.10.2008 2005 27.10.2008 2006 3.2.2009

E. 3.3.1 Come visto, per quanto attiene alla prescrizione dei crediti fiscali, la stessa può essere interrotta o sospesa nei casi previsti dagli art. 120 cpv. 2 e 3 LIFD. In particolare, un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile d’imposta. Fintantoché RI 1 era amministratore della __________, come visto, lo stesso doveva lasciarsi opporre atti interruttivi della prescrizione notificati unicamente alla società (v. supra , consid. 2.4.2).

E. 3.3.2 Nel caso che qui ci occupa, RI 1 è stato amministratore unico della __________ dal 17.10.1997 sino al 16.10.2006. Motivo per cui, da questa data in poi, non si può più ritenere che gli atti notificati alla società siano stati anche a lui validamente notificati, configurando quindi anche nei suoi confronti degli atti interruttivi della prescrizione dei crediti d’imposta.

E. 3.4 Per quanto concerne il periodo fiscale 1998, la decisione IC/IFD è stata notificata il 6.4.2006, quando l’insorgente era ancora amministratore della stessa. Gli ACB relativi sono stati emessi il 30.1.2008 (salvo per le imposte comunali). Gli stessi, come visto sono unicamente stati comunicati alla società. Ora l’autorità fiscale non specifica che sia stata data notizia a RI 1 degli ACB in questione: non risultano infatti atti o comunicazioni in tal senso, notificate a quest’ultimo. Questa Camera ritiene pertanto che gli ACB emessi il 30.1.2008 non costituiscano validi atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscossione emanati nei confronti di RI 1 (che come visto non era più AU della società e quindi non poteva sapere dell’esistenza degli stessi). Ad ogni modo, anche se si volessero prendere in considerazione gli ACB e ritenerli atti interruttivi – come detto cosa non possibile nel caso di specie -, si ha che dalla loro emissione, avvenuta il 30.1.2018 al momento in cui, il 31.1.2013 è stata avviata la procedura in responsabilità solidale nei confronti di RI 1 sono trascorsi più di 5 anni (5 anni è il termine relativo della prescrizione del diritto di riscossione secondo l’art. 121 cpv. 1 LIFD).

E. 3.5 Ora, l’autorità fiscale non ha prodotto tutta la documentazione relativa alla procedura esecutiva intentata nei confronti della società a seguito delle decisioni di tassazione. Appare un’evidenza che l’emanazione degli ACB per il periodo fiscale 1998 è sicuramente stata preceduta da una fase di tentativi di riscossione delle imposte terminati poi in maniera infruttuosa. Sino a che RI 1 era amministratore __________ gli stessi sono a lui opponibili quali atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscossione. Motivo per cui, volendo prendere come data di riferimento il momento il cui egli è stato cancellato dal Registro di commercio quale AU della società, ossia il 16.10.2006, si ha che la procedura per far valere la sua responsabilità solidale è stata intentata nei suoi confronti ad oltre 6 anni da questa data, e meglio, come già indicato il 31.1.2013. Appare pertanto evidente che, nel frattempo era subentrata la prescrizione dei debiti fiscali nei suoi confronti.

E. 3.6.1 Il discorso vale per tutti i periodi fiscali per i quali si chiede il pagamento dei debiti d’imposta.

E. 3.6.2 Come visto, per i periodi fiscali dal 1999 al 2003 reclamate sono unicamente le imposte comunali. Le fatture sono state emesse dal Comune in data 5.5.2006 per l’imposta comunale dal 1998 al 2003. I richiami per il pagamento delle stesse risalgono al 9.9.2006, mentre che, dal profilo esecutivo, agli atti vi sono le date relative alle domande di pignoramento presentate dal Comune di __________ nei confronti della società, risalenti al 26.2.2007, quando però RI 1 non era più AU della società.

E. 3.6.3 La fattura per l’imposta comunale 2004 risale al 25.1.2007, mentre quella dell’imposta comunale 2005 al 1.7.2007. Dagli atti, oltre alla procura conferita il 29.1.2013 dal Comune di __________ all’UTPG il 29.1.2013, non risulta che l’autorità comunale abbia intrapreso atti esecutivi diretti nei confronti di RI 1. Ora, come visto, il termine di prescrizione del diritto di riscossione è di 5 anni: volendo considerare, per i periodi fiscali dal 1998 al 2003, i richiami di pagamento emanati dal Comune nei confronti della società il 9.9.2006, come atti interruttivi si ha che nei confronti del ricorrente la prescrizione dei debiti fiscali era ampiamente intervenuta, per queste imposte comunali, dal mese di settembre del 2011.

E. 3.6.4 Per ciò che concerne i periodi fiscali dal 2004 al 2006, si ha che le decisioni di tassazione sono state emanate l’11.1.2007, il 5.6.2007 ed il 6.11.2007 e, gli ACB (unicamente per l’IC e l’IFD) il 27.10.2008 ed il 3.2.2009. Come già ricordato RI 1, dal 16.10.2006 non era più AU della __________. RI 1 non era pertanto a conoscenza, in quanto non più organo della società, né delle notifiche di tassazione per il 2004, il 2005 ed il 2006, né tantomeno degli ACB emessi unicamente a carico della società in liquidazione (in merito alla responsabilità per i debiti fiscali nati posteriormente all’uscita dal CdA di una società si veda la sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 5.4.). Ne discende che, anche per tutti questi periodi fiscali, nei confronti di RI 1 è subentrata la prescrizione dei debiti fiscali. In effetti, dal momento delle sue dimissioni, l’unico atto diretto contro quest’ultimo, che sarebbe stato idoneo ad interrompere la prescrizione, è lo scritto del 31.1.2013, con il quale è stato chiamato a corrispondere le imposte rimaste insolute da parte della società.

E. 3.7 Alla luce dei fatti descritti, ci si può legittimamente chiedere per quali ragioni l’autorità fiscale abbia tardato così tanto nel procedere all’apertura di una procedura per far valere la responsabilità solidale nei confronti dell’AU in carica nei periodi fiscali citati, ritenuto come gli scoperti d’imposta, già nel 2008, fossero stati accertati tramite ACB. Il fatto che la società non fosse in grado di far fronte al dovuto d’imposta era un fatto acclarato dall’inizio del 2008: a quel momento l’autorità fiscale avrebbe dovuto, senza indugio, rivolgersi agli amministratori con una procedura per far valere la responsabilità solidale (in merito Paschoud/Gani , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art 55 LIFD).

E. 4 Il ricorso è accolto e la decisione è annullata. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, patrocinato, vengono assegnate adeguate ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10.9.2015 e la decisione del 31.1.2013, con cui l’UTPG ha fatto valere la responsabilità solidale del ricorrente per le imposte dovute dalla __________ SA in liquidazione, sono annullate.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Al ricorrente, patrocinato, vengono riconosciuti fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

4.   Contro il presen           Copia per conoscenza: - municipio di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

E. 20 anni anche nei confronti di quest’ultima, che non era la debitrice escussa. I giudici federali hanno quindi ritenuto come non si potesse applicare il termine di prescrizione di cui all’art. 149acpv. 1 LEF anche nei confronti della moglie.

Il termine di prescrizione di 20 anni secondo l’art. 149a LEF vale pertanto solo per il debitore, nei cui confronti è stato rilasciato l’ACB. Per i corresponsabili solidali invece rimangono applicabili i termini di prescrizione ordinari previsti dall’art. 121 LIFD (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid.6.1; in merito pureBeusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3aediz., Basilea 2017, n. 7a ad art. 121 LIFD;Margraf,Verjährung von Verlustscheinforderungen am Beispiel von Steuerforderung, StR 71/2016 p. 292;Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, tesi, Untersiemau 2019, p. 217).

2.3.3.

Fintantoché la solidarietà fiscale dura, ogni misura del diritto esecutivo diretta contro un debitore fa scattare un nuovo termine di prescrizione anche nei confronti della persona solidalmente responsabile (cfr. l’art. 121 cpv. 2 LIFD che rinvia all’art. 120 cpv. 3 lit. a LIFD). Lo stesso ACB costituisce uno di questi atti, sebbene faccia decadere, per il futuro, la responsabilità solidale fra i coniugi (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.2).

L’Alta Corte ha parimenti stabilito che, dopo il rilascio dell’attestato di carenza beni, unicamente gli atti diretti contro la ricorrente, cioè la moglie del contribuente nei cui confronti era stato rilasciato l’ACB, dovessero essere presi in considerazione per la prescrizione dei debiti fiscali della ricorrente (sentenza TF 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.3).

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2015.214

80.2015.215

Lugano

24 ottobre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini,Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1Singapore,

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 13 ottobre 2015 contro la decisione del 10 settembre 2015 in materia responsabilità solidale per le imposte federale diretta (1998, 2004, 2005, 2006), cantonale (1998, 2004, 2005 e 2005) e comunale (1998, 1999, 2000, 2001, 2003)

Fatti

IFD 1998

fr. 298'123.60

IC 1998

fr. 116'958.60

ICom 1998

fr. 100'902.90

ICom 1999

fr. 6'978.70

ICom 2000

fr. 8'171.20

ICom 2001

fr. 5'416.-

ICom 2002

fr. 3'582.40

Icom 2003

fr. 2'469.40

IFD 2004

fr. 6'596.-

IC 2004

fr. 10'254.-

ICom 2004

fr. 7'690.50

IFD 2005

fr. 6'800.-

IC 2005

fr. 11'270.-

ICom 2005

fr. 7'852.50

IFD 2006

fr. 6'800.-

IC 2006

fr. 10'870.-

ICom 2006

fr. 7'852.50

Diritto

Nella fattispecie oggetto della decisione 2C_58/2015, la ricorrente aveva censurato dinanzi al TF la violazione dell’art. 149aLEF, nella misura in cui i giudici cantonali avevano stabilito che il termine di prescrizione di 20 anni di un credito constatato da un attestato di carenza beni si applicasse anche ad un debitore solidale. La ricorrente sosteneva invece che fosse intervenuta la prescrizioneexart. 121 LIFD.

La Suprema Corte svizzera ha ricordato che, secondo l’art. 149aLEF, il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal suo rilascio. Nel caso di specie, il rilascio degli attestati di carenza beni definitivi aveva messo fine alla solidarietà tra coniugi, conformemente alla disposizione di cui all’art. 13 cpv. 1 LIFD. I Giudici federali hanno stabilito che il rilascio degli ACB nei confronti del marito (unico debitore escusso) non poteva far decorrere un termine di prescrizione di 20 anni anche nei confronti di quest’ultima, che non era la debitrice escussa. I giudici federali hanno quindi ritenuto come non si potesse applicare il termine di prescrizione di cui all’art. 149acpv. 1 LEF anche nei confronti della moglie.

Il termine di prescrizione di 20 anni secondo l’art. 149a LEF vale pertanto solo per il debitore, nei cui confronti è stato rilasciato l’ACB. Per i corresponsabili solidali invece rimangono applicabili i termini di prescrizione ordinari previsti dall’art. 121 LIFD (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid.6.1; in merito pureBeusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3aediz., Basilea 2017, n. 7a ad art. 121 LIFD;Margraf,Verjährung von Verlustscheinforderungen am Beispiel von Steuerforderung, StR 71/2016 p. 292;Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, tesi, Untersiemau 2019, p. 217).

2.3.3.

Fintantoché la solidarietà fiscale dura, ogni misura del diritto esecutivo diretta contro un debitore fa scattare un nuovo termine di prescrizione anche nei confronti della persona solidalmente responsabile (cfr. l’art. 121 cpv. 2 LIFD che rinvia all’art. 120 cpv. 3 lit. a LIFD). Lo stesso ACB costituisce uno di questi atti, sebbene faccia decadere, per il futuro, la responsabilità solidale fra i coniugi (sentenza n. 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.2).

L’Alta Corte ha parimenti stabilito che, dopo il rilascio dell’attestato di carenza beni, unicamente gli atti diretti contro la ricorrente, cioè la moglie del contribuente nei cui confronti era stato rilasciato l’ACB, dovessero essere presi in considerazione per la prescrizione dei debiti fiscali della ricorrente (sentenza TF 2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.3).

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria: