Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, beneficiario residente all'estero, onere della prova
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Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, beneficiario residente all'estero, onere della prova
Incarto n. 80.2009.20 Lugano 6 maggio 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario Antonio Saredo-Parodi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 16 febbra io 2009 contro la decis io ne del 14 febbra io 2009 in materia di IC e IFD 2007. Fatti A. RI 1 è sposato con __________, cittadina dominicana. Nella dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti chiedevano la deduzione dal reddito imponibile di un importo di fr. 10'800.– per persona bisognosa a carico. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 26 novembre 2008, l’RS 1__________ commisurava il reddito imponibile in fr. 61'400.– per l’IC ed in fr. 68'000.– per l’IFD. Aveva in particolar modo negato la deduzione per persona bisognosa a carico, argomentando che ne difettavano i requisiti di legge. B. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 22 dicembre 2008, nel quale chiedevano di essere convocati per poter “chiarire definitivamente” la loro posizione. L’autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 14 gennaio 2009, così motivata: Reclamo deciso come a calcolo dell’imponibile: la decis io ne di tassaz io ne viene confermata poiché le entrate tassate sono quelle effettive e dichiarate dal contribuente stesso. Per quanto riguarda le spese profess io nali del marito le stesse sono state rettificate da lugl io (e non da aprile) quando ha iniziato l’attività salariata. La deduz io ne per pasti della moglie non è giustificata poiché l’attività salariata è minima e per la magg io r parte dell’anno percepiva le indennità di disoccupaz io ne. La deduz io ne per persone bisognose, domiciliate all’estero, non è possibile. C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico. Spiega che la madre di sua moglie, residente nella __________, è gravemente ammalata e necessita di cure continue e costose. In considerazione della mancanza di assicurazioni sociali in quel paese, la figlia le invia 1'000 franchi al mese. Diritto 1. 1.1. Per l’imposta cantonale, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di un importo da 5’600.-- a 10'800.-- franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’600.-- franchi; questa deduz io ne non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduz io ne giusta la lettera a . Analogamente, per l’imposta federale diretta, l'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’100 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a . 1.2. Come risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è ammessa soltanto se l'aiuto è almeno pari o supera l'importo annuo della deduzione (CDT n. 80.2001.00080 del 27 giugno 2001 in re E. P.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, cifra 1.3.1., p. 2). Se l'aiuto non raggiunge almeno l'importo della deduzione concessa dalla legge, non può nemmeno essere concessa una deduzione ridotta (Baumgartner, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, ad art. 35 LIFD, p. 434; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum Zürcher harmonisierten Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383). In altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono irrilevanti per la deduzione (Bosshard / Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 196). 1.3. Diversamente dalla LIFD, la LT pone alla deduzione un'ulteriore condizione. Per LT infatti la deduzione sarà concessa soltanto se la persona, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, è residente in Svizzera (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LT; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169, del 13 ottobre 1993, p. 36; inoltre CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003 in re P. A.). 1.4. Secondo la lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa ("erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person") . La noz io ne di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definiz io ne della noz io ne di invalidità mutuata dal diritto delle assicuraz io ni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortun io, malattia profess io nale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico. La condiz io ne che si tratti di "erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person" è stata verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede appunto la deduz io ne per persone bisognose "für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen", che vengono mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4). Tale norma non viene quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuz io ne della capacità economica ("wirtschaftliche Leistungsfähigkeit") . L'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. L'assenza di lavoro deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 34, n. 25, p. 383; inoltre CDT N. 80.97.00008 del 20 febbra io 1997, in RDAT II-1997 n. 8t). 1.5. Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concess io ne della deduz io ne all'ulter io re condiz io ne che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al propr io mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduz io ne (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre CDT N. 80.95. 00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 80.96.00223 del 13 genna io 1997 in re G.P.). Per stabilire se uno si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi occorre, a giudiz io di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuz io ne e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, pag. 491). 1.6. La deduz io ne per persone bisognose a carico può inoltre essere concessa solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute (CDT N. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M.). La funz io ne delle deduz io ni sociali è in effetti propr io di tener conto della situaz io ne economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; inoltre: CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t). Perché la deduz io ne possa essere ammessa, occorre quindi che la prestaz io ne assistenziale sia effettiva. Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se infer io re all'importo legale della deduz io ne (CDT n. 80.2001.00010 del 15 marzo 2001, in RDAT II-2001 n. 2t; CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.). 2. 2.1. Nella fattispecie, la decis io ne impugnata si è limitata ad escludere la deduz io ne invocata dal contribuente, in quanto la persona bisognosa in quest io ne sarebbe domiciliata all’estero. La motivaz io ne è evidentemente adeguata nella misura in cui si riferisce all’imposta cantonale. Non lo è, in modo altrettanto evidente, in relaz io ne all’imposta federale diretta. 2.2. Secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenze del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6 a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Trattandosi nella fattispecie di una deduz io ne sociale, l’onere di provare l’adempimento delle condiz io ni cui essa è sottoposta è chiaramente a carico del contribuente. Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internaz io nali le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 lugl io 2008 n. 2C_390/2008). 2.3. Venendo al caso in discuss io ne, è solo con il ricorso alla Camera di diritto tributar io che il contribuente ha illustrato la situaz io ne della madre di sua moglie, allegando anche un certo numero di ordini di pagamento, che attestano il versamento di importi di denaro alla signora __________, in __________. Si tratta tuttavia di versamenti effettuati nel corso del 2008, mentre il per io do fiscale litig io so è il 2007. Dagli atti trasmessi alla Camera dall’Uffic io di tassaz io ne è tuttavia possibile reperire sei ordini di pagamento, per complessivi fr. 4'910.–, che si riferiscono al 2007 e che erano stati allegati ad un reclamo relativo al per io do fiscale 2006. La spiegaz io ne dello stato di bisogno della suocera, che sarebbe affetta da una grave malattia, è certamente verosimile ma non è tuttavia suffragata da alcun documento. In consideraz io ne della situaz io ne e soprattutto della motivaz io ne della decis io ne impugnata, si giustifica l’annullamento di quest’ultima e il rinv io degli atti all’Uffic io di tassaz io ne. Quest’ultimo provvederà a richiedere al contribuente di comprovare compiutamente l’adempimento delle condiz io ni per la concess io ne della deduz io ne fatta valere. Per quanto attiene all’importo dei versamenti fatti da sua moglie alla di lei madre, dovrà essere dimostrato che abbiano raggiunto almeno l’ammontare della deduz io ne stessa, c io è di fr. 6'100.–, per il fatto che come detto gli ordini di pagamento finora agli atti raggiungono solo fr. 4'910.–. Una volta apportata questa prova, si tratterà di dimostrare l’incapacità lucrativa della beneficiaria del sostegno, per esemp io mediante l’inv io di un certificato medico. 3. Visto l’esito del ricorso e considerato anche lo svolgimento della procedura, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. 1.1. In materia di IC il ricorso è respinto . 1.2. In materia di IFD, la decisione su reclamo del 14 gennaio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; - . Copia per conoscenza: - municip io di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :