Alimenti: momento realizzazione, debitore inadempiente, congruenza fra tassazione creditore e debitore
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Alimenti: momento realizzazione, debitore inadempiente, congruenza fra tassazione creditore e debitore
Incarto n. 80.2007.37 Lugano 10 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 26 febbra io 2007 contro la decis io ne del 14 febbra io 2007 in materia di IC e IFD 2005. Fatti A. Con sentenza del 27 agosto 2003, il pretore di Blen io ha sc io lto per divorz io il matrimon io fra __________ e RI 1, omologando la convenz io ne sulle conseguenze accessorie sottoscritta dalle parti. Quest’ultima stabilisce che i figli __________ (1987) e __________ (1990) sono affidati alla madre, che esercita l’autorità parentale. Al padre è riservato un amp io diritto alle relaz io ni personali con i figli; inoltre, egli si è obbligato a versare alla madre un contributo alimentare di fr. 850.– mensili per __________ ed altrettanto per __________. Fino al compimento della magg io re età dei figli, egli si è inoltre obbligato a versare alla moglie l’importo mensile di fr. 100.–. B. Nella dichiaraz io ne fiscale 2005, RI 1 indicava di avere percepito dall’ex marito, a titolo di alimenti, l’importo complessivo di fr. 14'140.–. Notificandole la tassaz io ne IC/IFD 2005, con decis io ne del 30 agosto 2006, l’uffic io di tassaz io ne di Biasca commisurava tuttavia gli alimenti ricevuti per sé in fr. 1'200.– e quelli ricevuti per i figli minorenni in fr. 17'850.–, spiegando di essersi basato sulla sentenza di divorz io . C. La contribuente impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 28 agosto 2006, nel quale argomentava di avere effettivamente incassato nel corso del 2005 alimenti per soli fr. 14'140.–, oltre ad arretrati degli alimenti del 2003 e del 2004 per, rispettivamente, fr. 1'288.– e fr. 2'359.–. Contestava inoltre la mancata concess io ne della deduz io ne per figli a carico. L’Uffic io di tassaz io ne accoglieva parzialmente il reclamo, con decis io ne del 14 febbra io 2007, concedendole la deduz io ne per figli a carico. Quanto agli alimenti, ribadiva per contro di essersi fondato sulla convenz io ne conclusa in sede di divorz io, imponendo gli alimenti “ricevuti o sui quali la contribuente vanta un diritto di riscoss io ne (credito)”. D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 contesta nuovamente l’imposiz io ne degli alimenti calcolati sulla base della sentenza di divorz io e produce un estratto bancar io da cui risulta che i soli versamenti ricevuti dal marito ammontano a fr. 11'740.–. Si augura che si capisca “la reale differenza fra incasso presunto e incasso effettivo”. Diritto 1. Secondo l'art. 22 lett. f LT e l'art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra l'altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorz io o separaz io ne legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono, da parte loro, la deduz io ne dai redditi degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestaz io ni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia. 2. 2.1. La sola quest io ne litig io sa è, nella fattispecie, se sia giustificata l’imposiz io ne degli alimenti spettanti alla ricorrente per sé e per i suoi figli minorenni in base alla sentenza di divorz io, sebbene gli stessi non le siano stati integralmente versati dall’ex marito. A tale riguardo, la contribuente ha prodotto un estratto bancar io, che permette di ricostruire la somma complessiva versatale nel corso del 2005 dall’ex coniuge. L’autorità di tassaz io ne, da parte sua, si limita a fare riferimento al tenore della convenz io ne sugli aspetti accessori del divorz io, argomentando in sostanza che l’eventuale morosità del debitore dei contributi di mantenimento sarebbe irrilevante. 2.2. In linea di princip io, secondo dottrina e giurisprudenza un reddito è acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, c io è incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici previs io ni sono, al contrar io, insufficienti. L'acquisiz io ne di un diritto non può invece essere considerata realizzaz io ne del reddito se il debitore è insolvibile o non è disposto a effettuare la prestaz io ne (CDT N. 193 del 22 marzo 1995 in re D. e F. Ma; CDT N. 194 del 22 marzo 1995 in re A. e C. Ma.; inoltre: Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 30 ad art. 16 LIFD, p. 202; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 18 ad art. 16 LIFD, p. 284; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 5 e 6 ad art. 210 LIFD, p. 1419 e giurisprudenza citata). 2.3. Il Tribunale federale non si è pronunciato espressamente sulla quest io ne del momento in cui si verifica la realizzaz io ne del reddito proveniente da un’obbligaz io ne di mantenimento né del momento determinante per la deduz io ne dei versamenti del debitore. Vi sono per contro sentenze di tribunali cantonali, che hanno esaminato tale quest io ne nel dettagl io . In linea di princip io, valgono le consideraz io ni fatte per gli altri redditi: è determinante il momento della scadenza, ma fa stato il momento dell’effettivo adempimento nei casi in cui quest’ultimo appare particolarmente incerto. L’eccez io ne alla regola è considerata particolarmente giustificata nel caso dei contributi di mantenimento, per il fatto che l’esperienza insegna che sono sovente pagati in ritardo o che addirittura non sono pagati del tutto. Di conseguenza, il rispetto del princip io di capacità contributiva esige che, se il debitore trascura i suoi obblighi, per propria colpa o meno, non si consideri determinante il semplice obbligo di pagare (sentenza della commiss io ne di ricorso fiscale II del Canton Zurigo del 28 ottobre 2002, in StE 2003 B 21.2 n. 19, consid. 2d; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna del 22 marzo 2005, in BVR 2005 p. 555, consid. 4.1; nello stesso senso anche la sentenza della commiss io ne di ricorso amministrativa del Canton San Gallo del 22 agosto 2007 n. I/1-2007/21, consid. 3 d cc). La dottrina, in particolare, sottolinea che, dal punto di vista del creditore del contributo di mantenimento, perché esso sia assoggettato all’imposta sul reddito non è sufficiente che sia fondato su di una sentenza o una convenz io ne, ma si richiede anche che sia effettivamente stato pagato. Se, nonostante la scadenza, il pagamento è stato trascurato, non si giustifica l’assoggetta-mento all’imposta (Locher, op. cit., n. 61 e 70 ad art. 23 LIFD, pp. 598 e 601; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., n. 57 ad art. 210 LIFD, p. 1429; Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht unter Berücksichtigung der steuer- und zivilrechtlichen Auswirkungen des neuen Scheidungsrechts, Zurigo, 2000, p. 149; anche BVR 2005 p. 555 consid. 4.3.2). Alcuni cantoni subordinano pertanto la deduz io ne degli alimenti alla prova del loro effettivo versamento (Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna/Stoccarda, 1989, p. 133; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2 a ediz., Zurigo, 2006, n. 95 ad § 50, p. 635). Ne consegue che, se il debitore dei contributi alimentari è inadempiente, la deduz io ne deve essere negata e, di conseguenza, si deve rinunciare alla loro imposiz io ne presso il creditore. Anche senza esigere in ogni caso la prova dell’effettivo versamento da parte del debitore, appare raccomandabile una verifica almeno nei casi, come il presente, in cui non vi è corrispondenza fra quanto dichiarato dal creditore e quanto chiesto in deduz io ne dal debitore. 2.4. L’autorità di tassaz io ne ha basato la propria decis io ne sul fatto che il debitore dei contributi di mantenimento, c io è l’ex marito della ricorrente, ha chiesto in deduz io ne l’importo, che era obbligato a versare in base alla convenz io ne sulle conseguenze accessorie del divorz io, e tale deduz io ne gli è stata riconosciuta. In effetti, in linea di princip io, il princip io di congruenza o di corrispondenza esigerebbe che tutte le prestaz io ni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestaz io ni che vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle prestaz io ni ammesse in deduz io ne presso il debitore deve corrispondere a quello delle prestaz io ni assoggettate all’imposta presso il creditore. Non è tuttavia indispensabile che l’imposiz io ne e la deduz io ne si verifichino nello stesso per io do fiscale, purché sia garantito che l’importo ammesso in deduz io ne in un per io do sia comunque assoggettato all’imposta in un per io do successivo (BVR 2005 p. 555 consid. 4.3.1). Il princip io di congruenza vale c io è solo in senso quantitativo e non anche temporale (Locher, op. cit., n. 39 ad art. 33 LIFD, p. 828). 2.5. Nel caso in esame, non è noto per quale rag io ne l’ex marito della ricorrente abbia versato un importo infer io re rispetto a quello che si era obbligato a pagare con la convenz io ne omologata dal pretore al momento del divorz io . Né risulta quali passi abbia fatto la contribuente per procedere all’incasso dei crediti che le spettavano. Si deve tuttavia ritenere che la motivaz io ne con cui l’autorità di tassaz io ne ha respinto il reclamo non sia sufficiente a giustificare l’assoggettamento dell’importo risultante dalla convenz io ne. Il fatto che ella vanti un credito nei confronti dell’ex marito non significa ancora che abbia beneficiato di tali somme di denaro nel per io do fiscale in quest io ne. Si giustifica quindi l’annullamento della decis io ne impugnata ed il rinv io degli atti all’autorità di tassaz io ne, perché si pronunci nuovamente sull’ammontare degli alimenti imponibili, dopo aver verificato l’ammontare effettivo dei versamenti dell’ex marito, eventualmente dopo avere interpellato quest’ultimo. 3. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. La decis io ne su reclamo del 14 febbra io 2007 è annullata e gli atti sono rinviati all’Uffic io di tassaz io ne per una nuova decis io ne, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :