Sachverhalt
Nella dichiarazione fiscale 2006, i coniugi RI 2 e RI 1 indicavano di avere conseguito in particolare i seguenti redditi:
redditi
2006
Attività indipendente marito (studio legale)
72445
Attività indipendente moglie (studio legale)
72445
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
- 43378
Redditi della sostanza immobiliare
456080
Da titoli e capitali
38047
Fra gli elementi patrimoniali, dichiaravano in particolare la sostanza seguente:
sostanza
Valore 31.12.2006
Titoli e capitali
2'859302
Numerario, biglietti di banca, oro
2'542682
Sostanza immobiliare
5'100501
Debiti privati
- 11'066778
Sostanza imponibile
- 624293
b.
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 28 novembre 2012, lRS 1 definiva i redditi principali come segue:
redditi
2006
Attività indipendente marito (studio legale)
120000
Attività indipendente moglie (studio legale)
120000
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
.
Redditi della sostanza immobiliare
502282
Da titoli e capitali
38047
Il reddito imponibile era così stabilito in fr. 541400. per lIC ed in fr. 549200. per lIFD.
Quanto alla sostanza imponibile, era definita in fr. 2678000.. I principali elementi erano i seguenti:
sostanza
Valore 31.12.2006
Titoli e capitali
1'704892
Numerario, biglietti di banca, oro
2'615089
Sostanza immobiliare
45000
Debiti privati
2'859302
Sostanza imponibile
4'611933
Come nei periodi fiscali 1997/98 e seguenti, lautorità fiscale aveva deciso di imporre per trasparenza la Fondazione di famiglia __________, la quale, pur avendo sede a __________, era di fatto diretta ed effettivamente amministrata in Ticino. Di conseguenza, aveva aggiunto agli elementi imponibili dei contribuenti i redditi da titoli e da capitali e lutile derivante dal recupero di crediti ceduti, spettanti alla fondazione in questione.
Quanto al reddito professionale, era stata intrapresa una ripresa per spese non ammesse di fr. 20'000.. Era inoltre stata negata la deduzione della perdita legata alla gestione della azienda agricolo-forestale __________, in quanto non poteva essere considerata come attività lucrativa indipendente.
Lautorità di tassazione precisava infine di aver rinunciato ad acquisire le prove richieste dai contribuenti, in base ad un apprezzamento anticipato delle prove.
B. a.
Nella dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti indicavano di avere conseguito in particolare i seguenti redditi:
redditi
2007
Attività indipendente marito (studio legale)
43158
Attività indipendente moglie (studio legale)
43158
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
- 41138
Redditi della sostanza immobiliare
468480
Da titoli e capitali
49605
Fra gli elementi patrimoniali, dichiaravano in particolare la sostanza seguente:
sostanza
Valore 31.12.2007
Titoli e capitali
7'946788
Numerario, biglietti di banca, oro
100000
Opere darte, antiche, storiche, archivi
695359
Sostanza immobiliare
5'100501
Debiti privati
12'206074
Sostanza imponibile
1'576574
b.
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 28 novembre 2012, lUfficio di tassazione definiva i redditi principali come segue:
redditi
2007
Attività indipendente marito (studio legale)
53000
Attività indipendente moglie (studio legale)
53000
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
.
Redditi della sostanza immobiliare
509008
Da titoli e capitali
49605
Il reddito imponibile era così stabilito in fr. 407700. per lIC ed in fr. 416700. per lIFD.
Quanto alla sostanza imponibile, era definita in fr. 3730000.. I principali elementi erano i seguenti:
sostanza
Valore 31.12.2007
Titoli e capitali
11'186878
Numerario, biglietti di banca, oro
1'288473
Sostanza immobiliare
5'531434
Debiti privati
13'680449
Sostanza imponibile
3'738000
Quanto al reddito professionale, era stata intrapresa una ripresa per spese non ammesse di fr. 20'000. Era poi stata negata la deduzione della perdita derivante dallazienda agricola. LUfficio di tassazione ribadiva inoltre di avere deciso di imporre per trasparenza la Fondazione di famiglia __________, la quale, pur avendo sede a __________, è di fatto diretta ed effettivamente amministrata in Ticino.
C. a.
Nella dichiarazione fiscale 2008, i contribuenti indicavano di avere conseguito in particolare i seguenti redditi:
redditi
2008
Attività indipendente marito (studio legale)
43782
Attività indipendente moglie (studio legale)
43782
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
- 45774
Redditi della sostanza immobiliare
494610
Da titoli e capitali
147647
Fra gli elementi patrimoniali, dichiaravano in particolare la sostanza seguente:
sostanza
Valore 31.12.2008
Titoli e capitali
6'272404
Numerario, biglietti di banca, oro
100000
Opere darte, antiche, storiche, archivi
695359
Sostanza immobiliare
5'100501
Debiti privati
12'168264
Sostanza imponibile
3'351311
b.
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 28 novembre 2012, lUfficio di tassazione definiva i redditi principali come segue:
redditi
2007
Attività indipendente marito (studio legale)
58000
Attività indipendente moglie (studio legale)
58000
Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)
.
Redditi della sostanza immobiliare
541803
Da titoli e capitali
147647
Il reddito imponibile era così stabilito in fr. 452600. per lIC ed in fr. 454500. per lIFD.
Quanto alla sostanza imponibile, era definita in fr. 4901000.. I principali elementi erano i seguenti:
sostanza
Valore 31.12.2007
Titoli e capitali
8'488542
Numerario, biglietti di banca, oro
1'788473
Sostanza immobiliare
5'531434
Debiti privati
10'471277
Sostanza imponibile
4'913000
Quanto al reddito professionale, era stata intrapresa una ripresa per spese non ammesse di fr. 20'000. LUfficio di tassazione ribadiva inoltre di avere deciso di imporre per trasparenza la Fondazione di famiglia __________, la quale, pur avendo sede a __________, è di fatto diretta ed effettivamente amministrata in Ticino.
Diritto
1. Legittimazione
Deve in primo luogo essere esclusa la legittimazione a ricorrere della RI 3.
Sia lart. 227 cpv. 1 LT sia lart. 140 cpv. 1 LIFD consentono in-fatti al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
Nella fattispecie, i contribuenti sono solo i coniugi RI 2 e RI 1, come peraltro risulta in modo indiscutibile dalle decisioni impugnate.
2. Imposizione per trasparenza della RI 3
2.1.
Della contestazione principale si è occupata ampiamente la sentenza di questa Camera relativa alle tassazioni IC e IFD, per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002, la quale è stata confermata dal Tribunale federale (cfr. la sentenza 2C_157/2010 e 2C_163/2010 del 12 dicembre 2010). La questione è stata poi ripresa nella successiva sentenza del 4 mazo 2016 (CDT n. 80.2013.5/6/7/8/9/10), relativa ai periodi fiscali 2003, 2004 e 2005.
Per effetto delle decisioni in questione, la RI 3 è stata assoggettata ad imposizione per trasparenza, in quanto i suoi scopi sono stati riconosciuti incompatibili con lart. 335 CCS. Di conseguenza, i fattori fiscali relativi alla Fondazione vanno ascritti ai soggetti fiscali originari, ovvero ai coniugi __________, nellambito delle tassazioni che li concernono e secondo la loro originaria appartenenza Per quanto specificatamente riguarda i crediti nei confronti dello studio legale, ciò significa che essi devono di principio continuare a essere qualificati come parte della sostanza commerciale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 12 dicembre 2010, consid. 11.7).
2.2.
Nella misura in cui i ricorrenti lamentano una serie di sviste, in cui sarebbe incorso il Tribunale federale con la sua decisione, si deve ancora ricordare che questultimo ha anche respinto unistanza di revisione, con la quale gli stessi insorgenti postulavano che il Tribunale federale riesaminasse la fattispecie e quindi annullasse rispettivamente riformasse il giudizio reso il 12 dicembre 2010 (cfr. la sentenza n. 2F_3/2011 del 23 febbraio 2011).
2.3.
In questa sede, si può pertanto rinviare alle argomentazioni su cui sono fondate le decisioni precedentemente ricordate, le quali si sono espresse su tutti gli aspetti sollevati nuovamente dai ricorrenti con i ricorsi in esame.
Sia la Camera di diritto tributario sia il Tribunale federale hanno escluso fra laltro che le autorità fiscali ticinesi avessero mai dato una rassicurazione scritta riguardo alla qualifica della Fondazione. Neppure è stato considerato determinante, nella prospettiva della buona fede, il fatto che il Canton Ticino avesse percepito dalla Fondazione le imposte immobiliari per gli anni 1997-2000, la cui riscossione competeva infatti allUfficio di tassazione delle persone giuridiche, non invece a quello delle persone fisiche; aveva inoltre finalità decisamente diverse e si basava su iscrizioni a registro fondiario (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 12 dicembre 2010, consid. 11.8).
LAlta Corte si è anche pronunciata sulla circostanza secondo cui lautorità fiscale cantonale non avrebbe messo in discussione lesistenza della Fondazione in occasione di tassazioni precedenti, ricordando che il principio, secondo cui le tassazioni divenute definitive sono vincolanti unicamente in relazione ai periodi che le riguardano, vale infatti anche nel caso del riconoscimento o meno di un determinato soggetto giuridico (sentenza del Tribunale federale del 12 dicembre 2010, consid. 11.8 e giurisprudenza citata).
2.4.
I ricorrenti sostengono che la Seconda Corte di diritto pubblico, respingendo il loro ricorso, avrebbe fatto un grave passo indietro nellevoluzione della giuriusprudenza del TF in materia di fondazioni di mantenimento. La spiegazione sarebbe a loro avviso ravvisabile solo nelleco persistente dellincredibile campagna, lapidazione e messa alla gogna mediatiche cui sarebbero stati sottoposti per anni i contribuenti.
Quale che sia il giudizio dei ricorrenti in merito alla decisione adottata dal Tribunale federale nei loro confronti, la stessa corte ha tuttavia sostanzialmente confermato la propria giurisprudenza in una sentenza del 21 marzo 2014 (n. 2C_533/2013, in DTF 140 II 255 = RF 69/2014 p. 453 = RDAF 2014 II 322). Nella stessa, ha ricordato come, secondo lart. 52 cpv. 3 CC, le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possano ottenere la personalità. Esse sono nulle dal principio. È il caso delle fondazioni che, fin dalla loro costituzione, non rispettano lart. 80 cpv. 1 CC, per il fatto che non hanno il potere di disporre del loro patrimonio, essendo questultimo restato nelle mani del fondatore. Allinfuori di questa ipotesi, i casi più frequenti di fondazioni illecite concernono le fondazioni di famiglia i cui scopi non si attengono strettamente a quelli enunciati allart. 335 cpv. 1 CC, cioè le cosiddette fondazioni di mantenimento (cfr. la sentenza citata, consid. 5.2 e dottrina menzionata).
Richiamando espressamente la propria precedente pronuncia, che concerne i ricorrenti, la Seconda Corte di diritto pubblico ha ribadito che le autorità della giustizia amministrativa possono esaminare pregiudizialmente se le fondazioni rispettano le regole del diritto civile. In principio, il loro potere desame si limita tuttavia alla constatazione di lacune manifeste, che risultano così gravi da avere quale effetto la sua nullità. Nel caso contrario, spetta invece al giudice civile pronunciarsi sulla sorte della fondazione (art. 88 CC), specialmente in considerazione di una possibile conversione, che potrebbe consentire ugualmente il riconoscimento condizionato dellesistenza della fondazione (DTF 140 II 255 = RF 69/2014 pag. 453 = RDAF 2014 II 322, consid. 5.4).
Alla luce di questultima sentenza, non si vede come i ricorrenti possano sostenere che il salto indietro riguardo levoluzione intervenuta in materia di fondazioni di famiglia, di fedecommessi e trust sia spiegabile solo con gli effetti continuati della pressione esercitata dallodiosa campagna mediatica delittuosamente suscitata dalla direzione (direttore e sostituto) del fisco agente per risentimento verso la Dir. DFE e addirittura con la mancata lettura dellintero ricorso da parte dei giudici federali.
3. Reddito dellattività lucrativa indipendente
4. Deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili di __________
4.1.
Per quanto concerne limmobile di via __________ a __________, i contribuenti lamentano la mancata deduzione dellaccantonamento per spese di riscaldamento di fr. 10'000., nei periodi fiscali 2006 e 2007, e di fr. 12'000. nel periodo fiscale 2008, sostenendo che lamministrazione non sarebbe mai costante con lemissione dei conteggi.
5. Deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili di __________
5.1.
Per la gestione e la manutenzione degli immobili di loro proprietà __________, i contribuenti hanno fatto valere spese per ben fr. 64583. nel 2006, fr. 63778. nel 2007 e fr. 70537. nel 2008. Lautorità ha ammesso i costi in questione limitatamente agli importi di fr. 19388. nel 2006, 18882. nel 2007 e 19249. nel 2008.
Nel ricorso, i contribuenti sostengono che lUfficio di tassazione non avrebbe fornito indicazioni sufficienti a determinare esattamente la natura delle correzioni e chiedono di ammettere in deduzione le spese tenuto conto delle direttive in vigore e della documentazione già fornita in prima sede.
Alle osservazioni del 25 agosto 2015 la Divisione delle contribuzioni ha allegato una tabella per ogni periodo fiscale, dalla quale si evince il modo in cui sono state calcolate le spese di manutenzione per ognuno degli immobili in discussione. Gli insorgenti, nella loro replica, non hanno preso posizione su questo aspetto.
5.2.
Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, infatti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
La deduzione complessiva ammonta:
·al 15% per l'IC ed al 10% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
·al 25% per l'IC ed al 20% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore nei periodi fiscali litigiosi; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
5.3.
Basta un sommario esame delle spese chieste in deduzione dai contribuenti per avvedersi che per la maggior parte si tratta di costi di mantenimento personale o tuttal più di gestione immobiliare, la cui deduzione è esclusa (elettricità, acqua, gasolio per riscaldamento, abbonamenti vari ecc.). Nelle decisioni impugnate, lUfficio di tassazione ha riconosciuto ai contribuenti la deduzione forfetaria prevista dalla legge, nei casi in cui eccedeva le spese effettive che rientravano fra quelle deducibili, ammettendo invece quelle effettive se superiori alla deduzione forfetaria. In tal modo, ha adottato la soluzione più favorevole ai contribuenti. Inoltre, ha ammesso la deduzione persino per gli immobili sfitti, per i quali non vi era alcun reddito (valore locativo o pigione) imponibile.
Siccome i ricorrenti non hanno provato che i costi deducibili effettivi eccedano gli importi ammessi con le decisioni impugnate, le decisioni impugnate meritano conferma.
6. Attivi della ditta individuale
I ricorrenti censurano quindi la commisurazione degli attivi della ditta individuale, nella misura in cui lUfficio di tassazione ha proceduto alla eliminazione debitore RI 3 nei conti dello studio legale. A loro avviso, infatti, nei conti patrimoniali dello studio legale non risulterebbe tale posizione.
Contrariamente alle affermazioni degli insorgenti, nel bilancio dello studio legale alla fine dei periodi fiscali litigiosi è registrata fra gli attivi la posizione debitore RI 3, per un ammontare di fr. 384'911.61. È conseguentemente giustificata la decisione dellUfficio di tassazione, che, non riconoscendo fiscalmente la fondazione, ha stralciato il debito, del quale non cè riscontro nei conti della Fondazione.
7. Debiti privati
Per quanto concerne i debiti privati, gli insorgenti chiedono che laggiunta dellimporto di fr. 900'000. con lindicazione debito per imposte vada verificata alla luce dellesito del ricorso contro la decisione di tassazione dellimposta annua intera sui proventi straordinari 2002.
In effetti, nei debiti dimposta calcolati dallautorità di tassazione rientra, oltre alle imposte degli anni precedenti, anche il debito riferito allimposta sui redditi straordinari. Poiché si è già ricordato che il ricorso contro tali decisioni è stato respinto, la decisione impugnata merita conferma anche per questo aspetto.
8.1.