Deduzioni: spese professionali, connessione a banda larga (ADSL), letteratura specializzata
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Tessin Camera di diritto tributario 05.03.2008 80.2008.2 Tessin Camera di diritto tributario 05.03.2008 80.2008.2 Ticino Camera di diritto tributario 05.03.2008 80.2008.2
Deduzioni: spese professionali, connessione a banda larga (ADSL), letteratura specializzata
Incarto n. 80.2008.2 Lugano 5 marzo 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 3 genna io 2008 contro la decis io ne del 19 dicembre 2007 in materia di IC e IFD 2006. Fatti A. RI 1, domiciliato a __________, è docente alla Scuola profess io nale per sportivi d'élite di Tenero. Nella dichiaraz io ne fiscale 2006, ha fatto valere le seguenti spese profess io nali: spese di trasporto (veicolo privato) fr. 7'860.– doppia economia domestica fr. 2'940.– altre spese profess io nali fr. 6'117.– totale fr. 13'917.– (sic!) Le altre spese profess io nali sono le seguenti: spese di viagg io fr. 975.– libri (agg io rnamento) fr. 1'516.70 film e documentari fr. 181.50 materiale d’uffic io fr. 356.80 spese informatiche varie fr. 1'222.– abbigliamento e simili fr. 689.– registratore DVD (50%) fr. 225.– fotocamera (10%) fr. 60.20 spese ADSL (75%) fr. 891.-- B. Notificandogli la tassaz io ne IC/IFD 2006, con decis io ne del 24 magg io 2007, l’Uffic io di tassaz io ne di Bellinzona commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 51'400.– per l’IC ed in fr. 54'800.– per l’IFD. Quanto alle spese profess io nali, ammetteva in deduz io ne quelle per il trasporto e per la doppia economia domestica, mentre riduceva all’importo del forfait (fr. 2'400.– per l’IC e 2'158.– per l’IFD) la deduz io ne per le altre spese profess io nali. C. Il contribuente impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 24 magg io 2007, contestando la mancata deduz io ne delle altre spese profess io nali. Premesso che nei per io di precedenti le spese fatte valere gli erano state riconosciute, il reclamante spiegava che le spese di viagg io erano costituite dalla differenza fra l’indennità chilometrica riconosciuta dallo Stato per le trasferte (fr. 0.55) e l’importo riconosciuto fiscalmente (fr. 0.65). In relaz io ne alle altre spese (libri, film, materiale d’uffic io e informatico), argomentava che i docenti sono tenuti all’agg io rnamento. Quanto all’abbigliamento, sosteneva di avere acquistato “una serie di pantaloni appositamente per uso profess io nale”. D. L’Uffic io di tassaz io ne respingeva il reclamo con decis io ne del 19 dicembre 2007. A suo avviso, “la concess io ne della prevista deduz io ne forfetaria per altre spese profess io nali tacita ogni possibile pretesa di riconoscimento di spesa, tenuto conto di quanto può normalmente essere ammesso fiscalmente, in applicaz io ne delle disposiz io ni di legge, come pure tenuto conto della situaz io ne profess io nale del contribuente”. Osservava poi, in particolare, che non poteva essere ammessa la deduz io ne della differenza fra le rifus io ni di spesa a lui versate dal datore di lavoro per l’utilizzo del veicolo nell’ambito della sua attività e la deduz io ne fiscale di fr. 0.65 al km. E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 ripropone la richiesta di poter dedurre tutte le “altre spese profess io nali” rivendicate. Rileva dapprima che egli è solito tenere le lez io ni con l’ausil io di diversi strumenti didattici che la scuola non mette a sua disposiz io ne (beamer, computer portatile, lettore DVD ecc.). Inoltre, per assicurare la formaz io ne a distanza e il contatto continuo con gli allievi, deve disporre di un accesso ADSL. Ribadisce poi che la differenza del rimborso delle spese di viagg io deve essere riconosciuta. Il ricorrente sostiene infine che negli anni precedenti l’autorità di tassaz io ne gli ha riconosciuto le spese fatte valere, incentivando in tal modo i suoi investimenti per il materiale didattico che altrimenti non avrebbe affrontato. Nelle sue osservaz io ni dell’8 genna io 2008 al ricorso, l’Uffic io di tassaz io ne rileva che le scuole cantonali mettono a disposiz io ne numerosi mezzi didattici e supporti informatici, cosa che rende incomprensibili le rivendicaz io ni del ricorrente. Fa poi notare che quest’ultimo sarebbe stato avvantaggiato, riconoscendogli le spese di trasporto e di doppia economia domestica per 210 g io rni d’attività. Alle osservaz io ni in quest io ne, il ricorrente ha replicato con scritto del 14 genna io 2008. Diritto 1. 1.1. Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese profess io nali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicil io al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicil io o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l’eserciz io della profess io ne; d) le spese inerenti al perfez io namento e alla riqualificaz io ne connessi con l’eserciz io dell’attività profess io nale. Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formaz io ne profess io nale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD). 1.2. Sono in particolare considerate “ altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 decreto esecutivo del 20 dicembre 2005 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2006). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'400. – l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 20 dicembre 2005). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 20 dicembre 2005). In materia di imposta federale diretta, a naloghe deduz io ni sono previste dall’Ordinanza sulla deduz io ne delle spese profess io nali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbra io 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900. – l’anno e un massimo di fr. 3'800. – (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo). 2. 2.1. Il ricorrente ha fatto valere diverse spese professionali, che non sono state riconosciute dall’autorità di tassazione. Egli è, con ogni verosimiglianza, una persona molto esperta e molto attiva nell’ambito informatico. Gestisce infatti un propr io sito personale (www.agoravirtuale.ch), da lui stesso definito “sito culturale, politico, sociale, sportivo e di discuss io ne”, nel quale sono contenuti anche materiali relativi ai suoi corsi. Da questa fonte, si evince anche che, all’iniz io del 2006, egli teneva i corsi di "Storia e istituz io ni politiche" alla Scuola Profess io nale per Sportivi d'Élite di Tenero, oltre ad un corso opz io nale di “storia ed etica dello sport”. Si apprende inoltre che egli svolgeva la funz io ne di c oordinatore di sede presso il Centro commerciale profess io nale (CPC) di Bellinzona per la materia "Società" nell'ambito della riforma del settore di formaz io ne della vendita; inoltre, collaborava al progetto per la produz io ne di dvd didattici per l'insegnamento della Storia nelle scuole profess io nali (CPC di Locarno). Il ricorrente gestisce inoltre il sito del corso di storia della Scuola Professionale per Sportivi d’Elite (http://web.ticino.com/storiaspse/index.html). Infine, come detto, è responsabile del sito Riforma vendita-Società, che si occupa della riforma della formazione professionale per la vendita (www.societa.ch). 2.2. Secondo il Tribunale federale, il carattere necessar io delle spese non significa tuttavia che il contribuente non avrebbe conseguito il reddito della sua attività lucrativa dipendente senza le spese in quest io ne. Non è neppure necessar io che queste ultime si fondino su un obbligo giuridico; basta invece che possano essere considerate, in base ad una valutaz io ne economica, favorevoli all’acquisiz io ne del reddito e che non si possa esigere dal contribuente che vi rinunci (cfr. DTF 124 II 29 consid. 3a e riferimenti citati). 2.3. 2.3.1. La giurisprudenza ha già avuto ripetutamente occasione di confrontarsi con le spese per l'acquisto di un computer, le quali sono, per esempio, state riconosciute necessarie nel caso di un docente che, pur non insegnando informatica, ha dimostrato di dover disporre di solide conoscenze nell’ambito dell’hardware e del software. Il Tribunale federale, tuttavia, ha affermato che è incontestato che l’installazione informatica dei ricorrenti serviva anche a fini privati; a tale riguardo, ha stabilito che la determinazione della parte privata è questione di apprezzamento (ASA 69 p. 821 = RDAF 2000 II p. 412). Anche questa Camera ha già ritenuto giustificata la deduz io ne delle spese per l’acquisto di un personal computer, nel caso di un professore di liceo, che dimostri di doversi servire di un computer per l'eserciz io della propria attività profess io nale (CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbra io 2000, in RDAT II-2000 n. 3t); nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un docente di educaz io ne fisica che gestiva tutti i programmi scolastici, le presenze degli allievi, l'uso delle attrezzature sportive, l'occupaz io ne delle palestre e quant'altro con un programma specifico istallato su un ordinatore portatile (CDT n. 80.99.00103 del 29 novembre 1999 in re R.L.). 2.3.2. Nel caso del ricorrente, nel per io do fiscale precedente gli è stata concessa la deduz io ne dell’intero costo di un PC portatile (fr. 2'800.–). Nel per io do litig io so, invece, il contribuente chiede la deduz io ne di fr. 1'222.– per “spese informatiche varie”, oltre a fr. 891.– per la conness io ne ADSL (il 75% del costo totale). I giustificativi delle “spese informatiche varie” sono rappresentati da una decina di scontrini di grandi magazzini e negozi di elettronica, che si riferiscono soprattutto all’acquisto di cartucce per la stampante, CD e DVD vergini, una webcam. È difficile stabilire in quale misura tali costi sarebbero stati sostenuti anche a prescindere dalle esigenze profess io nali; considerati la pass io ne del ricorrente per l’informatica ed il fatto che gestisca un propr io sito personale, è comunque chiaro che una parte di tali costi non è legata alla sua attività lucrativa. Tutto ben considerato, appare equo ammettere in deduz io ne metà delle spese fatte valere, pur dovendo ammettere che, come sostiene l’Uffic io di tassaz io ne, le scuole cantonali mettono a disposiz io ne dei docenti numerosi mezzi didattici, compresi i supporti informatici. Non si giustifica invece la deduz io ne delle spese per la conness io ne ADSL, che ha raggiunto una diffus io ne ormai quasi universale. Basti dire che negli anni 2004/2005, secondo l’Uffic io federale di statistica, il 70% della popolaz io ne svizzera disponeva di un accesso ad Internet al propr io domicil io; certo, nella magg io r parte dei casi non si trattava a quel momento di una conness io ne a banda larga (nel 2004 un simile collegamento interessava solo il 17% della popolaz io ne), ma si deve tener presente che nel 2006 la situaz io ne era evoluta in modo importante rispetto al 2004. Le spese per un collegamento ad internet devono in ogni caso essere ritenute oggi “spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia” o “spese private causate dalla posiz io ne profess io nale del contribuente”, come tali non deducibili dal reddito (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). 2.4. 2.4.1. Il ricorrente chiede inoltre la deduz io ne di fr. 1’516.70 per l’acquisto di libri e di fr. 181.50 per film e documentari. In linea di princip io, la letteratura specializzata rientra fra i costi deducibili, trattandosi dello strumento di lavoro di chi esercita un’attività intellettuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, n. 33 ad art. 26 LIFD). Non è tuttavia sufficiente che si tratti di pubblicaz io ni che rientrano nella specializzaz io ne profess io nale del contribuente, ma devono costituire strumenti indispensabili per l’eserciz io della sua attività profess io nale. Così, per esemp io, sono state considerate parzialmente spese non deducibili quelle sostenute da un docente di latino e greco per l’acquisto di libri in materia; lo stesso è stato deciso nel caso di un docente di lingue e di un cancelliere di tribunale (Locher, op. cit., n. 34 ad art. 26 LIFD, p. 656 e giurisprudenza citata). 2.4.2. Anche i giustificativi delle spese per libri sono costituiti da una decina di scontrini e fatture di librerie. Secondo il contribuente, si tratta di libri che rientrano nel suo campo di attività quale docente di storia, società, filosofia, informatica, didattica e pedagogia, sport. Richiesto, con scritto del 12 febbra io 2008, di inviare una “distinta dei titoli”, il ricorrente si è limitato a precisare i titoli dei libri acquistati il 16 marzo 2006. Per l’importo di fr. 298.– è poi precisato sulla fattura che si tratta del Diz io nar io storico della Svizzera. Per economia di giudiz io, anche in tal caso può essere ammessa in deduz io ne la metà delle spese fatte valere. Lo stesso dicasi per i film e documentari, al cui proposito si dovrebbe ritenere che, se devono essere mostrati agli allievi, un docente normalmente li fa acquistare dalla scuola; se invece decide di sostenerne personalmente i costi, ciò indica che ha interesse a conservarli nella propria videoteca personale. 2.5. In relaz io ne alla spesa di fr. 356.80 per materiale d’uffic io (etichette adesive, colla, nastro adesivo, pennarelli ed evidenziatori, fogli, buste, ma anche una borsa da fr. 179.– ed il bestseller di Dan Brown “Crypto”), non vi è alcuna particolare relaz io ne con l’attività del contribuente, che ne giustifichi la deduz io ne. La stessa conclus io ne si impone anche per il registratore DVD (per cui il ricorrente chiede la deduz io ne della metà del prezzo d’acquisto) e per la fotocamera (per cui fa valere la deduz io ne del 10% del prezzo). Si tratta di oggetti che sono presenti in buona parte delle case private svizzere ed il fatto che possano anche, occas io nalmente, servire alla preparaz io ne di materiali per le lez io ni non li trasforma in strumenti di lavoro, più di quanto non lo siano il telefono fisso o quello mobile o il televisore. 2.6. 2.6.1. Il 30 magg io 2006, il ricorrente ha acquistato 9 paia di pantaloni per complessivi fr. 659.10. Sostiene che si tratti di “una serie di pantaloni” acquistati “appositamente per uso profess io nale”. 2.6.2. Le spese per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, op. cit., art. 26 LIFD, n. 41, p. 658; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 2 a ediz., Muri-Berna, 2004, § 35, n. 14, p. 425; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55/1954 p. 78, come pure alla dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367). Anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Locher, loc. cit. e giurisprudenza citata; Funk, op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit.,
p. 367). Sono di regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.). Questa Camera ha avuto modo di escludere che costituissero spese deducibili quelle sostenute da un contribuente che gestiva negozi di abbigliamento, sebbene le stesse avessero anche una relazione quanto meno indiretta con l’esercizio dell’attività (CDT
n. 80.98.00093 del 28 lugl io 1998 in re G.C.). Analogamente ha deciso nel caso di un economista, collaboratore di una società fiduciaria, da cui il datore di lavoro si aspettava che si presentasse al lavoro con abiti di una certa cura (CDT n. 80.2005.148 del 9 dicembre 2005, in RtiD I-2006 n.7t). 2.6.3. Purtroppo il ricorrente non spiega cosa caratterizzi gli indumenti acquistati il 30 magg io 2007, perché egli possa considerarli “appositamente” destinati alla sua attività di docente. La quest io ne non merita tuttavia di essere approfondita ulter io rmente, non essendovi chiaramente le condiz io ni per una deduz io ne dell’importo in quest io ne dal reddito imponibile del contribuente. 2.7. Il contribuente ha fatto valere infine, quale spesa profess io nale, la differenza fra il rimborso chilometrico ottenuto dal suo datore di lavoro per le trasferte di serviz io (fr. 0.55 al chilometro) e la deduz io ne fiscale prevista per lo spostamento dal domcil io al luogo di lavoro (fr. 0.65 al chilometro). Egli è dunque stato indennizzato con un rimborso di fr. 875.–, che ha provveduto ad aggiungere al reddito imponibile, per poi chiedere in deduz io ne a titolo di “spese di viagg io ” un importo di fr. 975.–. La rivendicaz io ne è semplicemente improponibile. Essa si fonda infatti sulla confus io ne fra la deduz io ne delle spese di trasporto dal domicil io al luogo di lavoro (secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD), da una parte, e la rifus io ne, da parte del datore di lavoro, delle spese di trasferta a destinaz io ne di luoghi di lavoro esterni. Le spese rimborsate al ricorrente dallo Stato, quale docente, sono assimilabili a quelle “spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro”, che il codice delle obbligazioni obbliga il datore di lavoro a rimborsare al lavoratore (art. 327a ed in particolare art. 327 b CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (CDT n. 80.95.00224 del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t). Ora, è anche possibile che il rimborso per i viaggi di serviz io, in base al Regolamento del 5 febbra io 1997 concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali (RL 2.5.4.4.1), non copra i costi di trasferta con ogni tipo di automezzo. Tuttavia, se così fosse, si tratterebbe di una quest io ne che il dipendente dovrebbe risolvere con il suo datore di lavoro. Il dipendente non ha alcun diritto ad una deduz io ne fiscale supplementare, per tener conto di tale eventuale differenza. A ciò si aggiunga che, sebbene il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato preveda un’indennità di fr. 0.55 al km, il ricorrente ha ottenuto un ulteriore rimborso di un importo da 1 a 3 franchi per ogni trasferta, a titolo di “spese di viaggio”, con la conseguenza che l’indennizzo chilometrico effettivo è stato ben superiore ai 55 centesimi. Inoltre, dalle distinte prodotte su richiesta della Camera di diritto tributario, il numero totale dei chilometri indennizzati ammonta a 1300 franchi, mentre il ricorrente ha calcolato la sua pretesa deduzione sulla base di 1500 chilometri. 2.8. Ne consegue che il ricorrente ha diritto ad una deduz io ne, a titolo di altre spese profess io nali, di fr. 758.- per libri, di fr. 91.- per film e documentari e di 611.– per spese informatiche. Poiché la somma di tali importi (fr. 1'460.–) è nettamente infer io re alla deduz io ne forfetaria concessa dall’Uffic io di tassaz io ne, questa deve essere confermata. 3. Va infine rilevato che il ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia concesso le deduzioni ora negate. Il principio della buona fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente. Le autorità fiscali non sono vincolate dal fatto che in precedenza non avevano messo in discussione le voci di spesa litigiose (STF del 3 maggio 1999, in RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793). 4. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 680 .– sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). __________ 4. Intimaz io ne a:
- __________ -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :