Reclamo: tassazione d'ufficio, inosservanza dei requisiti di forma, invito a emendamento, notifica presunta della lettera dell'autorità fiscale
Sachverhalt
Diritto
-;
-;
-;
- .
- municipiodi .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: Il segretario:
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La Camera di diritto tributar io, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decis io ni degli uffici di tassaz io ne, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condiz io ne che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decis io ne dell'Uffic io di tassaz io ne, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassaz io ne per la decis io ne di merito. Caso contrar io la Camera confermerà la decis io ne di irricevibilità.
E. 2.1 Nel caso in esame, l’autorità di tassaz io ne non è entrata nel merito del reclamo dei contribuenti, per il fatto che essi non hanno dato seguito all’invito, loro indirizzato in seguito al generico reclamo del 25 aprile 2008, di motivare il gravame e dimostrare la manifesta inesattezza delle tassaz io ni d’uffic io . Infatti, la lettera dell’Uffic io di tassaz io ne, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una dichiaraz io ne fiscale completa, conteneva anche l’avvertenza che in caso di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
E. 2.2 Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassaz io ne di procedere ad una tassaz io ne d’uffic io in base ad una valutaz io ne coscienz io sa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluz io ne patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
E. 2.3 Contro la decis io ne di tassaz io ne il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassaz io ne, entro trenta g io rni dalla notificaz io ne (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassaz io ne operata d’uffic io soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassaz io ne d’uffic io e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimoz io ne della tassaz io ne per apprezzamento, bensì prescriz io ni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivaz io ne del reclamo, contenuto nella disposiz io ne in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
E. 2.4 Come detto, l’Uffic io di tassaz io ne di Bellinzona, ricevuto il generico reclamo dei contribuenti, si è rivolto a questi ultimi con una lettera raccomandata, attirando la loro attenz io ne sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami contro la tassaz io ne d’uffic io . Alla lettera in quest io ne erano addirittura allegatii formulari per la dichiaraz io ne fiscale dei per io di 2005 e 2006. A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassaz io ni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decis io ne di tassaz io ne per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il risch io che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menz io ne, contenuta nell’indicaz io ne dei rimedi giuridici della tassaz io ne d’uffic io, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f). La lettera inviata ai contribuenti dall’autorità di tassaz io ne il 9 settembre 2008 soddisfa i requisiti citati, precisando chiaramente quale forma di collaboraz io ne era richiesta ai reclamanti per poter entrare nel merito del gravame ed indicando altresì le conseguenze dell’eventuale inosservanza del termine.
E. 2.5 I ricorrenti affermano tuttavia di non aver ricevuto la lettera in quest io ne né alcuna corrispondenza inviata dall’Uffic io di tassaz io ne nei mesi successivi all’inoltro del reclamo. L’onere della prova dell’inv io della lettera in discorso è a carico dell’autorità di tassaz io ne, che ha effettivamente proceduto all’inv io per raccomandata. Dagli atti risulta che la lettera, consegnata alla Posta il 10 settembre 2008, è rimasta in giacenza presso l’uffic io postale di __________ fino al 22 settembre 2008, in seguito al deposito dell’avviso al domicil io dei destinatari avvenuto l’11 settembre
2008. In seguito, è stato rinviato al destinatar io . Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decis io ne dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatar io nel momento della consegna effettiva oppure, se l'inv io non è recapitato a domicil io né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette g io rni durante i quali rimane depositato presso l'uffic io (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Avendo gli stessi contribuenti dato avvio alla procedura di reclamo, con l’inoltro del loro gravame (inviato, per posta semplice, il 25 aprile 2008), dovevano attendersi delle comunicazioni da parte dell’Ufficio di tassazione. Sebbene non abbiano ritirato l’invio raccomandato del 10 settembre 2008, lo stesso si presume loro notificato il settimo giorno di deposito presso l’ufficio postale, cioè il 18 settembre 2008. Il termine loro attribuito per motivare il reclamo ed inoltrare le dichiarazioni fiscali, che scadeva il 10 ottobre 2008, era senz’altro sufficiente, potendo peraltro anche essere prorogato su richiesta dei reclamanti. Se anche si volesse ritenere che i contribuenti non avessero potuto ritirare l’invio in questione nei giorni di deposito presso l’ufficio postale, va rilevato che l’Ufficio di tassazione ha atteso ancora quasi un mese prima di dichiarare irricevibile il reclamo. In questo lasso di tempo, trovando l’avviso della Posta, avrebbero perlomeno potuto rivolgersi all’autorità fiscale per conoscere il contenuto dell’invio in discorso. Non può neppure essere ignorata, in tale contesto, la circostanza che i contribuenti avevano già manifestato una chiara tendenza a non ritirare le raccomandate loro indirizzate dallo stesso Ufficio di tassazione. Basti pensare alle decisioni con cui sono state loro inflitte le multe disciplinari per il mancato inoltro delle dichiarazioni, regolarmente ritornate al destinatario dopo la scadenza del termine di deposito.
E. 3 Nelle descritte circostanze, la decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne, che ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, deve essere confermata. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580 .– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
- . Copia per conoscenza:
- municip io di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 16.02.2009 80.2008.147 Tessin Camera di diritto tributario 16.02.2009 80.2008.147 Ticino Camera di diritto tributario 16.02.2009 80.2008.147
Reclamo: tassazione d'ufficio, inosservanza dei requisiti di forma, invito a emendamento, notifica presunta della lettera dell'autorità fiscale
Incarto n. 80.2008.147 Lugano 16 febbraio 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 4 dicembre 2008 contro le decis io ni del 5 dicembre 2008 in materia di IC e IFD 2005 e 2006. Fatti A. Per non avere inoltrato la dichiaraz io ne fiscale 2005, neppure dopo un richiamo ed una diffida raccomandata, entro il termine prorogato al 30 settembre 2006, l’Uffic io di tassaz io ne di Bellinzona infliggeva ai coniugi RI 1, allora domiciliati a __________, una multa disciplinare di fr. 100.–, con decis io ne del 16 novembre 2006. Con un’ulter io re decis io ne del 26 lugl io 2007, l’autorità fiscale infliggeva agli stessi contribuenti una multa disciplinare di fr. 200.– per il mancato inoltro della dichiaraz io ne fiscale 2006. B. Con due decis io ni del 28 marzo 2008, l’Uffic io di tassaz io ne di Bellinzona notificava ai contribuenti altrettante tassaz io ni d’uffic io, nelle quali commisurava il reddito imponibile, per il per io do fiscale 2005, in fr. 82'000 per l’imposta cantonale ed in fr. 85'900 per l’imposta federale diretta e, per il per io do fiscale 2006, in fr. 71'500 per l’imposta cantonale ed in fr. 78'300 per l’imposta federale diretta. C. I contribuenti impugnavano le suddette decis io ni, con reclamo del 25 aprile 2008 (con l’erronea indicaz io ne della data del 25 marzo 2008), definendo “abbondantemente fuori misura” il calcolo dell’imponibile. Spiegavano che il marito era stato a lungo disoccupato e che aveva poi trovato lavoro nel lugl io del 2006, mentre la moglie era in gravidanza fino al 16 lugl io 2006, data di nascita del loro figl io . Adducevano poi che la documentaz io ne per la tassaz io ne dei per io di fiscali 2005 e 2006 era “nelle mani di un fiduciar io il quale in un primo momento si è gravemente ammalato ed infortunato ed in seguito non siamo più riusciti a rintracciarlo”. D. Con scritto del 9 settembre 2008, l’autorità di tassaz io ne si rivolgeva ai reclamanti, informandoli che il loro gravame non era conforme ai requisiti stabiliti dalla legge ed invitandoli di conseguenza ad inoltrare le dichiaraz io ni fiscali 2005 e 2006 debitamente compilata e corredata degli allegati necessari entro il 10 ottobre 2008. La lettera in quest io ne si concludeva con l’avvertimento che, scaduto infruttuoso il termine loro attribuito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il predetto inv io raccomandato ritornava all’Uffic io di tassaz io ne, per non essere stato ritirato dopo essere rimasto in giacenza presso l’uffic io postale fino al 18 settembre 2008. Non essendo pervenuta la dichiaraz io ne con la documentaz io ne richiesta, con decis io ni del 5 novembre 2008 l’Uffic io di tassaz io ne dichiarava irricevibile il reclamo dei contribuenti. E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, i coniugi RI 1 ribadiscono che i calcoli contenuti nelle tassaz io ni d’uffic io intraprese dall’autorità fiscale non tengono conto dei loro redditi effettivi dei per io di fiscali in qust io ne. Contestano poi di avere ricevuto corrispondenza dall’Uffic io di tassaz io ne, “durante i mesi seguenti” l’inoltro del loro reclamo. Diritto 1. La Camera di diritto tributar io, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decis io ni degli uffici di tassaz io ne, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condiz io ne che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decis io ne dell'Uffic io di tassaz io ne, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassaz io ne per la decis io ne di merito. Caso contrar io la Camera confermerà la decis io ne di irricevibilità. 2. 2.1. Nel caso in esame, l’autorità di tassaz io ne non è entrata nel merito del reclamo dei contribuenti, per il fatto che essi non hanno dato seguito all’invito, loro indirizzato in seguito al generico reclamo del 25 aprile 2008, di motivare il gravame e dimostrare la manifesta inesattezza delle tassaz io ni d’uffic io . Infatti, la lettera dell’Uffic io di tassaz io ne, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una dichiaraz io ne fiscale completa, conteneva anche l’avvertenza che in caso di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. 2.2. Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassaz io ne di procedere ad una tassaz io ne d’uffic io in base ad una valutaz io ne coscienz io sa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluz io ne patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. 2.3. Contro la decis io ne di tassaz io ne il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassaz io ne, entro trenta g io rni dalla notificaz io ne (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassaz io ne operata d’uffic io soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassaz io ne d’uffic io e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimoz io ne della tassaz io ne per apprezzamento, bensì prescriz io ni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivaz io ne del reclamo, contenuto nella disposiz io ne in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c). 2.4. Come detto, l’Uffic io di tassaz io ne di Bellinzona, ricevuto il generico reclamo dei contribuenti, si è rivolto a questi ultimi con una lettera raccomandata, attirando la loro attenz io ne sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami contro la tassaz io ne d’uffic io . Alla lettera in quest io ne erano addirittura allegatii formulari per la dichiaraz io ne fiscale dei per io di 2005 e 2006. A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassaz io ni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decis io ne di tassaz io ne per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il risch io che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menz io ne, contenuta nell’indicaz io ne dei rimedi giuridici della tassaz io ne d’uffic io, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f). La lettera inviata ai contribuenti dall’autorità di tassaz io ne il 9 settembre 2008 soddisfa i requisiti citati, precisando chiaramente quale forma di collaboraz io ne era richiesta ai reclamanti per poter entrare nel merito del gravame ed indicando altresì le conseguenze dell’eventuale inosservanza del termine. 2.5. I ricorrenti affermano tuttavia di non aver ricevuto la lettera in quest io ne né alcuna corrispondenza inviata dall’Uffic io di tassaz io ne nei mesi successivi all’inoltro del reclamo. L’onere della prova dell’inv io della lettera in discorso è a carico dell’autorità di tassaz io ne, che ha effettivamente proceduto all’inv io per raccomandata. Dagli atti risulta che la lettera, consegnata alla Posta il 10 settembre 2008, è rimasta in giacenza presso l’uffic io postale di __________ fino al 22 settembre 2008, in seguito al deposito dell’avviso al domicil io dei destinatari avvenuto l’11 settembre
2008. In seguito, è stato rinviato al destinatar io . Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decis io ne dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatar io nel momento della consegna effettiva oppure, se l'inv io non è recapitato a domicil io né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette g io rni durante i quali rimane depositato presso l'uffic io (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Avendo gli stessi contribuenti dato avvio alla procedura di reclamo, con l’inoltro del loro gravame (inviato, per posta semplice, il 25 aprile 2008), dovevano attendersi delle comunicazioni da parte dell’Ufficio di tassazione. Sebbene non abbiano ritirato l’invio raccomandato del 10 settembre 2008, lo stesso si presume loro notificato il settimo giorno di deposito presso l’ufficio postale, cioè il 18 settembre 2008. Il termine loro attribuito per motivare il reclamo ed inoltrare le dichiarazioni fiscali, che scadeva il 10 ottobre 2008, era senz’altro sufficiente, potendo peraltro anche essere prorogato su richiesta dei reclamanti. Se anche si volesse ritenere che i contribuenti non avessero potuto ritirare l’invio in questione nei giorni di deposito presso l’ufficio postale, va rilevato che l’Ufficio di tassazione ha atteso ancora quasi un mese prima di dichiarare irricevibile il reclamo. In questo lasso di tempo, trovando l’avviso della Posta, avrebbero perlomeno potuto rivolgersi all’autorità fiscale per conoscere il contenuto dell’invio in discorso. Non può neppure essere ignorata, in tale contesto, la circostanza che i contribuenti avevano già manifestato una chiara tendenza a non ritirare le raccomandate loro indirizzate dallo stesso Ufficio di tassazione. Basti pensare alle decisioni con cui sono state loro inflitte le multe disciplinari per il mancato inoltro delle dichiarazioni, regolarmente ritornate al destinatario dopo la scadenza del termine di deposito. 3. Nelle descritte circostanze, la decis io ne dell’Uffic io di tassaz io ne, che ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, deve essere confermata. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580 .– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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- . Copia per conoscenza:
- municip io di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :