Deduzioni sociali: imposta cantonale, figli maggiorenni, alimenti non deducibili, ripartizione deduzioni fra i genitori
Sachverhalt
Diritto
-;
-;
- .
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: Il segretario:
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La motivazione del
ricorso non pare del tutto coerente con il relativo
petitum
. Infatti, i
ricorrenti costruiscono le loro censure sul parere che sarebbe stato loro dato
in modo vincolante dall’autorità di tassazione in merito all’imposizione della
rendita completiva AVS; poi, però, non chiedono che la rendita in questione sia
esentata, limitandosi invece a postulare la deduzione per figli a carico per la
figlia __________.
Del resto, il preteso
parere vincolante su cui si fonda la motivazione del ricorso non si riferisce
con ogni evidenza alla fattispecie che è oggetto del ricorso. In primo luogo,
la richiesta di informazioni del legale dei ricorrenti è stata inoltrata per la
prima volta il 17 ottobre 2008 e non può quindi riferirsi al periodo fiscale
2007. In secondo luogo, si fonda sul presupposto che il richiedente abbia due
figli maggiorenni, cosa che nel periodo fiscale li-tigioso non si verificava.
Si aggiunga ancora che la convenzione, che sarebbe scaturita dalla promessa in
discussione e sulla cui base il ricorrente si è obbligato a cedere ai figli
maggiorenni le rendite completive dell’AVS e della previdenza professionale, è
stata sottoscritta solo il 28 gennaio 2009.
Stando così le cose, si
deve concludere che la motivazione del ricorso non ha nessuna relazione diretta
né con il
petitum
né con la decisione impugnata.
La Camera di diritto tributario
non deve pertanto confrontarsi con la censura che si riferisce agli effetti
della pretesa promessa dell’autorità di tassazione, in relazione al principio
della buona fede. Si limiterà a verificare se la decisione impugnata, con la
quale l’Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione per figli a carico e per
figli agli studi nella misura di un mezzo, con riferimento alla figlia
maggiorenne __________, sia conforme al diritto applicabile.
E. 2 all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406). In seguito, la prassi dell'AFC si è peraltro modificata: se il genitore perde il diritto alla deduz io ne degli alimenti, perché il figl io è diventato magg io renne, può tuttavia rivendicare la deduz io ne per persona bisognosa a carico, prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figl io divenuto magg io renne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro genitore, quest'ultimo continua ad avere diritto alla deduz io ne per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122). La poc'anzi menz io nata prassi dell'AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT
n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t). Il Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23 gennaio 2002 n. 2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).
E. 2.1 Per l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figl io minorenne, a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10’800.– franchi. Un'analoga deduz io ne è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l'ammontare è limitato a fr. 6’100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).
E. 2.3 I presupposti per il riconoscimento delle deduz io ni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni (AFC) e della Divis io ne delle contribuz io ni (DdC). Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del genna io 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concess io ne delle deduz io ni sociali in quest io ne, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detraz io ni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di stud io del figl io . D'altronde, la funz io ne delle deduz io ni sociali è propr io di tener conto della situaz io ne economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6 a ediz., Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduz io ni sociali, di "progress io ne indiretta". In altri termini, il fine di una imposiz io ne proporz io nale può essere perseguito, oltre che applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore dell'oggetto ("progress io ne diretta"), anche con questo ulter io re strumento che consente di ridimens io nare le basi di computo. Per queste rag io ni, le deduz io ni in quest io ne possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.
E. 2.4 Per la circolare n. 18/2003 della Divis io ne delle contribuz io ni, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli magg io renni a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduz io ne per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduz io ne può essere ripartita fra i genitori. Anche la circolare n. 4/2007 della Divis io ne delle contribuz io ni, relativa alla deduz io ne per figli agli studi secondo l’art. 34 LT, prevede che, se il figl io è minorenne e un genitore versa all’altro degli alimenti per il mantenimento del figl io agli studi, la deduz io ne è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere. In via eccez io nale la deduz io ne può tuttavia essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figl io agli studi.
E. 2.5 Può essere lasciata aperta, in questa sede, la quest io ne se le circolari della Divis io ne delle contribuz io ni, nella misura in cui ammettono una ripartiz io ne delle deduz io ni sociali fra i genitori, siano ancora conformi con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, l’Alta Corte federale ha anche precisato che, per non penalizzare le coppie sposate, la deduzione per figlio a carico non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti. Inoltre, d al momento che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio; questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai fini del riconoscimento della deduzione per figli a carico, mentre è solo il genitore che riceve la pensione che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006 consid. 5.3). La questione evocata può essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID). Inoltre, la giurisprudenza citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli per cui viene chiesta la deduz io ne sociale sono minorenni, poiché è solo in tali casi che gli alimenti sono dedotti dal reddito del genitore che li versa e aggiunti ai redditi di quello che li riceve per i figli che vivono con lui. Quando invece i figli sono magg io renni e cade pertanto la deduz io ne degli alimenti, può essere giustificata una divis io ne delle deduz io ni sociali.
E. 2.6 Per l’imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 lugl io 1994 dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni prevede che, quando il figl io raggiunge la magg io re età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figl io magg io renne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest'ultimo possa far valere la deduz io ne per figli prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n.
E. 3.1 Nella fattispecie, sono dunque litigiose unicamente le deduzioni per figli a carico e per figli agli studi, solo parzialmente riconosciute ai ricorrenti per la figlia maggiorenne di primo letto del marito. Infatti, per quanto riguarda l’altro figlio del primo matrimonio, i contribuenti hanno ottenuto la deduzione degli alimenti pagati, in quanto il ragazzo era ancora minorenne. Ora, in relazione al mantenimento di __________, proprio perché con la sua maggiore età è venuto meno il diritto alla deduzione dei contributi alimentari da parte del debitore degli stessi, il padre chiede di poter beneficiare della deduzione integrale per figli a carico (fr. 10'800.–) e per figli agli studi (fr. 1'800.–). Non vi è per contro alcuna contestazione in merito all’imposta federale diretta, essendo stata concessa ai ricorrenti la deduzione per persona bisognosa a carico, conformemente alla prassi precedentemente ricordata (v. supra, consid. 2.6.).
E. 3.2 Per stabilire in quale misura sia ammessa una divisione della deduzione per figli a carico fra i genitori separati, deve essere tenuto conto dell'effettivo onere di mantenimento dei figli. In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l'importo di fr. 900 al mese né quello di fr. 717 al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figl io magg io renne ancora in formaz io ne, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Uffic io esecuz io ni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l'esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figl io . È stata dunque considerata equa la decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne di suddividere a metà fra i genitori le deduz io ni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso più recente, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli alimenti solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati magg io renni nel corso del per io do fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduz io ne degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007) .
E. 3.3 Per le ragioni già ricordate, i ricorrenti non spendono neppure una parola per motivare la loro richiesta di ottenere una deduzione maggiore rispetto a quella loro riconosciuta dall’Ufficio di tassazione. Si limitano invece a esporre fatti che concernono un altro periodo fiscale ed una situazione ben diversa. In questa situazione, può solo essere considerata estremamente generosa la decisione impugnata, con la quale metà delle deduzioni sociali sono state concesse al padre di __________, sebbene quest’ultima vivesse con la madre. Anzi, il tenore del successivo accordo stipulato all’inizio del 2009 lascerebbe addirittura intendere che l’autorità di tassazione sia stata troppo generosa. Nelle premesse dell’accordo stesso, infatti, si afferma che “i rapporti personali fra le parti” (cioè padre e figli) sarebbero stati “interrotti” per anni, per essere poi “ripristinati” nel corso del 2008. Dalla formulazione della premessa, si potrebbe anche essere indotti a ritenere che il padre, prima del 2008, non contribuisse neppure al mantenimento della figlia maggiorenne, non avendo con lei alcun rapporto personale. In ogni caso, anche se la rendita completiva dell’AI fosse già stata versata nel 2007 alla figlia __________, non si sarebbe comunque giustificata la concessione di più della metà delle deduzioni in discussione, considerato il fatto che la figlia abitava presso la madre.
E. 3.4 A quest’ultimo riguardo, deve ancora essere ricordato che la rendita completiva per figli va quindi esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà diritto alla completiva sino al compimento del suo 25 mo anno di età, avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (cfr. CDT n. 43 del 2 marzo 1989 in re E. F.; CDT n. 80.2000.00130 del 2 ottobre 2000 in re F. C.; sentenza del Tribunale federale n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in RF 2002 p. 632 consid. 3.1; cfr. anche Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,
n. 23 ad art. 22 LIFD, p. 314). Se le contestazioni dei ricorrenti si dovessero leggere in tal senso, la decisione dell’Ufficio di tassazione va dunque confermata anche nella misura in cui ha esposto nella partita fiscale del ricorrente le rendite completive per le figlie, di cui ha beneficiato nel periodo fiscale 2006.
E. 4 Il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visto per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 880.– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; - . Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 15.04.2009 80.2009.23 Tessin Camera di diritto tributario 15.04.2009 80.2009.23 Ticino Camera di diritto tributario 15.04.2009 80.2009.23
Deduzioni sociali: imposta cantonale, figli maggiorenni, alimenti non deducibili, ripartizione deduzioni fra i genitori
Incarto n. 80.2009.23 Lugano 15 aprile 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario Fiorenzo Gianinazzi parti RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da RA 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 20 febbraio 2009 contro la decisione del 28 gennaio 2009 in materia di IC 2007. Fatti A. Il pretore di __________ ha pronunciato il __________ 1999 il divorzio di RI 1 e __________. In base alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, i figli __________ (1988) e __________ (1990) sono stati affidati alla custodia della madre. Per il mantenimento dei figli, il padre si è impegnato a versare alla madre le rendite d’invalidità riconosciute dall’Assicurazione Invalidità e dalla __________, che ammontavano a quel momento a fr. 2'337.–. __________ si è in seguito sposato con RI 2. Dalla loro unione è nato __________ (2002). B. Nella dichiarazione fiscale 2007, i coniugi RI 2 indicavano di avere percepito redditi per complessivi fr. 167'766.–, fra i quali le rendite della cassa pensione (fr. 46'267.–) e dell’Assicurazione Invalidità (fr. 66'300.–) del marito. Chiedevano la deduzione degli alimenti pagati alla ex moglie per il figlio minorenne __________ (fr. 19'628.–), la deduzione sociale di fr. 21'600.– per due figli a carico (__________ e __________) e la deduzione di ulteriori fr. 1'800.– per figli agli studi. C. RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 26 novembre 2008. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 102'500.– per l’IC ed in fr. 113'400.– per l’IFD. Per quanto concerne le deduzioni sociali, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione per figli a carico solo per il figlio __________ (fr. 10'800.– per l’IC e fr. 6'100.– per l’IFD); per la figlia __________, invece, la deduzione era stata ammessa in ragione di un mezzo per l’IC (fr. 5'400.–), mentre per l’IFD era stata concessa la deduzione per persona bisognosa a carico (fr. 6'100.–). D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 12 dicembre 2008. Contestavano l’imposizione delle rendite completive, che erano state versate direttamente al figlio maggiorenne. Dalla rendita AVS avrebbe pertanto dovuto essere dedotto l’importo di fr. 10'608.–. Allegava una lettera in tal senso inviata dall’autorità fiscale ad un legale. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 gennaio 2009. Facendo riferimento ad una circolare non pubblicata, argomentava che “le rendite completive per figli maggiorenni agli studi o a tirocinio erogate dall’Assicurazione invalidità devono sempre essere imposte nella partita fiscale del beneficiario della rendita principale”. Per quanto concerne la lettera allegata al reclamo, osservava che le indicazioni in essa contenute erano “imprecise”. E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 postulano nuovamente la deduzione per figli a carico, come richiesto nella dichiarazione fiscale. Sostengono nuovamente che l’Ufficio di tassazione di Lugano Città avrebbe confermato al loro legale, con scritto del 21 ottobre 2008, poi precisato il 5 novembre 2008, che le rendite completive versate ai figli maggiorenni costituiscono reddito imponibile per questi ultimi. Sulla base di tale garanzia, il 28 gennaio 2009, RI 1 avrebbe concluso con i figli maggiorenni __________ e __________ un contratto per il versamento diretto delle rendite in questione. Secondo i ricorrenti, la decisione contestata viola pertanto il principio della buona fede. Diritto 1. La motivazione del ricorso non pare del tutto coerente con il relativo petitum . Infatti, i ricorrenti costruiscono le loro censure sul parere che sarebbe stato loro dato in modo vincolante dall’autorità di tassazione in merito all’imposizione della rendita completiva AVS; poi, però, non chiedono che la rendita in questione sia esentata, limitandosi invece a postulare la deduzione per figli a carico per la figlia __________. Del resto, il preteso parere vincolante su cui si fonda la motivazione del ricorso non si riferisce con ogni evidenza alla fattispecie che è oggetto del ricorso. In primo luogo, la richiesta di informazioni del legale dei ricorrenti è stata inoltrata per la prima volta il 17 ottobre 2008 e non può quindi riferirsi al periodo fiscale
2007. In secondo luogo, si fonda sul presupposto che il richiedente abbia due figli maggiorenni, cosa che nel periodo fiscale li-tigioso non si verificava. Si aggiunga ancora che la convenzione, che sarebbe scaturita dalla promessa in discussione e sulla cui base il ricorrente si è obbligato a cedere ai figli maggiorenni le rendite completive dell’AVS e della previdenza professionale, è stata sottoscritta solo il 28 gennaio 2009. Stando così le cose, si deve concludere che la motivazione del ricorso non ha nessuna relazione diretta né con il petitum né con la decisione impugnata. La Camera di diritto tributario non deve pertanto confrontarsi con la censura che si riferisce agli effetti della pretesa promessa dell’autorità di tassazione, in relazione al principio della buona fede. Si limiterà a verificare se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione per figli a carico e per figli agli studi nella misura di un mezzo, con riferimento alla figlia maggiorenne __________, sia conforme al diritto applicabile. 2. 2.1. Per l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figl io minorenne, a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10’800.– franchi. Un'analoga deduz io ne è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l'ammontare è limitato a fr. 6’100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149). 2 .2. Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto... per ogni figl io fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di stud io, frequenta una scuola o corsi di formaz io ne, oltre al per io do dell'obbligo, un massimo di 13’000.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consigl io di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati". Il decreto esecutivo del Consigl io di Stato concernente l'imposiz io ne delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007 (art. 11) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
- fr. 1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
- fr. 1’800.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- fr. 4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- fr. 6’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
- fr. 13'000.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio. Il Consigl io di Stato precisa ulter io rmente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuz io ne né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto. 2.3. I presupposti per il riconoscimento delle deduz io ni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni (AFC) e della Divis io ne delle contribuz io ni (DdC). Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del genna io 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concess io ne delle deduz io ni sociali in quest io ne, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detraz io ni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di stud io del figl io . D'altronde, la funz io ne delle deduz io ni sociali è propr io di tener conto della situaz io ne economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6 a ediz., Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduz io ni sociali, di "progress io ne indiretta". In altri termini, il fine di una imposiz io ne proporz io nale può essere perseguito, oltre che applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore dell'oggetto ("progress io ne diretta"), anche con questo ulter io re strumento che consente di ridimens io nare le basi di computo. Per queste rag io ni, le deduz io ni in quest io ne possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli. 2.4. Per la circolare n. 18/2003 della Divis io ne delle contribuz io ni, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli magg io renni a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduz io ne per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduz io ne può essere ripartita fra i genitori. Anche la circolare n. 4/2007 della Divis io ne delle contribuz io ni, relativa alla deduz io ne per figli agli studi secondo l’art. 34 LT, prevede che, se il figl io è minorenne e un genitore versa all’altro degli alimenti per il mantenimento del figl io agli studi, la deduz io ne è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere. In via eccez io nale la deduz io ne può tuttavia essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figl io agli studi. 2.5. Può essere lasciata aperta, in questa sede, la quest io ne se le circolari della Divis io ne delle contribuz io ni, nella misura in cui ammettono una ripartiz io ne delle deduz io ni sociali fra i genitori, siano ancora conformi con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, l’Alta Corte federale ha anche precisato che, per non penalizzare le coppie sposate, la deduzione per figlio a carico non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti. Inoltre, d al momento che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio; questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai fini del riconoscimento della deduzione per figli a carico, mentre è solo il genitore che riceve la pensione che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006 consid. 5.3). La questione evocata può essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID). Inoltre, la giurisprudenza citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli per cui viene chiesta la deduz io ne sociale sono minorenni, poiché è solo in tali casi che gli alimenti sono dedotti dal reddito del genitore che li versa e aggiunti ai redditi di quello che li riceve per i figli che vivono con lui. Quando invece i figli sono magg io renni e cade pertanto la deduz io ne degli alimenti, può essere giustificata una divis io ne delle deduz io ni sociali. 2.6. Per l’imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 lugl io 1994 dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni prevede che, quando il figl io raggiunge la magg io re età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figl io magg io renne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest'ultimo possa far valere la deduz io ne per figli prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 2 all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406). In seguito, la prassi dell'AFC si è peraltro modificata: se il genitore perde il diritto alla deduz io ne degli alimenti, perché il figl io è diventato magg io renne, può tuttavia rivendicare la deduz io ne per persona bisognosa a carico, prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figl io divenuto magg io renne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro genitore, quest'ultimo continua ad avere diritto alla deduz io ne per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122). La poc'anzi menz io nata prassi dell'AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT
n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t). Il Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23 gennaio 2002 n. 2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18). 3. 3.1. Nella fattispecie, sono dunque litigiose unicamente le deduzioni per figli a carico e per figli agli studi, solo parzialmente riconosciute ai ricorrenti per la figlia maggiorenne di primo letto del marito. Infatti, per quanto riguarda l’altro figlio del primo matrimonio, i contribuenti hanno ottenuto la deduzione degli alimenti pagati, in quanto il ragazzo era ancora minorenne. Ora, in relazione al mantenimento di __________, proprio perché con la sua maggiore età è venuto meno il diritto alla deduzione dei contributi alimentari da parte del debitore degli stessi, il padre chiede di poter beneficiare della deduzione integrale per figli a carico (fr. 10'800.–) e per figli agli studi (fr. 1'800.–). Non vi è per contro alcuna contestazione in merito all’imposta federale diretta, essendo stata concessa ai ricorrenti la deduzione per persona bisognosa a carico, conformemente alla prassi precedentemente ricordata (v. supra, consid. 2.6.). 3.2. Per stabilire in quale misura sia ammessa una divisione della deduzione per figli a carico fra i genitori separati, deve essere tenuto conto dell'effettivo onere di mantenimento dei figli. In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l'importo di fr. 900 al mese né quello di fr. 717 al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figl io magg io renne ancora in formaz io ne, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Uffic io esecuz io ni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l'esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figl io . È stata dunque considerata equa la decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne di suddividere a metà fra i genitori le deduz io ni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso più recente, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli alimenti solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati magg io renni nel corso del per io do fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduz io ne degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007) . 3.3. Per le ragioni già ricordate, i ricorrenti non spendono neppure una parola per motivare la loro richiesta di ottenere una deduzione maggiore rispetto a quella loro riconosciuta dall’Ufficio di tassazione. Si limitano invece a esporre fatti che concernono un altro periodo fiscale ed una situazione ben diversa. In questa situazione, può solo essere considerata estremamente generosa la decisione impugnata, con la quale metà delle deduzioni sociali sono state concesse al padre di __________, sebbene quest’ultima vivesse con la madre. Anzi, il tenore del successivo accordo stipulato all’inizio del 2009 lascerebbe addirittura intendere che l’autorità di tassazione sia stata troppo generosa. Nelle premesse dell’accordo stesso, infatti, si afferma che “i rapporti personali fra le parti” (cioè padre e figli) sarebbero stati “interrotti” per anni, per essere poi “ripristinati” nel corso del 2008. Dalla formulazione della premessa, si potrebbe anche essere indotti a ritenere che il padre, prima del 2008, non contribuisse neppure al mantenimento della figlia maggiorenne, non avendo con lei alcun rapporto personale. In ogni caso, anche se la rendita completiva dell’AI fosse già stata versata nel 2007 alla figlia __________, non si sarebbe comunque giustificata la concessione di più della metà delle deduzioni in discussione, considerato il fatto che la figlia abitava presso la madre. 3.4. A quest’ultimo riguardo, deve ancora essere ricordato che la rendita completiva per figli va quindi esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà diritto alla completiva sino al compimento del suo 25 mo anno di età, avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (cfr. CDT n. 43 del 2 marzo 1989 in re E. F.; CDT n. 80.2000.00130 del 2 ottobre 2000 in re F. C.; sentenza del Tribunale federale n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in RF 2002 p. 632 consid. 3.1; cfr. anche Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,
n. 23 ad art. 22 LIFD, p. 314). Se le contestazioni dei ricorrenti si dovessero leggere in tal senso, la decisione dell’Ufficio di tassazione va dunque confermata anche nella misura in cui ha esposto nella partita fiscale del ricorrente le rendite completive per le figlie, di cui ha beneficiato nel periodo fiscale 2006. 4. Il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visto per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 880.– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; - . Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario: