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80.2008.73

Reddito imponibile o esente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, qualifica, deduzione stipendio versato dal beneficiario alla persona che lo assiste

Ticino · 2008-09-08 · Italiano TI
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Reddito imponibile o esente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, qualifica, deduzione stipendio versato dal beneficiario alla persona che lo assiste

Sachverhalt

Diritto

-;

-;

-;

-.

- municipiodi.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L’autorità di tassaz io ne ha assoggettato all’imposta sul reddito il sussid io di fr. 7'530.–, che la contribuente ha percepito quale contributo cantonale per le spese di mantenimento a domicil io, secondo gli articoli 5 e 40 della Legge sull’assistenza e cura a domicil io del 16 dicembre 1997 (LACD; RL 6.4.5.5). Tale provento è stato qualificato reddito dell’attività indpendente accessoria della contribuente.

E. 1.2 Secondo gli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, per io dici e unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto propr io il princip io dell’imposiz io ne del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

E. 1.3 È semplicemente incomprensibile come l’autorità di tassaz io ne abbia potuto qualificare il sussid io percepito dalla ricorrente quale reddito dell’attività lucrativa indipendente accessoria. Basti rilevare che la contribuente ha chiesto ed ottenuto la prestaz io ne in quest io ne propr io in virtù della sua condiz io ne di grande invalida ai sensi della legge federale sull’assicuraz io ne per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). L’assegno per grandi invalidi spetta ai beneficiari di rendite di vecchiaia che  presentano un’invalidità di grado elevato o med io . Ora, già la semplice invalidità consiste nell’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicuraz io ni sociali [LPGA; RS 830.1]); nel caso della grande invalidità, si richiede che, a causa di un danno alla salute, l’invalido abbia bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9 LPGA). È dunque difficile immaginare che una persona incapace di guadagno e dipendente dall’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita possa percepire un reddito da un’attività lucrativa indipendente. Addirittura assurdo è che tale qualifica possa essere attribuita ad un sussidio che le è erogato proprio in considerazione delle spese di mantenimento a domicilio causate dalla sua condizione di grande invalida.

E. 1.4 Escluso che il sussidio in questione sia imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente, ci si potrebbe chiedere a quale altro titolo lo sia. In virtù della clausola generale (art. 16 cpv. 1 LIFD; art. 15 cpv. 1 LT), come detto, un provento soggiace all’imposta sul reddito a meno che non ne sia espressamente esentato. Fra i redditi esclusi dall’assoggettamento all’imposta sul reddito rientrano in particolar modo i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati (art. 24 lett. d LIFD). Nella legge tributaria cantonale, si aggiunge che sono compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocaz io ni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di stud io o profess io nale (art. 23 lett. d LT). Per sussidi d’assistenza (“Unterstützungen”) si intendono prestazioni gratuite a persone bisognose, versate cioè nel caso in cui il beneficiario necessita di tali prestazioni per fare fronte al proprio mantenimento minimo (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 67 ad art. 24 LIFD, p. 357). Nella motivazione della decisione, come detto, l’autorità non si è espressa circa la sussumibilità del sussidio in discussione entro il campo di applicazione delle disposizioni appena citate, essendosi limitata a qualificarlo come reddito dell’attività indipendente e come tale imponibile. Dalle direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti del 24 novembre 2006 (RL 6.4.5.5.3) si evince che gli aiuti diretti alle persone non autosufficienti sono concessi in funzione della situazione finanziaria del richiedente ed in particolar modo in base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione complementare. In sostanza, al fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC si aggiunge lo “stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al grado di dipendenza”. Per quanto attiene alla definizione delle condizioni per beneficiare del sussidio, risulta che l’autorità ha volutamente stabilito delle disposizioni che presentassero “una certa elasticità… al fine di ovviare alle rigidità che presentano in questo ambito le Prestazioni complementari (PC)”; ciò ha comportato in particolare la rinuncia a pretendere (“contrariamente alle PC”) la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta l’assistenza (cfr. Invernizzi/Gianocca, Quanto costa restare a casa: valutazione del contributo cantonale per il mantenimento a domicilio di anziani e invalidi, Ufficio di statistica, Bellinzona, 1999, p. 10). Sapendo che le prestazioni complementari sono esenti dall’imposta sul reddito (art. 24 lett. h LIFD; art. 23 lett. h LT), si potrebbe essere indotti a ritenere che il contributo in discorso, che è sussidiario rispetto ai contributi riconosciuti dalla PC per cure infermieristiche (cfr. ancora le citate direttive) sia a sua volta esente dall’imposta, quale sussidio d’assistenza.

E. 1.5 Si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassaz io ne prende la sua decis io ne fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT e art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decis io ne deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivaz io ne ha natura formale: pertanto, di regola, la sua v io laz io ne comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 lugl io 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti). L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegaz io ni delle parti nei considerandi delle loro decis io ni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivaz io ne può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menz io na, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condiz io ni di rendersi conto della portata del giudiz io e delle eventuali possibilità d'impugnaz io ne presso un'istanza super io re (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccez io ni sollevati, ma può limitarsi a prendere posiz io ne su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decis io ne di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 genna io 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 lugl io 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,

p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivaz io ne deve dunque consistere nell'esposiz io ne della fattispecie ed in una motivaz io ne giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decis io ne: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condiz io ne di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decis io ne stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

E. 1.6 Come rilevato, la decisione impugnata contiene una motivazione manifestamente errata. Sebbene la contribuente avesse espressamente contestato l’assoggettamento del sussidio, già omettendo di inserirlo nella dichiarazione fiscale, l’Ufficio di tassazione non ha fatto altro che aggiungerlo ai redditi dichiarati, qualificandolo reddito dell’attività indipendente accessoria. In tal modo, non ha messo la contribuente nella condizione di potersi tutelare adeguatamente, inoltrando un ricorso debitamente motivato.

E. 2.1 A questo punto, si pone un ulter io re problema. La motivaz io ne della decis io ne sembra collegare l’assoggettamento del sussid io all’imposta sul reddito del beneficiar io con la sua deduz io ne nel caso in cui l’importo in quest io ne sia versato, sotto forma di stipend io, alla persona o alle persone che assistono il beneficiar io stesso. Infatti, l’Uffic io di tassaz io ne, dopo avere affermato l’imponibilità del sussid io, spiega che “il beneficiar io diretto… è considerato datore di lavoro”, con la conseguenza che “deve compilare le attestaz io ni di salar io, soggette all’AVS, a chi è stato assunto per tale compito”. Nel caso della ricorrente, l’autorità afferma che gli aiuti di cui ha beneficiato quest’ultima non risultano essere stati “formalizzati e regolarizzati” e ne trae la conseguenza che “il sussid io è interamente imponibile alla beneficiaria”.

E. 2.2 Anche in questo caso, l’autorità di tassaz io ne si limita ad affermare perentoriamente un princip io

– quello c io è della deducibilità della parte del sussid io che viene versata a titolo di stipend io alle persone che assistono il beneficiar io dello stesso – senza spendere una sola parola per giustificare tale affermaz io ne. Non è infatti per niente evidente che lo stipend io versato dal beneficiar io del sussid io a chi lo assiste a domicil io costituisca una spesa che si deduce dal reddito imponibile. Se anche si volesse ammettere – ma lo si è categoricamente escluso poc’anzi – che il sussid io rappresenti un reddito dell’attività lucrativa indipendente per l’anziano o l’invalido non autosufficiente, l’importo che egli impiega per retribuire chi lo assiste non costituisce certamente una spesa per il conseguimento del reddito; al contrar io, sarebbe una destinaz io ne del reddito in quest io ne. Un’altra ipotesi che si può formulare è che lo stipend io versato a tale titolo costituisca una spesa per disabilità del contribuente, la cui deduz io ne è ammessa dagli articoli 33 cpv. 1 lett. h bis LIFD e 32 lett. l LT. Nel caso della ricorrente, tuttavia, l’Uffic io di tassaz io ne le ha riconosciuto, a tale titolo, la deduz io ne forfetaria di un importo di fr. 5'000.–.

E. 2.3 Resta pur sempre da capire perché mai l’Uffic io di tassaz io ne dovrebbe assumersi il compito di verificare la destinaz io ne di importi di denaro che lo Stato eroga propr io in funz io ne dell’aiuto di cui necessitano persone non autosufficienti. Altrimenti detto, se il Cantone stabilisce che una persona anziana o invalida ha bisogno di un contributo che integri le prestaz io ni sociali ed assistenziali di cui già gode, per poter restare al propr io domicil io nonostante la disabilità, non si vede perché poi l’autorità di tassaz io ne dovrebbe essere investita del compito di controllare in quale modo il sussid io venga impiegato. Già si è rilevato come l’autorità competente abbia volutamente rinunciato a pretendere la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta l’assistenza. A tale riguardo, dallo stesso studio dell’Ufficio di statistica già citato si apprende altresì che un quarto delle persone che prestano assistenza domiciliare ad invalidi ed anziani non autosufficienti, i quali percepiscono pertanto il sussidio, non sono retribuite; in particolare, fra i parenti, sono oltre il 40% le persone che prestano assistenza senza retribuzione (cfr. Invernizzi/Gianocca, op. cit., p. 23). Le persone che prestano assistenza in base ad un regolare contratto di lavoro sono addirittura solo un terzo del totale. A tale proposito, lo studio in questione afferma che “uno degli ostacoli maggiori che si incontrano nel fare intervenire le prestazioni complementari a parziale copertura delle spese per cure infermieristiche a domicilio è proprio l’assenza di un regolare contratto di lavoro” ed aggiunge che “a detta dei beneficiari del sussidio è la persona stessa che presta il suo lavoro che preferisce essere pagata in modo informale, piuttosto che sottoscrivere un contratto” (Invernizzi/Gianocca, op. cit., p. 25).

E. 2.4 Alla luce dei dati che precedono, il Cantone ha deciso di erogare gli aiuti diretti in modo tale da andare incontro a chi difficilmente potrebbe accedere alle prestaz io ni complementari, o perché si avvale dell’assistenza di persone, perlopiù parenti, non retribuite, oppure perché retribuisce persone che non hanno stipulato un regolare contratto di lavoro. Nelle intenz io ni del DSS, che ha allestito le apposite direttive, il sussid io viene dunque versato senza pretendere alcuna prova della destinaz io ne dell’importo ricevuto. Secondo l’interpretaz io ne dell’Uffic io di tassaz io ne, un controllo indiretto sarebbe tuttavia delegato all’autorità di tassaz io ne, la quale dovrebbe assoggettare all’imposta sul reddito il contributo percepito dal beneficiar io, nella misura in cui quest’ultimo non comprovi di averlo impiegato quale stipend io per le persone che lo assistono. A questa interpretaz io ne si oppone anzitutto il tenore delle direttive del DSS concernenti le prestaz io ni cantonali per il mantenimento a domicil io di persone anziane o invalide non autosufficienti. Nella parte intitolata “imposiz io ne fiscale”, le direttive in quest io ne affermano infatti che “la prestaz io ne per il mantenimento a domicil io è soggetta all’imposiz io ne fiscale”, ma precisano poi subito dopo che “la stessa è infatti considerata quale reddito per quelle persone a cui viene riversata per le prestaz io ni di cura e assistenza alla persona anziana o invalida”. L’unica affermaz io ne riguardante il trattamento fiscale, contenuta nelle direttive, concerne dunque l’imposiz io ne presso la persona che presta aiuto all’anziano o all’invalido; cosa ovvia, trattandosi di un compenso per il lavoro prestato. Nulla si dice invece in merito ad un’eventuale imposiz io ne presso l’anziano o invalido stesso. A ciò si deve aggiungere che il risultato cui si perviene seguendo l’interpretaz io ne dell’Uffic io di tassaz io ne non è per niente soddisfacente. In primo luogo, come visto, finisce per delegare all’autorità di tassaz io ne un controllo sull’impiego di un sussid io pubblico, che evidentemente non le competerebbe; in secondo luogo, sottopone allo stesso trattamento fiscale sia chi riceve il sussid io e lo trattiene per sé, in quanto beneficia di assistenza gratuita o non ne beneficia affatto, sia chi si serve di personale che presta lavoro “nero”. In terzo luogo, non si comprende quale sia lo scopo di un sussid io che viene erogato in modo tanto indiscriminato: se esso vuole coprire dei costi che il malato o l’anziano non autosufficiente subiscono a causa della loro disabilità, non si vede perché l’autorità erogante non debba assumersi anche il compito di verificarne l’effettivo impiego, decidendo anche come procedere nel caso in cui constati l’esistenza di “lavoro nero”; se invece il sussid io mira unicamente ad incentivare le persone disabili a restare al loro domicil io, invece di farsi ricoverare in un istituto, allora potrebbe anche essere spiegabile l’assoggettamento fiscale, ma in tal modo si penalizzerebbe chi spende effettivamente l’importo ricevuto e non è in grado di comprovare l’esistenza di un contratto di lavoro, perché sarebbe trattato come chi trattiene il sussid io per sé o lo destina ad altri scopi.

E. 2.5 Venendo al caso della ricorrente, essa beneficia di una rendita pens io nistica di fr. 20'916.–, di una rendita AVS di fr. 25'800.– e di un assegno per grandi invalidi di fr. 6'456.–. Per l’aiuto domiciliare ha fatto valere spese per complessivi fr. 4'774.95 (fatture __________ di __________). Per il resto, sostiene di avere destinato il sussid io cantonale (fr. 7'530.–) al pagamento dell’affitto e a non megl io precisate “regalie” ai figli per assistenza diversa come pure per regali ai nipoti. Come si vede, i magg io ri costi legati all’aiuto domiciliare sarebbero già coperti con l’assegno per grandi invalidi. Anche a questo riguardo la motivaz io ne della decis io ne non permette tuttavia di stabilire perché alla ricorrente sia stato negato il diritto alla deduz io ne degli importi fatti valere. Prima ancora, poi, deve essere risolta la quest io ne di princip io dell’imponibilità del sussid io .

E. 2.6 Alle consideraz io ni che precedono ne deve essere aggiunta una ulter io re. Come rileva la ricorrente, il meccanismo previsto dalla direttiva del DSS, che prevede l’imponibilità in linea di princip io del sussid io in discuss io ne e la deduz io ne degli importi comprovatamente destinati a retribuire le persone che prestano l’assistenza, può addirittura implicare la perdita del diritto alla quota esente per beneficiari AVS/AI. L’art. 34 cpv. 2 LT prevede infatti che dal reddito, al netto delle deduz io ni per figli e persone bisognose a carico e per figli agli studi, e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI sono deducibili:

a)  per i contribuenti assoggettati con l’aliquota per persone sole (art. 35 cpv. 1 LT): fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduz io ne si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare;

b)  per i contribuenti assoggettati con l’aliquota per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT): fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 27'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduz io ne si riduce di 1’000.-- franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare. In caso di rendita parziale la deduz io ne non può superare la rendita stessa. Concretamente, se non si considera reddito imponibile il sussidio erogato dal DSS o se si ammette una deduzione pari all’importo dello stesso, la ricorrente avrebbe un reddito imponibile di         fr. 35'448.–, che le darebbe diritto ad una quota esente di          fr. 3'000.–. Se per contro si aggiunge l’importo litigioso al suo reddito imponibile, quest’ultimo raggiunge fr. 42'900.– e supera in tal modo il limite al di sopra del quale (fr. 42'001.–) non è più ammessa una deduz io ne sociale per beneficiari AVS/AI. Il trattamento fiscale del sussid io per il mantenimento al domicil io esplica dunque effetti che vanno aldilà della semplice imposiz io ne dell’importo stesso. Ciò rende ancor più importante una decis io ne chiara dell’autorità di tassaz io ne sugli aspetti sollevati.

E. 3 La decis io ne impugnata deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne, perché adotti una nuova decis io ne motivata. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   La decis io ne su reclamo del 28 magg io 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne per una nuova decis io ne motivata.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.73 Tessin Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.73 Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.73

Reddito imponibile o esente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, qualifica, deduzione stipendio versato dal beneficiario alla persona che lo assiste

Incarto n. 80.2008.73 Lugano 8 settembre 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 27 giugno 2008 contro la decis io ne del 28 magg io 2008 in materia di IC e IFD 2006. Fatti A. RI 1, vedova, beneficia di un assegno per grandi invalidi, erogato per il bisogno di assistenza personale. Il 13 gennaio 2006, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) le ha concesso un sussidio cantonale di fr. 7'530.– quale contributo per il mantenimento a domicilio, in base alla legge sull’assistenza e cura a domicilio e relativo regolamento di applicazione. B. Nella dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di avere conseguito redditi per complessivi fr. 46'734.–, costituiti dalla pensione (fr. 20'916.–), dalla rendita AVS (fr. 25'800.–) e dal reddito della sostanza (fr. 18.–). Fra le deduzioni, faceva valere gli oneri assicurativi (fr. 6'286.–), spese per disabilità (fr. 5'000.–) e la quota esente per beneficiari AVS, sicché il reddito netto ammontava a fr. 32'448.–. C. Notificandole la tassaz io ne IC/IFD 2006, con decis io ne del 5 marzo 2008, l’Uffic io di tassaz io ne di Mendris io commisurava il reddito imponibile della contribuente in fr. 42'900.– per l’IC ed in fr. 42'500.– per l’IFD. In particolare, aveva aggiunto ai redditi dichiarati il sussid io per il mantenimento a domicil io di fr. 7'530.–. Aveva inoltre stralciato la quota esente per beneficiari AVS/AI, rilevando che non ne erano adempiuti i requisiti di legge. D. La contribuente impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 4 aprile 2008, contestando l’aggiunta al reddito imponibile del sussid io ricevuto per il mantenimento al domicil io . Sosteneva infatti di avere destinato tale importo “quale mancia e regalia a persone amiche per un po’ di compagnia e sostegno morale”, precisando che la magg io r parte era stata versata alla figlia, __________, per l’assistenza durante i fine settimana e di notte. Chiedeva che fosse conseguentemente concessa altresì la quota esente per beneficiari AVS/AI. E. L’Uffic io di tassaz io ne respingeva il reclamo, con decis io ne del 28 magg io 2008, così motivata: Il sussid io ricevuto per il mantenimento a domicil io di un anziano invalido è imponibile fiscalmente ed è considerato reddito per quelle persone che si occupano effettivamente dell’aiuto all’anziano o all’invalido. Il beneficiar io diretto del sussid io è considerato datore di lavoro, pertanto, deve compilare le attestaz io ni di salar io, soggette all’AVS, a chi è stato assunto per tale compito. Se la persona assunta è domiciliata all’estero, il datore di lavoro (o chi per esso) deve trattenere le imposte alla fonte e riversarle all’uffic io cantonale preposto, nonché compilare la distinta salari AVS da trasmettere al competente uffic io . Alla scrivente autorità non risulta che gli aiuti citati siano stati formalizzati e regolarizzati, pertanto il sussid io è interamente imponibile alla beneficiaria. F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, contesta l’assoggettamento fiscale del sussid io di fr. 7'530.– percepito per il mantenimento a domicil io, che a suo avviso non può essere considerato reddito da attività accessoria. Argomenta poi che l’importo in discuss io ne è stato impiegato interamente per il mantenimento al domicil io, segnatamente per la pig io ne, per l’assistenza da parte dei figli e per l’aiuto prestato dalla __________. Sottolinea quindi che la decis io ne contestata comporta un aumento delle imposte da pagare nella misura del 71%, a causa del mancato riconoscimento della quota esente per beneficiari AVS/AI. Diritto 1. 1.1. L’autorità di tassaz io ne ha assoggettato all’imposta sul reddito il sussid io di fr. 7'530.–, che la contribuente ha percepito quale contributo cantonale per le spese di mantenimento a domicil io, secondo gli articoli 5 e 40 della Legge sull’assistenza e cura a domicil io del 16 dicembre 1997 (LACD; RL 6.4.5.5). Tale provento è stato qualificato reddito dell’attività indpendente accessoria della contribuente. 1.2. Secondo gli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, per io dici e unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto propr io il princip io dell’imposiz io ne del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta. 1.3. È semplicemente incomprensibile come l’autorità di tassaz io ne abbia potuto qualificare il sussid io percepito dalla ricorrente quale reddito dell’attività lucrativa indipendente accessoria. Basti rilevare che la contribuente ha chiesto ed ottenuto la prestaz io ne in quest io ne propr io in virtù della sua condiz io ne di grande invalida ai sensi della legge federale sull’assicuraz io ne per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). L’assegno per grandi invalidi spetta ai beneficiari di rendite di vecchiaia che  presentano un’invalidità di grado elevato o med io . Ora, già la semplice invalidità consiste nell’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicuraz io ni sociali [LPGA; RS 830.1]); nel caso della grande invalidità, si richiede che, a causa di un danno alla salute, l’invalido abbia bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9 LPGA). È dunque difficile immaginare che una persona incapace di guadagno e dipendente dall’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita possa percepire un reddito da un’attività lucrativa indipendente. Addirittura assurdo è che tale qualifica possa essere attribuita ad un sussidio che le è erogato proprio in considerazione delle spese di mantenimento a domicilio causate dalla sua condizione di grande invalida. 1.4. Escluso che il sussidio in questione sia imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente, ci si potrebbe chiedere a quale altro titolo lo sia. In virtù della clausola generale (art. 16 cpv. 1 LIFD; art. 15 cpv. 1 LT), come detto, un provento soggiace all’imposta sul reddito a meno che non ne sia espressamente esentato. Fra i redditi esclusi dall’assoggettamento all’imposta sul reddito rientrano in particolar modo i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati (art. 24 lett. d LIFD). Nella legge tributaria cantonale, si aggiunge che sono compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocaz io ni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di stud io o profess io nale (art. 23 lett. d LT). Per sussidi d’assistenza (“Unterstützungen”) si intendono prestazioni gratuite a persone bisognose, versate cioè nel caso in cui il beneficiario necessita di tali prestazioni per fare fronte al proprio mantenimento minimo (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 67 ad art. 24 LIFD, p. 357). Nella motivazione della decisione, come detto, l’autorità non si è espressa circa la sussumibilità del sussidio in discussione entro il campo di applicazione delle disposizioni appena citate, essendosi limitata a qualificarlo come reddito dell’attività indipendente e come tale imponibile. Dalle direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti del 24 novembre 2006 (RL 6.4.5.5.3) si evince che gli aiuti diretti alle persone non autosufficienti sono concessi in funzione della situazione finanziaria del richiedente ed in particolar modo in base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione complementare. In sostanza, al fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC si aggiunge lo “stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al grado di dipendenza”. Per quanto attiene alla definizione delle condizioni per beneficiare del sussidio, risulta che l’autorità ha volutamente stabilito delle disposizioni che presentassero “una certa elasticità… al fine di ovviare alle rigidità che presentano in questo ambito le Prestazioni complementari (PC)”; ciò ha comportato in particolare la rinuncia a pretendere (“contrariamente alle PC”) la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta l’assistenza (cfr. Invernizzi/Gianocca, Quanto costa restare a casa: valutazione del contributo cantonale per il mantenimento a domicilio di anziani e invalidi, Ufficio di statistica, Bellinzona, 1999, p. 10). Sapendo che le prestazioni complementari sono esenti dall’imposta sul reddito (art. 24 lett. h LIFD; art. 23 lett. h LT), si potrebbe essere indotti a ritenere che il contributo in discorso, che è sussidiario rispetto ai contributi riconosciuti dalla PC per cure infermieristiche (cfr. ancora le citate direttive) sia a sua volta esente dall’imposta, quale sussidio d’assistenza. 1.5. Si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassaz io ne prende la sua decis io ne fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT e art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decis io ne deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivaz io ne ha natura formale: pertanto, di regola, la sua v io laz io ne comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 lugl io 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti). L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegaz io ni delle parti nei considerandi delle loro decis io ni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivaz io ne può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menz io na, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condiz io ni di rendersi conto della portata del giudiz io e delle eventuali possibilità d'impugnaz io ne presso un'istanza super io re (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccez io ni sollevati, ma può limitarsi a prendere posiz io ne su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decis io ne di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 genna io 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 lugl io 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,

p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivaz io ne deve dunque consistere nell'esposiz io ne della fattispecie ed in una motivaz io ne giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decis io ne: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condiz io ne di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decis io ne stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t). 1.6. Come rilevato, la decisione impugnata contiene una motivazione manifestamente errata. Sebbene la contribuente avesse espressamente contestato l’assoggettamento del sussidio, già omettendo di inserirlo nella dichiarazione fiscale, l’Ufficio di tassazione non ha fatto altro che aggiungerlo ai redditi dichiarati, qualificandolo reddito dell’attività indipendente accessoria. In tal modo, non ha messo la contribuente nella condizione di potersi tutelare adeguatamente, inoltrando un ricorso debitamente motivato. 2. 2.1. A questo punto, si pone un ulter io re problema. La motivaz io ne della decis io ne sembra collegare l’assoggettamento del sussid io all’imposta sul reddito del beneficiar io con la sua deduz io ne nel caso in cui l’importo in quest io ne sia versato, sotto forma di stipend io, alla persona o alle persone che assistono il beneficiar io stesso. Infatti, l’Uffic io di tassaz io ne, dopo avere affermato l’imponibilità del sussid io, spiega che “il beneficiar io diretto… è considerato datore di lavoro”, con la conseguenza che “deve compilare le attestaz io ni di salar io, soggette all’AVS, a chi è stato assunto per tale compito”. Nel caso della ricorrente, l’autorità afferma che gli aiuti di cui ha beneficiato quest’ultima non risultano essere stati “formalizzati e regolarizzati” e ne trae la conseguenza che “il sussid io è interamente imponibile alla beneficiaria”. 2.2. Anche in questo caso, l’autorità di tassaz io ne si limita ad affermare perentoriamente un princip io

– quello c io è della deducibilità della parte del sussid io che viene versata a titolo di stipend io alle persone che assistono il beneficiar io dello stesso – senza spendere una sola parola per giustificare tale affermaz io ne. Non è infatti per niente evidente che lo stipend io versato dal beneficiar io del sussid io a chi lo assiste a domicil io costituisca una spesa che si deduce dal reddito imponibile. Se anche si volesse ammettere – ma lo si è categoricamente escluso poc’anzi – che il sussid io rappresenti un reddito dell’attività lucrativa indipendente per l’anziano o l’invalido non autosufficiente, l’importo che egli impiega per retribuire chi lo assiste non costituisce certamente una spesa per il conseguimento del reddito; al contrar io, sarebbe una destinaz io ne del reddito in quest io ne. Un’altra ipotesi che si può formulare è che lo stipend io versato a tale titolo costituisca una spesa per disabilità del contribuente, la cui deduz io ne è ammessa dagli articoli 33 cpv. 1 lett. h bis LIFD e 32 lett. l LT. Nel caso della ricorrente, tuttavia, l’Uffic io di tassaz io ne le ha riconosciuto, a tale titolo, la deduz io ne forfetaria di un importo di fr. 5'000.–. 2.3. Resta pur sempre da capire perché mai l’Uffic io di tassaz io ne dovrebbe assumersi il compito di verificare la destinaz io ne di importi di denaro che lo Stato eroga propr io in funz io ne dell’aiuto di cui necessitano persone non autosufficienti. Altrimenti detto, se il Cantone stabilisce che una persona anziana o invalida ha bisogno di un contributo che integri le prestaz io ni sociali ed assistenziali di cui già gode, per poter restare al propr io domicil io nonostante la disabilità, non si vede perché poi l’autorità di tassaz io ne dovrebbe essere investita del compito di controllare in quale modo il sussid io venga impiegato. Già si è rilevato come l’autorità competente abbia volutamente rinunciato a pretendere la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta l’assistenza. A tale riguardo, dallo stesso studio dell’Ufficio di statistica già citato si apprende altresì che un quarto delle persone che prestano assistenza domiciliare ad invalidi ed anziani non autosufficienti, i quali percepiscono pertanto il sussidio, non sono retribuite; in particolare, fra i parenti, sono oltre il 40% le persone che prestano assistenza senza retribuzione (cfr. Invernizzi/Gianocca, op. cit., p. 23). Le persone che prestano assistenza in base ad un regolare contratto di lavoro sono addirittura solo un terzo del totale. A tale proposito, lo studio in questione afferma che “uno degli ostacoli maggiori che si incontrano nel fare intervenire le prestazioni complementari a parziale copertura delle spese per cure infermieristiche a domicilio è proprio l’assenza di un regolare contratto di lavoro” ed aggiunge che “a detta dei beneficiari del sussidio è la persona stessa che presta il suo lavoro che preferisce essere pagata in modo informale, piuttosto che sottoscrivere un contratto” (Invernizzi/Gianocca, op. cit., p. 25). 2.4. Alla luce dei dati che precedono, il Cantone ha deciso di erogare gli aiuti diretti in modo tale da andare incontro a chi difficilmente potrebbe accedere alle prestaz io ni complementari, o perché si avvale dell’assistenza di persone, perlopiù parenti, non retribuite, oppure perché retribuisce persone che non hanno stipulato un regolare contratto di lavoro. Nelle intenz io ni del DSS, che ha allestito le apposite direttive, il sussid io viene dunque versato senza pretendere alcuna prova della destinaz io ne dell’importo ricevuto. Secondo l’interpretaz io ne dell’Uffic io di tassaz io ne, un controllo indiretto sarebbe tuttavia delegato all’autorità di tassaz io ne, la quale dovrebbe assoggettare all’imposta sul reddito il contributo percepito dal beneficiar io, nella misura in cui quest’ultimo non comprovi di averlo impiegato quale stipend io per le persone che lo assistono. A questa interpretaz io ne si oppone anzitutto il tenore delle direttive del DSS concernenti le prestaz io ni cantonali per il mantenimento a domicil io di persone anziane o invalide non autosufficienti. Nella parte intitolata “imposiz io ne fiscale”, le direttive in quest io ne affermano infatti che “la prestaz io ne per il mantenimento a domicil io è soggetta all’imposiz io ne fiscale”, ma precisano poi subito dopo che “la stessa è infatti considerata quale reddito per quelle persone a cui viene riversata per le prestaz io ni di cura e assistenza alla persona anziana o invalida”. L’unica affermaz io ne riguardante il trattamento fiscale, contenuta nelle direttive, concerne dunque l’imposiz io ne presso la persona che presta aiuto all’anziano o all’invalido; cosa ovvia, trattandosi di un compenso per il lavoro prestato. Nulla si dice invece in merito ad un’eventuale imposiz io ne presso l’anziano o invalido stesso. A ciò si deve aggiungere che il risultato cui si perviene seguendo l’interpretaz io ne dell’Uffic io di tassaz io ne non è per niente soddisfacente. In primo luogo, come visto, finisce per delegare all’autorità di tassaz io ne un controllo sull’impiego di un sussid io pubblico, che evidentemente non le competerebbe; in secondo luogo, sottopone allo stesso trattamento fiscale sia chi riceve il sussid io e lo trattiene per sé, in quanto beneficia di assistenza gratuita o non ne beneficia affatto, sia chi si serve di personale che presta lavoro “nero”. In terzo luogo, non si comprende quale sia lo scopo di un sussid io che viene erogato in modo tanto indiscriminato: se esso vuole coprire dei costi che il malato o l’anziano non autosufficiente subiscono a causa della loro disabilità, non si vede perché l’autorità erogante non debba assumersi anche il compito di verificarne l’effettivo impiego, decidendo anche come procedere nel caso in cui constati l’esistenza di “lavoro nero”; se invece il sussid io mira unicamente ad incentivare le persone disabili a restare al loro domicil io, invece di farsi ricoverare in un istituto, allora potrebbe anche essere spiegabile l’assoggettamento fiscale, ma in tal modo si penalizzerebbe chi spende effettivamente l’importo ricevuto e non è in grado di comprovare l’esistenza di un contratto di lavoro, perché sarebbe trattato come chi trattiene il sussid io per sé o lo destina ad altri scopi. 2.5. Venendo al caso della ricorrente, essa beneficia di una rendita pens io nistica di fr. 20'916.–, di una rendita AVS di fr. 25'800.– e di un assegno per grandi invalidi di fr. 6'456.–. Per l’aiuto domiciliare ha fatto valere spese per complessivi fr. 4'774.95 (fatture __________ di __________). Per il resto, sostiene di avere destinato il sussid io cantonale (fr. 7'530.–) al pagamento dell’affitto e a non megl io precisate “regalie” ai figli per assistenza diversa come pure per regali ai nipoti. Come si vede, i magg io ri costi legati all’aiuto domiciliare sarebbero già coperti con l’assegno per grandi invalidi. Anche a questo riguardo la motivaz io ne della decis io ne non permette tuttavia di stabilire perché alla ricorrente sia stato negato il diritto alla deduz io ne degli importi fatti valere. Prima ancora, poi, deve essere risolta la quest io ne di princip io dell’imponibilità del sussid io . 2.6. Alle consideraz io ni che precedono ne deve essere aggiunta una ulter io re. Come rileva la ricorrente, il meccanismo previsto dalla direttiva del DSS, che prevede l’imponibilità in linea di princip io del sussid io in discuss io ne e la deduz io ne degli importi comprovatamente destinati a retribuire le persone che prestano l’assistenza, può addirittura implicare la perdita del diritto alla quota esente per beneficiari AVS/AI. L’art. 34 cpv. 2 LT prevede infatti che dal reddito, al netto delle deduz io ni per figli e persone bisognose a carico e per figli agli studi, e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI sono deducibili:

a)  per i contribuenti assoggettati con l’aliquota per persone sole (art. 35 cpv. 1 LT): fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduz io ne si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare;

b)  per i contribuenti assoggettati con l’aliquota per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT): fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 27'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduz io ne si riduce di 1’000.-- franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare. In caso di rendita parziale la deduz io ne non può superare la rendita stessa. Concretamente, se non si considera reddito imponibile il sussidio erogato dal DSS o se si ammette una deduzione pari all’importo dello stesso, la ricorrente avrebbe un reddito imponibile di         fr. 35'448.–, che le darebbe diritto ad una quota esente di          fr. 3'000.–. Se per contro si aggiunge l’importo litigioso al suo reddito imponibile, quest’ultimo raggiunge fr. 42'900.– e supera in tal modo il limite al di sopra del quale (fr. 42'001.–) non è più ammessa una deduz io ne sociale per beneficiari AVS/AI. Il trattamento fiscale del sussid io per il mantenimento al domicil io esplica dunque effetti che vanno aldilà della semplice imposiz io ne dell’importo stesso. Ciò rende ancor più importante una decis io ne chiara dell’autorità di tassaz io ne sugli aspetti sollevati. 3. La decis io ne impugnata deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne, perché adotti una nuova decis io ne motivata. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   La decis io ne su reclamo del 28 magg io 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne per una nuova decis io ne motivata.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :