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80.2007.27

Reddito attività dipendente: versamento destinato a finanziare riscatto cassa pensione, inclusione contributi sociali, deduzione contributi

Ticino · 2008-04-10 · Italiano TI
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Reddito attività dipendente: versamento destinato a finanziare riscatto cassa pensione, inclusione contributi sociali, deduzione contributi

Sachverhalt

Diritto

-;

-;

-;

-.

- municipiodi.

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 PI 1

E. 1.1 Deve anzitutto essere confermata la decis io ne impugnata, nella misura in cui ha considerato imponibile l’importo di fr. 4'054.55, costituito dai contributi sociali sulla prestaz io ne di fr. 75'000.– versata alla ricorrente per finanziare un riscatto nella previdenza profess io nale.

E. 1.2 Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, per io dici e unici. Gli articoli 18 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD precisano che sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestaz io ni straordinarie, provvig io ni, assegni, premi d’anzianità, gratificaz io ni, mance, tantièmes e altre prestaz io ni valutabili in denaro. Come ha spiegato il __________ nella sua lettera del 25 febbra io 2008 alla Camera di diritto tributar io, esso ha finanziato “a titolo volontar io ” i costi della cassa pens io ne relativi al pens io namento anticipato della contribuente. In tale contesto, “i contributi del datore di lavoro e del dipendente per l’AVS e l’AD sono sostenuti dal datore di lavoro”. Il datore di lavoro ha considerato tale prestaz io ne “parte integrante del salar io lordo determinante” e l’ha pertanto inserita nel certificato di salar io .

E. 1.3 È la stessa Costituz io ne federale ad affermare il princip io per cui l’assicuraz io ne vecchiaia, superstiti e invalidità (AVS) è finanziata con i contributi degli assicurati e che la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro (art. 112 cpv. 3 Cost.). Tutte le disposiz io ni che obbligano il datore di lavoro a contribuire in una misura determinata alla previdenza sociale dei lavoratori sono imperative (DTF 107 II 436 consid. 4). Il princip io della parità implica che il datore di lavoro sia obbligato, da un lato, a dedurre dallo stipend io i contributi sociali a carico del dipendente, per versarli all’assicuraz io ne competente, e, dall’altro, a versare un’uguale quota a suo carico. Si può pertanto distinguere fra stipend io lordo (quello dovuto al dipendente prima della deduz io ne dei contributi a carico del dipendente stesso), stipend io netto (quello dovuto al dipendente dopo deduz io ne di tutti i contributi sociali) e stipend io lordo-lordo (c io è la somma dello stipend io lordo e dei contributi a carico del datore di lavoro). Per i conti del datore di lavoro è solo quest’ultimo che è determinante, mentre per il dipendente è rilevante solo lo stipend io netto (Koller, commento a DTF 127 III 449, in AJP 2002 p. 590). Nei rapporti contrattuali fra datore di lavoro e dipendente, la regola è che si convenga uno stipend io lordo, con la conseguenza che il datore di lavoro deve sopportare i contributi a carico del datore di lavoro in aggiunta alla retribuz io ne convenuta; può per contro detrarre i contributi a carico del dipendente. Le parti sono però libere di pattuire una retribuz io ne al netto o addirittura al lordo-lordo; trattandosi di eccez io ni alla regola, l’onere della prova è a carico del dipendente, nel primo caso, e del datore di lavoro, nel secondo (Koller, loc. cit.).

E. 1.4 La pattuiz io ne di una retribuz io ne netta ha effetti solo fra le parti contraenti. Nei confronti delle casse di compensaz io ne competenti il datore di lavoro rimane in ogni caso debitore dei contributi sia del dipendente sia del datore di lavoro e la misura dei contributi si determina in ogni caso sullo stipend io lordo. Nel caso di pattuiz io ne di un salar io netto, le prestaz io ni del datore di lavoro risultanti dall’assunz io ne del pagamento del contributo dovuto dal salariato rientrano nel salar io determinante per il calcolo dei contributi stessi; ciò implica che si debba procedere alla convers io ne dello stipend io netto in valore lordo (art. 7 lett. p dell’Ordinanza sull’AVS [OAVS; RS 831.101]; cfr. anche Uffic io federale delle assicuraz io ni sociali, Direttive sul salar io determinante nell’AVS/AI e nelle IPG, stato 1° genna io 2006, n. 2079 ss.).

E. 1.5 La prestaz io ne di fr. 75'000.– del datore di lavoro alla contribuente, servita a finanziare il riscatto nella cassa pens io ne,  è stata evidentemente versata “al netto”. Trattandosi di un importo che era destinato a finanziare la previdenza profess io nale della dipendente, il datore di lavoro si è c io è preoccupato di far sì che esso non fosse diminuito per effetto della deduz io ne di contributi sociali. In tal modo, la retribuz io ne ha dovuto essere convertita in un importo lordo. Sebbene il calcolo non sia particolarmente chiaro, non essendo stato spiegato dal datore di lavoro come sia stata determinata la somma aggiuntiva di fr. 4'054.55, si deve ritenere che quest’ultima, sommata all’importo di fr. 75'000.– servito al finanziamento della previdenza, conduca alla determinaz io ne della retribuz io ne lorda. Lo stipend io lordo, come peraltro indicato sul certificato di salar io, comprende anche tale importo, che deve pertanto essere incluso nel reddito imponibile della contribuente.

E. 2 PI 2

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

E. 2.1 Altra quest io ne è quella della deduz io ne di tale importo dal reddito imponibile della contribuente, a titolo di contributi all’AVS/AI/AD.

E. 2.2 Secondo gli articoli 34 cpv. 1 lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD, sono dedotti dal reddito i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicuraz io ne vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituz io ni di previdenza profess io nale. I contributi deducibili dal reddito del contribuente sono evidentemente quelli a suo carico e non anche quelli che la legge pone a carico del datore di lavoro. Questi ultimi sono infatti dedotti, a titolo di spese aziendali, dal reddito dell’attività indipendente del datore di lavoro, se si tratta di una persona fisica (articoli 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD), o dal suo utile, se si tratta di una persona giuridica (articoli 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD).

E. 2.3 Che lo stipend io sia versato al netto o al lordo dei contributi sociali, come si è visto, in ogni caso la legge stabilisce la suddivis io ne a metà dei contributi sociali fra datore di lavoro e dipendente. Infatti, se il contratto di lavoro prevede che lo stipend io sia pagato al netto, gli effetti di questa pattuiz io ne si limitano ai rapporti fra i contraenti. Per calcolare i contributi sociali e l’imposta sul reddito, si dovrà convertire in un importo lordo la retribuz io ne netta convenuta; tale convers io ne è necessaria propr io per il fatto che metà dei contributi sono dovuti per legge dal dipendente. Ne consegue che i contributi sociali a carico del dipendente sono deducibili dal reddito di quest’ultimo anche se lo stipend io è versato al netto dei contributi. Deve essere ribadito che il calcolo proposto dal datore di lavoro della ricorrente è poco chiaro; inoltre, va sottolineato che il certificato di salar io si limita ad indicare quali contributi dedotti dall’intero stipend io del 2005 i soli contributi trattenuti dalle tre mensilità precedenti il pens io namento, tralasciando invece l’importo in discuss io ne. La deduz io ne dei fr. 4'054.55 può tuttavia essere ammessa.

E. 3 Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decis io ne su reclamo del 31 genna io 2007 è riformata nel senso che è ammessa la deduz io ne dell’importo di fr. 4'054.55, a titolo di contributi AVS/AI/AD.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 10.04.2008 80.2007.27 Tessin Camera di diritto tributario 10.04.2008 80.2007.27 Ticino Camera di diritto tributario 10.04.2008 80.2007.27

Reddito attività dipendente: versamento destinato a finanziare riscatto cassa pensione, inclusione contributi sociali, deduzione contributi

Incarto n. 80.2007.27 Lugano 10 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini Segretario F io renzo Gianinazzi Parti RI 1 contro RS 1 Oggetto ricorso del 9 febbra io 2007 contro la decis io ne del 31 genna io 2007 in materia di IC e IFD 2005. Fatti A. RI 1 è stata dipendente del __________ fino al marzo 2005, quando è stata pens io nata. Dal certificato di salar io si evince che nel 2005 le è stato versato uno stipend io lordo di fr. 99'543.–, comprensivo anche di un contributo di fr. 75'000.– versatole per il riscatto nella previdenza profess io nale. Al netto dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e della previdenza profess io nale, lo stipend io netto ammonta a         fr. 96'861.–. B. Notificandole la tassaz io ne IC/IFD 2005, con decis io ne del 15 novembre 2006, l’Uffic io di tassaz io ne di Mendris io commisurava il reddito imponibile della contribuente in fr. 52'900.– per l’IC ed in fr. 54'600.– per l’IFD. Aveva in particolar modo ammesso in deduz io ne il contributo di fr. 75'000.– versato per il riscatto nel 2° Pilastro. La contribuente impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 27 novembre 2006, contestando l’imposiz io ne dell’importo di fr. 4'054.55, che avrebbe dovuto essere considerato contributo sociale e non reddito imponibile. L’autorità di tassaz io ne respingeva il reclamo, con decis io ne del 31 genna io 2007, argomentando che “il salar io netto imponibile è quello figurante sul certificato di salar io ovvero fr. 96'861.–, già al netto dei contributi sociali pagati dalla contribuente”. Aggiungeva che i “contributi sociali a carico della banca per conto però della reclamante” costituivano reddito imponibile. C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 contesta nuovamente l’assoggettamento all’imposta dell’importo di fr. 4'054.55, costituito dai contributi sociali a carico del datore di lavoro. Tale importo è stato aggiunto allo stipend io del 2005, ma dovrebbe essere dedotto trattandosi di contributi sociali. Diritto 1. 1.1. Deve anzitutto essere confermata la decis io ne impugnata, nella misura in cui ha considerato imponibile l’importo di fr. 4'054.55, costituito dai contributi sociali sulla prestaz io ne di fr. 75'000.– versata alla ricorrente per finanziare un riscatto nella previdenza profess io nale. 1.2. Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, per io dici e unici. Gli articoli 18 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD precisano che sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestaz io ni straordinarie, provvig io ni, assegni, premi d’anzianità, gratificaz io ni, mance, tantièmes e altre prestaz io ni valutabili in denaro. Come ha spiegato il __________ nella sua lettera del 25 febbra io 2008 alla Camera di diritto tributar io, esso ha finanziato “a titolo volontar io ” i costi della cassa pens io ne relativi al pens io namento anticipato della contribuente. In tale contesto, “i contributi del datore di lavoro e del dipendente per l’AVS e l’AD sono sostenuti dal datore di lavoro”. Il datore di lavoro ha considerato tale prestaz io ne “parte integrante del salar io lordo determinante” e l’ha pertanto inserita nel certificato di salar io . 1.3. È la stessa Costituz io ne federale ad affermare il princip io per cui l’assicuraz io ne vecchiaia, superstiti e invalidità (AVS) è finanziata con i contributi degli assicurati e che la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro (art. 112 cpv. 3 Cost.). Tutte le disposiz io ni che obbligano il datore di lavoro a contribuire in una misura determinata alla previdenza sociale dei lavoratori sono imperative (DTF 107 II 436 consid. 4). Il princip io della parità implica che il datore di lavoro sia obbligato, da un lato, a dedurre dallo stipend io i contributi sociali a carico del dipendente, per versarli all’assicuraz io ne competente, e, dall’altro, a versare un’uguale quota a suo carico. Si può pertanto distinguere fra stipend io lordo (quello dovuto al dipendente prima della deduz io ne dei contributi a carico del dipendente stesso), stipend io netto (quello dovuto al dipendente dopo deduz io ne di tutti i contributi sociali) e stipend io lordo-lordo (c io è la somma dello stipend io lordo e dei contributi a carico del datore di lavoro). Per i conti del datore di lavoro è solo quest’ultimo che è determinante, mentre per il dipendente è rilevante solo lo stipend io netto (Koller, commento a DTF 127 III 449, in AJP 2002 p. 590). Nei rapporti contrattuali fra datore di lavoro e dipendente, la regola è che si convenga uno stipend io lordo, con la conseguenza che il datore di lavoro deve sopportare i contributi a carico del datore di lavoro in aggiunta alla retribuz io ne convenuta; può per contro detrarre i contributi a carico del dipendente. Le parti sono però libere di pattuire una retribuz io ne al netto o addirittura al lordo-lordo; trattandosi di eccez io ni alla regola, l’onere della prova è a carico del dipendente, nel primo caso, e del datore di lavoro, nel secondo (Koller, loc. cit.). 1.4. La pattuiz io ne di una retribuz io ne netta ha effetti solo fra le parti contraenti. Nei confronti delle casse di compensaz io ne competenti il datore di lavoro rimane in ogni caso debitore dei contributi sia del dipendente sia del datore di lavoro e la misura dei contributi si determina in ogni caso sullo stipend io lordo. Nel caso di pattuiz io ne di un salar io netto, le prestaz io ni del datore di lavoro risultanti dall’assunz io ne del pagamento del contributo dovuto dal salariato rientrano nel salar io determinante per il calcolo dei contributi stessi; ciò implica che si debba procedere alla convers io ne dello stipend io netto in valore lordo (art. 7 lett. p dell’Ordinanza sull’AVS [OAVS; RS 831.101]; cfr. anche Uffic io federale delle assicuraz io ni sociali, Direttive sul salar io determinante nell’AVS/AI e nelle IPG, stato 1° genna io 2006, n. 2079 ss.). 1.5. La prestaz io ne di fr. 75'000.– del datore di lavoro alla contribuente, servita a finanziare il riscatto nella cassa pens io ne,  è stata evidentemente versata “al netto”. Trattandosi di un importo che era destinato a finanziare la previdenza profess io nale della dipendente, il datore di lavoro si è c io è preoccupato di far sì che esso non fosse diminuito per effetto della deduz io ne di contributi sociali. In tal modo, la retribuz io ne ha dovuto essere convertita in un importo lordo. Sebbene il calcolo non sia particolarmente chiaro, non essendo stato spiegato dal datore di lavoro come sia stata determinata la somma aggiuntiva di fr. 4'054.55, si deve ritenere che quest’ultima, sommata all’importo di fr. 75'000.– servito al finanziamento della previdenza, conduca alla determinaz io ne della retribuz io ne lorda. Lo stipend io lordo, come peraltro indicato sul certificato di salar io, comprende anche tale importo, che deve pertanto essere incluso nel reddito imponibile della contribuente. 2. 2.1. Altra quest io ne è quella della deduz io ne di tale importo dal reddito imponibile della contribuente, a titolo di contributi all’AVS/AI/AD. 2.2. Secondo gli articoli 34 cpv. 1 lett. d LT e 33 cpv. 1 lett. d LIFD, sono dedotti dal reddito i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicuraz io ne vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituz io ni di previdenza profess io nale. I contributi deducibili dal reddito del contribuente sono evidentemente quelli a suo carico e non anche quelli che la legge pone a carico del datore di lavoro. Questi ultimi sono infatti dedotti, a titolo di spese aziendali, dal reddito dell’attività indipendente del datore di lavoro, se si tratta di una persona fisica (articoli 26 cpv. 1 LT e 27 cpv. 1 LIFD), o dal suo utile, se si tratta di una persona giuridica (articoli 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD). 2.3. Che lo stipend io sia versato al netto o al lordo dei contributi sociali, come si è visto, in ogni caso la legge stabilisce la suddivis io ne a metà dei contributi sociali fra datore di lavoro e dipendente. Infatti, se il contratto di lavoro prevede che lo stipend io sia pagato al netto, gli effetti di questa pattuiz io ne si limitano ai rapporti fra i contraenti. Per calcolare i contributi sociali e l’imposta sul reddito, si dovrà convertire in un importo lordo la retribuz io ne netta convenuta; tale convers io ne è necessaria propr io per il fatto che metà dei contributi sono dovuti per legge dal dipendente. Ne consegue che i contributi sociali a carico del dipendente sono deducibili dal reddito di quest’ultimo anche se lo stipend io è versato al netto dei contributi. Deve essere ribadito che il calcolo proposto dal datore di lavoro della ricorrente è poco chiaro; inoltre, va sottolineato che il certificato di salar io si limita ad indicare quali contributi dedotti dall’intero stipend io del 2005 i soli contributi trattenuti dalle tre mensilità precedenti il pens io namento, tralasciando invece l’importo in discuss io ne. La deduz io ne dei fr. 4'054.55 può tuttavia essere ammessa. 3. Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decis io ne su reclamo del 31 genna io 2007 è riformata nel senso che è ammessa la deduz io ne dell’importo di fr. 4'054.55, a titolo di contributi AVS/AI/AD.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :