Deduzioni: sociali, figlio maggiorenne, imposta cantonale, suddivisione deduzione fra genitori
Sachverhalt
Diritto
-;
-;
-;
- .
- municipiodi __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: Il segretario:
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD dichiarano che sono dedotti dal reddito imponibile gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia. Per le “prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia”, trova applicazione il principio generale, secondo il quale simili contributi sono esenti dall’imposta per il beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del debitore (art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD). Si tratta di un effetto ulteriore del principio dell’imposizione della famiglia. Ciò vale anche per i contributi a figli magg io renni: né il genitore presso il quale il figl io magg io renne vive né il figl io stesso devono pagare le imposte su tali redditi; il debitore della prestaz io ne, da parte sua, non può dedurli dal suo reddito (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2C.439/2007 del 12 settembre 2007 consid. 2.1).
E. 1.1 Come ha recentemente ricordato il Tribunale federale, è stata oggetto di discuss io ne parlamentare la quest io ne se gli alimenti per i figli dovessero essere imponibili presso il beneficiar io e deducibili dal reddito del debitore oppure se dovessero essere esentati dall’imposta presso il creditore e ne dovesse essere negata la deduz io ne dal reddito del debitore. La seconda soluz io ne è stata ritenuta più socialmente accettabile, in consideraz io ne della capacità contributiva nettamente infer io re della famiglia monoparentale. Nonostante importanti dubbi, si è tuttavia affermata la prima soluz io ne. Occorre però precisare che tale eccez io ne è limitata ai pagamenti di alimenti per i figli sotto l’autorità parentale e non vale per i figli maggiorenni. Infatti, con la magg io re età gli alimenti vengono ricevuti direttamente dal figl io magg io renne e l’eccezione non entra in consideraz io ne. Trova invece applicazione il princip io generale, secondo cui le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia sono esenti dall’imposta per il beneficiario e non possono essere dedotte dal reddito del debitore (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2C.439/2007 cit., consid. 2.2, con riferimento a: Locher, op. cit.,
n. 48 all’art. 33 LIFD).
E. 1.2 Ne consegue che la tesi del ricorrente, secondo cui l’autorità fiscale dovrebbe prendere in considerazione la deduzione di fr. 8'400. −, al fine di determinare il reddito imponibile,è chiaramente infondata.
E. 2 all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406). In seguito, la prassi dell'AFC si è però modificata: se il genitore perde il diritto alla deduz io ne degli alimenti, poiché il figl io è diventato magg io renne, può tuttavia rivendicare la deduz io ne per persona bisognosa a carico, prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se invece il figl io divenuto magg io renne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro genitore, quest'ultimo continua ad avere diritto alla deduz io ne per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122). La poc'anzi menz io nata prassi dell'AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT
n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t). Nonostante ciò, il Tribunale federale l’ha ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, lo stesso può sempre chiedere la deduzione per figli a carico, anche se il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude unicamente che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23 gennaio 2002 n. 2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).
E. 2.1 Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figl io minorenne, a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10’500.– franchi. Un'analoga deduz io ne è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l'ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD).
E. 2.2 Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto [...] per ogni figl io fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di stud io, frequenta una scuola o corsi di formaz io ne, oltre al per io do dell'obbligo, un massimo di 12’800.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consigl io di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati". A tale proposito, l’art. 11 cpv. 1 del Decreto esecutivo del Consigl io di Stato concernente l'imposiz io ne delle persone fisiche stabilisce quali sono le deduzioni riconosciute, fissandone l’importo a dipendenza del domicilio e dell’ubicazione della scuola dello studente. Il capoverso 2 del citato art. 11 precisa invece che, in tutti i casi menzionati, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
E. 2.3 I presupposti per il riconoscimento delle deduz io ni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni (AFC) e della Divis io ne delle contribuzioni. Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del genna io 2004 della Divisione delle contribuzioni, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concess io ne delle deduz io ni sociali in quest io ne, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detraz io ni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di stud io del figl io . D'altronde, la funz io ne delle deduz io ni sociali è di tener conto della situaz io ne economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6 a ediz., Zurigo 1995, p. 264). Per queste rag io ni, le deduz io ni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.
E. 2.4 Per la circolare n. 18/2003 della Divis io ne delle contribuz io ni, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli magg io renni a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduz io ne per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduz io ne può essere ripartita fra il padre e la madre. Anche la circolare n. 4/2004 della Divis io ne delle contribuz io ni, relativa alla deduz io ne per figli agli studi (cf. art. 34 cpv. 1 lett. c LT), prevede che, se il figl io è minorenne e un genitore versa all’altro degli alimenti per il mantenimento del figl io agli studi, la deduz io ne è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere. In via eccez io nale la deduz io ne può tuttavia essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figl io agli studi.
E. 2.5 Per l’imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 lugl io 1994 dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni prevede che, quando il figl io raggiunge la magg io re età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figl io magg io renne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest'ultimo possa far valere la deduz io ne per figli prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n.
E. 3 Venendo ora al caso in esame, il ricorrente postula la deduz io ne di fr. 8'400.−, per il fatto che avrebbe versato al figl io l'importo di fr. 700.− al mese durante tutto il 2006. In tal senso vi sono una dichiaraz io ne scritta del figl io magg io renne, il verbale di un’udienza tenutasi il 25 lugl io 2007, presso la Pretura di __________ – __________, e la dichiaraz io ne d’imposta (IC/IFD
2006) del 26 marzo 2007, fatta dal figl io del ricorrente, che attesta un reddito derivante dagli alimenti ricevuti per sé di fr. 8'400.−. Nelle sue osservaz io ni al ricorso, l’Uffic io di tassaz io ne si è limitato a negare la deduz io ne di fr. 8'400.–. A suo avviso, la suddetta deduz io ne non può esser concessa dato che il figl io è magg io renne. Inoltre, l’autorità fiscale ha sottolineato che le deduz io ni per figli a carico sono già state accordate alla madre __________.
E. 3.1.1 Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la prassi dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni, riconosciuta anche dal Tribunale federale, è, come detto, di concedere la deduz io ne per persona bisognosa a carico al genitore che versa gli alimenti al figl io magg io renne.
E. 3.1.2 Inoltre, è sempre la stessa AFC, con l’avallo del Tribunale federale, ad aver riconosciuto la legittimità del cumulo delle deduz io ni per figli a carico e per persona bisognosa a carico, nel caso dei contributi di mantenimento versati ad un figl io magg io renne. A tale proposito, l’Alta Corte ha osservato che non si giustificherebbe di rifiutare al genitore, che vive con i figli e che riceve gli alimenti, la deduz io ne per figli a carico, per il solo fatto che non deve più pagare le imposte sugli alimenti stessi. Infatti, quella per figli a carico è una deduz io ne sociale, che non è legata all’imposiz io ne dei contributi, bensì alle prestaz io ni di mantenimento – che possono anche in parte essere in natura – del genitore con cui il figl io vive e la cui capacità contributiva è pertanto ridotta (ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18 consid. 2c) .
E. 3.2 Ai fini del calcolo dell'imposta cantonale, invece, occorre tenere conto dell'effettivo onere di mantenimento dei figli. In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l'importo di fr. 900 al mese né quello di fr. 717 al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il sostentamento di un figl io magg io renne ancora in formaz io ne, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Uffic io esecuz io ni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l'esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figl io . È stata dunque considerata equa la decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne di suddividere a metà fra i genitori le deduz io ni per figli a carico e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t).
E. 3.3 Nel caso in discuss io ne, si deve tuttavia ancora considerare che il figlio, studente, pare viva da solo in via __________ __________, __________. In tal caso, l’importo versato a titolo di alimenti dal padre non è sufficiente per garantire il mantenimento del figlio maggiorenne, che vive da solo e senza attività lucrativa. Premesso che la situazione della signora __________ esula dall’analisi di questa Camera, risulta che nella dichiarazione d’imposta (IC/IFD 2006) la stessa ha fatto valere un importo di fr. 21'000.− di deduzione per figli a carico e un importo di fr. 1'100.− a titolo di deduzione per figli agli studi. Non è dunque possibile stabilire, con gli atti a disposizione, in quale modo sia ripartito fra i genitori l’onere di mantenere il figlio maggiorenne, che verosimilmente non era in grado di mantenersi con i soli alimenti versati dal padre.
E. 3.4 Come si è accennato, la
giurisprudenza e la prassi ammettono che, a determinate condizioni, il genitore
che ha perso il diritto alla deduzione degli alimenti a causa della
sopravvenuta maggiore età del figlio possa beneficiare delle deduzioni sociali.
A tale riguardo, tuttavia, la decisione impugnata non propone una motivazione
esauriente.
Si deve infatti ricordare
che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua
decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase
LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione dev’essere motivata (art.
208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD;
Agner/Jung/Steinmann
, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
L'art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti.
In altri termini, la
motivazione deve consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (
Känzig/Behnisch
,
op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD
I-2004
n. 19t).
In concreto, nulla è da
rimproverare all’autorità fiscale per quanto riguarda la motivazione della
decisione su reclamo e il conseguente rifiuto di dedurre gli alimenti versati dal
ricorrente al figlio maggiorenne.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni
che precedono, occorre evidenziare che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio
di tassazione non ha preso in considerazione l’eventuale riparto fra i genitori
delle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi né ha esaminato le
condizioni perché il ricorrente possa beneficiare della deduzione per persona
bisognosa a carico, ai fini del calcolo dell’IFD.
Per potersi pronunciare in
merito alle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi occorre dunque
verificare i versamenti effettuati dal ricorrente, ma anche dalla signora __________,
a favore del figlio maggiorenne. Nella fattispecie, infatti, non è chiaro come
siano ripartite le spese di mantenimento del figlio. L’autorità di tassazione,
come già detto, si è limitata ad affermare che la deduzione per gli alimenti
versati al figlio del ricorrente non può essere ammessa, visto che il ragazzo è
maggiorenne, senza tuttavia apportare gli elementi necessari e che rendano
possibile a questa Camera una verifica della fondatezza di tale decisione.
E. 4 La decisione impugnata deve conseguentemente essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 16 aprile 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; - . Copia per conoscenza: - municip io di __________ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 09.09.2009 80.2008.48 Tessin Camera di diritto tributario 09.09.2009 80.2008.48 Ticino Camera di diritto tributario 09.09.2009 80.2008.48
Deduzioni: sociali, figlio maggiorenne, imposta cantonale, suddivisione deduzione fra genitori
Incarto n. 80.2008.48 Lugano 9 settembre 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario Antonio Saredo-Parodi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 15 maggio 2008 contro la decisione del 16 aprile 2008 in materia di IC e IFD 2006. Fatti A. RI 1 è padre di __________, nato nel 1987, e di __________, nato nel 1993. Nella dichiarazione fiscale 2006, il contribuente dichiarava un reddito imponibile di fr. 23'472.−, chiedendo la deduzione di un importo di fr. 8'400.− per gli alimenti versati al figlio maggiorenne. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 15 agosto 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava invece il reddito imponibile in fr. 34'800.− per l’IC 2006 e in fr. 39'200.− per l’IFD 2006. Negava la postulata deduzione, argomentando che difettavano “i requisiti di legge”. B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 20 agosto 2007, manifestando anche il desiderio di essere sentito. L’Ufficio di tassazione respingeva però il reclamo, con decisione del 16 aprile 2008, precisando che, pur essendo stato convocato dalla stessa autorità, il reclamante non si era presentato all’udienza. Inoltre, sottolineava che “gli alimenti per figli maggiorenni non possono essere dedotti dal genitore che li versa e non sono tassati presso il figlio che li riceve”. C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il signor RI 1 postula nuovamente la deduzione di fr. 8'400.− a titolo di alimenti versati al figlio __________. Nelle proprie osservazioni del 21 maggio 2008, l’autorità di tassazione propone invece di respingere il gravame, ribadendo che non è ammessa la deduzione per alimenti, visto che il figlio del ricorrente è maggiorenne. Diritto 1. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD dichiarano che sono dedotti dal reddito imponibile gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia. Per le “prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia”, trova applicazione il principio generale, secondo il quale simili contributi sono esenti dall’imposta per il beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del debitore (art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD). Si tratta di un effetto ulteriore del principio dell’imposizione della famiglia. Ciò vale anche per i contributi a figli magg io renni: né il genitore presso il quale il figl io magg io renne vive né il figl io stesso devono pagare le imposte su tali redditi; il debitore della prestaz io ne, da parte sua, non può dedurli dal suo reddito (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2C.439/2007 del 12 settembre 2007 consid. 2.1). 1.1. Come ha recentemente ricordato il Tribunale federale, è stata oggetto di discuss io ne parlamentare la quest io ne se gli alimenti per i figli dovessero essere imponibili presso il beneficiar io e deducibili dal reddito del debitore oppure se dovessero essere esentati dall’imposta presso il creditore e ne dovesse essere negata la deduz io ne dal reddito del debitore. La seconda soluz io ne è stata ritenuta più socialmente accettabile, in consideraz io ne della capacità contributiva nettamente infer io re della famiglia monoparentale. Nonostante importanti dubbi, si è tuttavia affermata la prima soluz io ne. Occorre però precisare che tale eccez io ne è limitata ai pagamenti di alimenti per i figli sotto l’autorità parentale e non vale per i figli maggiorenni. Infatti, con la magg io re età gli alimenti vengono ricevuti direttamente dal figl io magg io renne e l’eccezione non entra in consideraz io ne. Trova invece applicazione il princip io generale, secondo cui le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia sono esenti dall’imposta per il beneficiario e non possono essere dedotte dal reddito del debitore (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2C.439/2007 cit., consid. 2.2, con riferimento a: Locher, op. cit.,
n. 48 all’art. 33 LIFD). 1.2. Ne consegue che la tesi del ricorrente, secondo cui l’autorità fiscale dovrebbe prendere in considerazione la deduzione di fr. 8'400. −, al fine di determinare il reddito imponibile,è chiaramente infondata. 2. In questo contesto, va tuttavia ricordato che, per il calcolo del reddito imponibile soggetto al prelievo delle imposte cantonali e federali, il contribuente può dedurre dal reddito netto – corrispondente al totale dei redditi meno il totale delle deduzioni
– degli importi forfetari, definiti come deduzioni sociali, se provvede al sostentamento dei propri figli o di persone bisognose. 2.1. Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figl io minorenne, a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10’500.– franchi. Un'analoga deduz io ne è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l'ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD). 2.2. Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto [...] per ogni figl io fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di stud io, frequenta una scuola o corsi di formaz io ne, oltre al per io do dell'obbligo, un massimo di 12’800.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consigl io di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati". A tale proposito, l’art. 11 cpv. 1 del Decreto esecutivo del Consigl io di Stato concernente l'imposiz io ne delle persone fisiche stabilisce quali sono le deduzioni riconosciute, fissandone l’importo a dipendenza del domicilio e dell’ubicazione della scuola dello studente. Il capoverso 2 del citato art. 11 precisa invece che, in tutti i casi menzionati, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto. 2.3. I presupposti per il riconoscimento delle deduz io ni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni (AFC) e della Divis io ne delle contribuzioni. Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del genna io 2004 della Divisione delle contribuzioni, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concess io ne delle deduz io ni sociali in quest io ne, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detraz io ni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di stud io del figl io . D'altronde, la funz io ne delle deduz io ni sociali è di tener conto della situaz io ne economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6 a ediz., Zurigo 1995, p. 264). Per queste rag io ni, le deduz io ni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli. 2.4. Per la circolare n. 18/2003 della Divis io ne delle contribuz io ni, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli magg io renni a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduz io ne per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduz io ne può essere ripartita fra il padre e la madre. Anche la circolare n. 4/2004 della Divis io ne delle contribuz io ni, relativa alla deduz io ne per figli agli studi (cf. art. 34 cpv. 1 lett. c LT), prevede che, se il figl io è minorenne e un genitore versa all’altro degli alimenti per il mantenimento del figl io agli studi, la deduz io ne è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere. In via eccez io nale la deduz io ne può tuttavia essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figl io agli studi. 2.5. Per l’imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 lugl io 1994 dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni prevede che, quando il figl io raggiunge la magg io re età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figl io magg io renne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest'ultimo possa far valere la deduz io ne per figli prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 2 all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406). In seguito, la prassi dell'AFC si è però modificata: se il genitore perde il diritto alla deduz io ne degli alimenti, poiché il figl io è diventato magg io renne, può tuttavia rivendicare la deduz io ne per persona bisognosa a carico, prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se invece il figl io divenuto magg io renne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro genitore, quest'ultimo continua ad avere diritto alla deduz io ne per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122). La poc'anzi menz io nata prassi dell'AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT
n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t). Nonostante ciò, il Tribunale federale l’ha ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, lo stesso può sempre chiedere la deduzione per figli a carico, anche se il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude unicamente che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23 gennaio 2002 n. 2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18). 3. Venendo ora al caso in esame, il ricorrente postula la deduz io ne di fr. 8'400.−, per il fatto che avrebbe versato al figl io l'importo di fr. 700.− al mese durante tutto il 2006. In tal senso vi sono una dichiaraz io ne scritta del figl io magg io renne, il verbale di un’udienza tenutasi il 25 lugl io 2007, presso la Pretura di __________ – __________, e la dichiaraz io ne d’imposta (IC/IFD
2006) del 26 marzo 2007, fatta dal figl io del ricorrente, che attesta un reddito derivante dagli alimenti ricevuti per sé di fr. 8'400.−. Nelle sue osservaz io ni al ricorso, l’Uffic io di tassaz io ne si è limitato a negare la deduz io ne di fr. 8'400.–. A suo avviso, la suddetta deduz io ne non può esser concessa dato che il figl io è magg io renne. Inoltre, l’autorità fiscale ha sottolineato che le deduz io ni per figli a carico sono già state accordate alla madre __________. 3.1. 3.1.1. Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la prassi dell'Amministraz io ne federale delle contribuz io ni, riconosciuta anche dal Tribunale federale, è, come detto, di concedere la deduz io ne per persona bisognosa a carico al genitore che versa gli alimenti al figl io magg io renne. 3.1.2. Inoltre, è sempre la stessa AFC, con l’avallo del Tribunale federale, ad aver riconosciuto la legittimità del cumulo delle deduz io ni per figli a carico e per persona bisognosa a carico, nel caso dei contributi di mantenimento versati ad un figl io magg io renne. A tale proposito, l’Alta Corte ha osservato che non si giustificherebbe di rifiutare al genitore, che vive con i figli e che riceve gli alimenti, la deduz io ne per figli a carico, per il solo fatto che non deve più pagare le imposte sugli alimenti stessi. Infatti, quella per figli a carico è una deduz io ne sociale, che non è legata all’imposiz io ne dei contributi, bensì alle prestaz io ni di mantenimento – che possono anche in parte essere in natura – del genitore con cui il figl io vive e la cui capacità contributiva è pertanto ridotta (ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18 consid. 2c) . 3.2. Ai fini del calcolo dell'imposta cantonale, invece, occorre tenere conto dell'effettivo onere di mantenimento dei figli. In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l'importo di fr. 900 al mese né quello di fr. 717 al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il sostentamento di un figl io magg io renne ancora in formaz io ne, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Uffic io esecuz io ni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l'esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figl io . È stata dunque considerata equa la decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne di suddividere a metà fra i genitori le deduz io ni per figli a carico e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). 3.3. Nel caso in discuss io ne, si deve tuttavia ancora considerare che il figlio, studente, pare viva da solo in via __________ __________, __________. In tal caso, l’importo versato a titolo di alimenti dal padre non è sufficiente per garantire il mantenimento del figlio maggiorenne, che vive da solo e senza attività lucrativa. Premesso che la situazione della signora __________ esula dall’analisi di questa Camera, risulta che nella dichiarazione d’imposta (IC/IFD 2006) la stessa ha fatto valere un importo di fr. 21'000.− di deduzione per figli a carico e un importo di fr. 1'100.− a titolo di deduzione per figli agli studi. Non è dunque possibile stabilire, con gli atti a disposizione, in quale modo sia ripartito fra i genitori l’onere di mantenere il figlio maggiorenne, che verosimilmente non era in grado di mantenersi con i soli alimenti versati dal padre. 3.4. Come si è accennato, la giurisprudenza e la prassi ammettono che, a determinate condizioni, il genitore che ha perso il diritto alla deduzione degli alimenti a causa della sopravvenuta maggiore età del figlio possa beneficiare delle deduzioni sociali. A tale riguardo, tuttavia, la decisione impugnata non propone una motivazione esauriente. Si deve infatti ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione dev’essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. In altri termini, la motivazione deve consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004
n. 19t). In concreto, nulla è da rimproverare all’autorità fiscale per quanto riguarda la motivazione della decisione su reclamo e il conseguente rifiuto di dedurre gli alimenti versati dal ricorrente al figlio maggiorenne. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre evidenziare che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione non ha preso in considerazione l’eventuale riparto fra i genitori delle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi né ha esaminato le condizioni perché il ricorrente possa beneficiare della deduzione per persona bisognosa a carico, ai fini del calcolo dell’IFD. Per potersi pronunciare in merito alle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi occorre dunque verificare i versamenti effettuati dal ricorrente, ma anche dalla signora __________, a favore del figlio maggiorenne. Nella fattispecie, infatti, non è chiaro come siano ripartite le spese di mantenimento del figlio. L’autorità di tassazione, come già detto, si è limitata ad affermare che la deduzione per gli alimenti versati al figlio del ricorrente non può essere ammessa, visto che il ragazzo è maggiorenne, senza tuttavia apportare gli elementi necessari e che rendano possibile a questa Camera una verifica della fondatezza di tale decisione. 4. La decisione impugnata deve conseguentemente essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 16 aprile 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; - . Copia per conoscenza: - municip io di __________ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :