Deduzioni: spese professionali, trasporto, impiegato all'80%, attività eccedente, deduzione per 220 giorni
Sachverhalt
Diritto
-;
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-.
- municipiodi __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: Il segretario:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 magg io 2008, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 44'500.– per l’IC ed in fr. 46'900.– per l’IFD. Con riferimento alle spese profess io nali, aveva accettato quelle per trasporto limitatamente a fr. 2'000.–, spiegando che non era ammessa la deduz io ne delle spese per il veicolo privato e che era stato concesso il costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico. C. Il contribuente impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 28 magg io 2008, nel quale chiedeva nuovamente la deduz io ne dell’importo di fr. 11'440.–, corrispondente ad una trasferta quotidiana da Minus io a Lugano per l’andata ed una per il ritorno. L’autorità di tassaz io ne si rivolgeva al reclamante, con scritto del 9 giugno 2008, invitandolo a produrre un’attestaz io ne del datore di lavoro “comprovante l’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al lavoro a causa di orari irregolari”. Il 26 giugno 2008, il contribuente trasmetteva all’autorità di tassaz io ne un’attestaz io ne della__________, dalla quale risultava la necessità di utilizzare l’automobile privata “in quanto il lavoro si svolge a g io rni e orari variati con modifiche anche all’ultimo momento”. Aggiungeva poi che “gli orari di iniz io e fine serviz io non coincidono con quelli dei mezzi di trasporto pubblici e per determinati servizi non esiste alcuna possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico (orari notturni, diurni e irregolari)”. Precisava infine che “il suo impiego si svolge prevalentemente a __________”. L’Uffic io di tassaz io ne accoglieva parzialmente il reclamo del contribuente, con decis io ne del 16 lugl io 2008, con la quale ammetteva la deduz io ne delle spese per l’uso del veicolo privato, limitandola tuttavia all’importo di fr. 9'152.–, pari all’uso dell’automobile per 176 g io rni. La rag io ne era che “sul certificato di salar io figura che svolge l’attività profess io nale nella misura dell’80%”. D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 postula nuovamente la deduz io ne dell’importo corrispondente alla trasferta da __________ a __________ e ritorno per 220 g io rni. Allega una dichiaraz io ne del datore di lavoro, da cui risulta che lavora “con un impiego all’80%”, ma che “svolge regolarmente dell’attività in eccedenza all’80% del CCL che viene retribuita in base agli importi previsti dal regolamento dei salari”. Nel 2007, ha pertanto “raggiunto una mole di lavoro a tempo pieno”, corrispondente a 225 turni di lavoro. E. Il giudice delegato si è rivolto al ricorrente, con scritto del 6 agosto 2008, chiedendogli di produrre un’attestaz io ne del datore di lavoro, da cui risulti quanti g io rni di lavoro sono previsti dal suo contratto e qual è il relativo stipend io, quanti g io rni ha lavorato in eccedenza e quale retribuz io ne ha conseguito, qual è la sua sede di serviz io e a quanto ammontano le indennità di trasferta versategli nel 2007. Gli chiedeva inoltre di inviare alla Camera una copia del contratto di lavoro. Il contribuente ha dato seguito alla richiesta, con scritto del 18 agosto 2008 e relativi allegati. Diritto 1. 1.1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese profess io nali le spese di trasporto necessarie dal domicil io al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicil io o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consigl io di Stato il compito di stabilire delle deduz io ni complessive. 1.2. Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicil io a quello in cui lavora. In base al decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposiz io ne delle persone fisiche valido per il per io do fiscale 2007, le relative deduz io ni sono stabilite come segue: a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l’anno; c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 DE). Eccez io nalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposiz io ne o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orar io sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduz io ne fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 DE). Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicil io a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduz io ne delle spese profess io nali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbra io 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbra io 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia rag io nevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene per io dicamente agg io rnata (per il per io do 2007: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduz io ne chilometrica per il viagg io di andata e ritorno a mezzog io rno è limitata alla deduz io ne massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2 a frase Ordinanza del 10 febbra io 1993). 1.3. La quest io ne di sapere se accordare la deduz io ne per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criter io dell’idoneità : l’uso del veicolo non deve apparire come una decis io ne di comodo ma risultare la soluz io ne più adatta e rag io nevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicaz io ne fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2 a ediz., Vol. I, p. 682/83). 2. 2.1. Come detto, nella fattispecie l’autorità di tassaz io ne ha ammesso che il ricorrente necessiti, in linea di princip io, del veicolo privato per coprire la trasferta dal domicil io (__________) al luogo di lavoro (__________). L’unica controversia concerne la misura della deduz io ne. L’Uffic io di tassaz io ne l’ha infatti limitata a 176 g io rni, basandosi su quanto indicato sul certificato di salar io, che parla di un impiego all’80%. Secondo il ricorrente, egli sarebbe sì stato assunto con un contratto all’80% ma lavorerebbe effettivamente a tempo pieno, prestando attività al di fuori del contratto. Tale circostanza è confermata da una dichiaraz io ne prodotta unitamente al ricorso. 2.2. Dall’attestaz io ne rilasciata al contribuente dalla __________ l’11 agosto 2008, su richiesta della Camera di diritto tributar io, è risultato quanto segue: · il contratto di lavoro all’80% per il 2007 prevedeva 1784 ore annuali per uno stipend io mensile di fr. 3'731.– per tredici mensilità; · l’attività svolta in eccedenza all’80% contrattuale corrisponde a 568 ore per uno stipend io complessivo di fr. 14'231.70; · la sede di serviz io è Lugano; · il contribuente ha beneficiato nel 2007 di indennità per trasferte e vitto per complessivi fr. 1'887.–, riferite a servizi fuori dalle reg io ni di lavoro. Alla luce delle precisaz io ni che precedono, nulla si oppone all’accoglimento del ricorso del contribuente ed al riconoscimento della deduz io ne delle spese di trasporto dal domicil io al luogo di lavoro per 220 g io rni. Pertanto, ritenuto che la distanza fra __________ e __________, secondo l’Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino (pubblicato dalla Sez io ne delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell’economia, ediz io ne 2005) ammonta a 36 chilometri, il ricorrente ha diritto alla deduz io ne dell’importo di fr. 10’296.– (72 km x 220 g io rni x fr. 0.65). 3. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la deduz io ne delle spese di trasporto con il veicolo privato è elevata a fr. 10'296.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.86 Tessin Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.86 Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.86
Deduzioni: spese professionali, trasporto, impiegato all'80%, attività eccedente, deduzione per 220 giorni
Incarto n. 80.2008.86 Lugano 8 settembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 24 lugl io 2008 contro la decis io ne del 16 lugl io 2008 in materia di IC/IFD 2007. Fatti A. Nel corso del 2007, RI 1 lavorava alle dipendenze della __________ di __________. Nella dichiaraz io ne fiscale 2007, il contribuente chiedeva la deduz io ne delle spese profess io nali seguenti: spese di trasporto con veicolo privato fr. 11'440.– doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.– altre spese (forfait) fr. 2'400.– totale fr. 17'040.– B. Notificando al contribuente la tassaz io ne IC/IFD 2007, con decis io ne del 28 magg io 2008, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 44'500.– per l’IC ed in fr. 46'900.– per l’IFD. Con riferimento alle spese profess io nali, aveva accettato quelle per trasporto limitatamente a fr. 2'000.–, spiegando che non era ammessa la deduz io ne delle spese per il veicolo privato e che era stato concesso il costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico. C. Il contribuente impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 28 magg io 2008, nel quale chiedeva nuovamente la deduz io ne dell’importo di fr. 11'440.–, corrispondente ad una trasferta quotidiana da Minus io a Lugano per l’andata ed una per il ritorno. L’autorità di tassaz io ne si rivolgeva al reclamante, con scritto del 9 giugno 2008, invitandolo a produrre un’attestaz io ne del datore di lavoro “comprovante l’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al lavoro a causa di orari irregolari”. Il 26 giugno 2008, il contribuente trasmetteva all’autorità di tassaz io ne un’attestaz io ne della__________, dalla quale risultava la necessità di utilizzare l’automobile privata “in quanto il lavoro si svolge a g io rni e orari variati con modifiche anche all’ultimo momento”. Aggiungeva poi che “gli orari di iniz io e fine serviz io non coincidono con quelli dei mezzi di trasporto pubblici e per determinati servizi non esiste alcuna possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico (orari notturni, diurni e irregolari)”. Precisava infine che “il suo impiego si svolge prevalentemente a __________”. L’Uffic io di tassaz io ne accoglieva parzialmente il reclamo del contribuente, con decis io ne del 16 lugl io 2008, con la quale ammetteva la deduz io ne delle spese per l’uso del veicolo privato, limitandola tuttavia all’importo di fr. 9'152.–, pari all’uso dell’automobile per 176 g io rni. La rag io ne era che “sul certificato di salar io figura che svolge l’attività profess io nale nella misura dell’80%”. D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 postula nuovamente la deduz io ne dell’importo corrispondente alla trasferta da __________ a __________ e ritorno per 220 g io rni. Allega una dichiaraz io ne del datore di lavoro, da cui risulta che lavora “con un impiego all’80%”, ma che “svolge regolarmente dell’attività in eccedenza all’80% del CCL che viene retribuita in base agli importi previsti dal regolamento dei salari”. Nel 2007, ha pertanto “raggiunto una mole di lavoro a tempo pieno”, corrispondente a 225 turni di lavoro. E. Il giudice delegato si è rivolto al ricorrente, con scritto del 6 agosto 2008, chiedendogli di produrre un’attestaz io ne del datore di lavoro, da cui risulti quanti g io rni di lavoro sono previsti dal suo contratto e qual è il relativo stipend io, quanti g io rni ha lavorato in eccedenza e quale retribuz io ne ha conseguito, qual è la sua sede di serviz io e a quanto ammontano le indennità di trasferta versategli nel 2007. Gli chiedeva inoltre di inviare alla Camera una copia del contratto di lavoro. Il contribuente ha dato seguito alla richiesta, con scritto del 18 agosto 2008 e relativi allegati. Diritto 1. 1.1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese profess io nali le spese di trasporto necessarie dal domicil io al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicil io o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consigl io di Stato il compito di stabilire delle deduz io ni complessive. 1.2. Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicil io a quello in cui lavora. In base al decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposiz io ne delle persone fisiche valido per il per io do fiscale 2007, le relative deduz io ni sono stabilite come segue: a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l’anno; c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 DE). Eccez io nalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposiz io ne o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orar io sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduz io ne fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 DE). Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicil io a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduz io ne delle spese profess io nali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbra io 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbra io 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia rag io nevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene per io dicamente agg io rnata (per il per io do 2007: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduz io ne chilometrica per il viagg io di andata e ritorno a mezzog io rno è limitata alla deduz io ne massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2 a frase Ordinanza del 10 febbra io 1993). 1.3. La quest io ne di sapere se accordare la deduz io ne per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criter io dell’idoneità : l’uso del veicolo non deve apparire come una decis io ne di comodo ma risultare la soluz io ne più adatta e rag io nevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicaz io ne fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2 a ediz., Vol. I, p. 682/83). 2. 2.1. Come detto, nella fattispecie l’autorità di tassaz io ne ha ammesso che il ricorrente necessiti, in linea di princip io, del veicolo privato per coprire la trasferta dal domicil io (__________) al luogo di lavoro (__________). L’unica controversia concerne la misura della deduz io ne. L’Uffic io di tassaz io ne l’ha infatti limitata a 176 g io rni, basandosi su quanto indicato sul certificato di salar io, che parla di un impiego all’80%. Secondo il ricorrente, egli sarebbe sì stato assunto con un contratto all’80% ma lavorerebbe effettivamente a tempo pieno, prestando attività al di fuori del contratto. Tale circostanza è confermata da una dichiaraz io ne prodotta unitamente al ricorso. 2.2. Dall’attestaz io ne rilasciata al contribuente dalla __________ l’11 agosto 2008, su richiesta della Camera di diritto tributar io, è risultato quanto segue: · il contratto di lavoro all’80% per il 2007 prevedeva 1784 ore annuali per uno stipend io mensile di fr. 3'731.– per tredici mensilità; · l’attività svolta in eccedenza all’80% contrattuale corrisponde a 568 ore per uno stipend io complessivo di fr. 14'231.70; · la sede di serviz io è Lugano; · il contribuente ha beneficiato nel 2007 di indennità per trasferte e vitto per complessivi fr. 1'887.–, riferite a servizi fuori dalle reg io ni di lavoro. Alla luce delle precisaz io ni che precedono, nulla si oppone all’accoglimento del ricorso del contribuente ed al riconoscimento della deduz io ne delle spese di trasporto dal domicil io al luogo di lavoro per 220 g io rni. Pertanto, ritenuto che la distanza fra __________ e __________, secondo l’Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino (pubblicato dalla Sez io ne delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell’economia, ediz io ne 2005) ammonta a 36 chilometri, il ricorrente ha diritto alla deduz io ne dell’importo di fr. 10’296.– (72 km x 220 g io rni x fr. 0.65). 3. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la deduz io ne delle spese di trasporto con il veicolo privato è elevata a fr. 10'296.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di __________. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :