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80.2007.25

Assoggettamento illimitato: domicilio, sussistenza fino ad acquisto nuovo domicilio, prova partenza all'estero

Ticino · 2008-02-26 · Italiano TI
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Assoggettamento illimitato: domicilio, sussistenza fino ad acquisto nuovo domicilio, prova partenza all'estero

Sachverhalt

Diritto

-;

-;

-;

-.

- municipiodi.

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 PI 1

E. 2 PI 2

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

E. 20 settembre 2006, l’Uffic io di tassaz io ne di Locarno ha inviato alla contribuente un formular io per la dichiaraz io ne d’imposta 2003, attribuendole un termine fino al 30 ottobre 2006 per inoltrarlo compilato. La contribuente ha inoltrato la dichiaraz io ne fiscale 2003 in data 18 ottobre 2006, dichiarando redditi del lavoro per fr. 2'342.– e redditi della sostanza per fr. 17'175.–. C. Con decis io ne del 15 novembre 2006, l’Uffic io di tassaz io ne di Locarno ha notificato a RI 1 la tassaz io ne IC/IFD 2003. Oltre al reddito del lavoro di fr. 2'153.–, ha aggiunto un reddito dell’attività indipendente di fr. 62'597.– e “altri redditi” per           fr. 500.–. Il reddito imponibile è stato così determinato in            fr. 60'700.– per l’IC ed in fr. 61'000.– per l’IFD. Nella motivaz io ne della decis io ne, l’autorità di tassaz io ne ha spiegato di avere aggiunto il reddito dell’attività indipendente “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale”. D. La contribuente ha impugnato la suddetta decis io ne, con reclamo del 15 dicembre 2006, contestando di essere stata assoggettata illimitatamente all’imposta nel Canton Ticino fra il 1° aprile 2003 e la fine di lugl io del

2004. Ha allegato una dichiaraz io ne dell’Uffic io controllo abitanti del Comune di Locarno, che conferma la sua partenza per __________ il 1° aprile 2003 e il suo rientro dal Brasile il 1° agosto 2004. E. Con decis io ne dell’8 genna io 2007, l’Uffic io di tassaz io ne ha respinto il reclamo della contribuente, argomentando che “la dichiaraz io ne dell’uffic io controllo abitanti di Locarno che attesta la partenza della contribuente per __________ AG il 1.4.2003 è frutto di un malinteso ed è superata dai fatti”. Facendo poi riferimento alla decis io ne dell’autorità argoviese, l’Uffic io di tassaz io ne ha ribadito che la contribuente è rimasta assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino per tutto il 2003. F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 contesta nuovamente di essere stata assoggettata all’imposta nel Canton Ticino dopo il 30 marzo 2003. Afferma di essersi recata all’estero “per un per io do indeterminato” e di essere rientrata a Locarno il 1° agosto 2004. Durante l’assenza all’estero, avrebbe “usufruito di appogg io privato”. Diritto 1. 1 .1. Il diritto tributario svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il domicil io fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa. Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 4 cpv. 1 lett. a LT). 1.2. Per ammettere un trasferimento di domicil io, non è sufficiente che siano sc io lti i legami con l’ultimo domicil io; è invece determinante che sia costituito un nuovo domicil io, alla luce dell’insieme delle circostanze. Sebbene la legge federale sull’imposta federale diretta (come pure la legge tributaria cantonale) – diversamente dal decreto federale in vigore fino alla fine del 1994 – non faccia più rinv io al codice civile (articoli 23-26 CC) per definire il domicil io fiscale, il contenuto giuridico di tale noz io ne è tuttavia rimasto immutato. Come in precedenza, nessuno può pertanto avere il domicil io in più di un luogo; inoltre, il domicil io costituito sussiste fino all’acquisto di uno nuovo. Non è di conseguenza determinante quando il contribuente abbia annunciato la propria partenza dall’ultimo domicil io o lo abbia lasciato. Se parte per l’estero, è tenuto a pagare l’imposta federale diretta (e per il diritto cantonale, l’imposta cantonale) finché non apporti la prova di aver costituito un nuovo domicil io all’estero (sentenza del Tribunale federale n. 2A.388/1998 del 3 magg io 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001; 2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131). 2. 2.1. Nella fattispecie, è incontestato che la ricorrente abbia avuto il propr io domicil io civile e fiscale a __________ fino al 31 marzo 2003. A partire dal 1° aprile 2003, ha tuttavia annunciato la partenza per __________ (AG), suo comune di origine. Alla luce delle informaz io ni ricevute dalla stessa contribuente, l’Uffic io controllo abitanti di __________ ha provveduto ad inviare gli atti al Comune di __________. Le autorità di quest’ultimo comune hanno allora iniziato la procedura di tassaz io ne della contribuente, la quale ha compilato ed inoltrato regolarmente la dichiaraz io ne fiscale. Dopo l’intimaz io ne della decis io ne di tassaz io ne, ha tuttavia contestato l’assoggettamento illimitato nel Canton Argovia. Nella procedura di reclamo, il rappresentante della contribuente ha negato che quest’ultima avesse disdetto la sua abitaz io ne di Locarno per partenza per l’estero. Sulla base delle affermaz io ni del rappresentante della contribuente, l’autorità fiscale argoviese ha concluso che il Comune di __________ ha commesso un errore, annunciando la sua partenza, essendosi trattato solo di una dimora di breve durata all’estero (9 mesi); inoltre, la contribuente non ha costituito un domicil io all’estero né vi ha pagato le imposte. 2.2. Applicando la giurisprudenza del Tribunale federale, è chiaro che la decis io ne impugnata deve essere confermata. In nessun modo la ricorrente ha comprovato di aver costituito un domicil io all’estero, limitandosi per contro ad affermare laconicamente di essere partita per l’estero “per un tempo indeterminato”. Ha sì dimostrato, mediante l’esibiz io ne dei visti sul suo passaporto, frequenti viaggi in __________ e a __________ nel corso del 2002 e del 2003, ma ciò non è certo sufficiente per provare di avere costituito un domicil io in uno di questi Stati. Fra l’altro, non può essere certamente trascurata la circostanza che, durante il per io do che avrebbe trascorso al suo nuovo domicil io estero, ella ha mantenuto l’appartamento di __________, al cui indirizzo ha continuato a ricevere per esemp io gli estratti dei conti bancari e le attestaz io ni dei debiti (cfr. la documentaz io ne agli atti). D’altronde, la contestaz io ne della ricorrente si fonda esclusivamente sulla dichiaraz io ne dell’Uffic io controllo abitanti del Comune di Locarno, secondo la quale ella è partita per __________ (AG) il 1° aprile 2003 ed è rientrata a Locarno dal Brasile il 1° agosto 2004. Ma, come si è già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale ha sempre attribuito un rilievo estremamente limitato agli aspetti formali ed in particolar modo al domicil io politico: secondo l’Alta Corte, il deposito dei documenti e l’eserciz io dei diritti politici, non diversamente dalle altre relaz io ni che concernono la persona assoggettata all’imposta, costituiscono semplici indizi per la determinaz io ne del domicil io fiscale (DTF 132 I 29 consid. 4.1). 2.3. La tesi della ricorrente desta perplessità anche dal punto di vista della buona fede. Dapprima la contribuente ha annunciato all’autorità comunale la propria partenza per il Comune di origine; poi, ricevuto il formular io per la dichiaraz io ne fiscale del Canton Argovia, lo ha compilato e inoltrato senza alcuna obiez io ne; solo dopo aver ricevuto la decis io ne di tassaz io ne ha contestato l’assoggettamento illimitato in quel cantone. A questo punto, una sequenza simile si è riprodotta nei rapporti con l’autorità ticinese: ricevuta la comunicaz io ne del Comune di __________, l’Uffic io di tassaz io ne di __________ le ha inviato il formular io per la dichiaraz io ne fiscale, che ella ha prontamente compilato ed inoltrato; ricevuta la tassaz io ne, ha contestato l’assoggettamento all’imposta, sostenendo di essere stata all’estero. Se si considera il fatto che la ricorrente non ha mai spiegato in quale Stato estero avrebbe avuto il domicil io nel per io do litig io so, il suo atteggiamento sembra indicare la sola preoccupaz io ne di non pagare le imposte in nessun luogo. 3. La decis io ne contestata deve conseguentemente essere confermata. Per quanto attiene agli elementi imponibili, né nel reclamo né nel ricorso la contribuente ha sollevato alcuna contestaz io ne, sebbene l’autorità di tassaz io ne abbia aggiunto dei fattori ulter io ri rispetto a quelli dichiarati. Anche a tale riguardo, l’Uffic io di tassaz io ne si è tuttavia fondato sulle informaz io ni ricevute dall’autorità fiscale del Canton __________, che aveva accertato che nel per io do fra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2003 la contribuente aveva incassato un importo di fr. 105'749.–. Richiesta di fornire informaz io ni in merito a “__________”, da cui provenivano i versamenti sul suo conto bancar io, la contribuente si è limitata a sostenere che si trattava di una persona che l’aveva sostenuta, ma si è rifiutata di fornire altre spiegaz io ni, argomentando che “Herr __________” avrebbe preteso “discrez io ne”. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    680 .– sono a carico della ricorrente.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 26.02.2008 80.2007.25 Tessin Camera di diritto tributario 26.02.2008 80.2007.25 Ticino Camera di diritto tributario 26.02.2008 80.2007.25

Assoggettamento illimitato: domicilio, sussistenza fino ad acquisto nuovo domicilio, prova partenza all'estero

Incarto n. 80.2007.25 Lugano 26 febbraio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 7 febbra io 2007 contro la decis io ne dell’8 genna io 2007 in materia di IC e IFD 2003. Fatti A. Nel corso del mese di marzo del 2003, RI 1 ha notificato la propria partenza da Locarno per __________ (AG) per il 1° aprile 2003. L’Uffic io controllo abitanti del Comune di Locarno ha allora provveduto all’inv io degli atti al Comune di __________. Con scritto dell’8 novembre 2005, l’Uffic io di tassaz io ne del Comune di Seon si è rivolto all’Uffic io di tassaz io ne di Locarno, inviandogli copia di una decis io ne, con la quale la commiss io ne in materia di imposte del Canton Argovia aveva accolto un reclamo della contribuente e riconosciuto che quest’ultima non aveva mai trasferito il propr io domicil io in quel Cantone. Nella decis io ne in quest io ne, si affermava anche che la contribuente era rimasta assoggettata illimitamente nel Canton Ticino. Alla luce di tale decis io ne, l’Uffic io di tassaz io ne del Comune di __________ ha invitato l’autorità di tassaz io ne di Locarno ad assoggettare all’imposta la contribuente per l’intero per io do fiscale 2003. Nella stessa lettera, ha anche informato l’autorità ticinese che la contribuente ha incassato nel per io do fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2003 un importo di fr. 105'749.– da tale “__________”. B. Il 20 settembre 2006, l’Uffic io di tassaz io ne di Locarno ha inviato alla contribuente un formular io per la dichiaraz io ne d’imposta 2003, attribuendole un termine fino al 30 ottobre 2006 per inoltrarlo compilato. La contribuente ha inoltrato la dichiaraz io ne fiscale 2003 in data 18 ottobre 2006, dichiarando redditi del lavoro per fr. 2'342.– e redditi della sostanza per fr. 17'175.–. C. Con decis io ne del 15 novembre 2006, l’Uffic io di tassaz io ne di Locarno ha notificato a RI 1 la tassaz io ne IC/IFD 2003. Oltre al reddito del lavoro di fr. 2'153.–, ha aggiunto un reddito dell’attività indipendente di fr. 62'597.– e “altri redditi” per           fr. 500.–. Il reddito imponibile è stato così determinato in            fr. 60'700.– per l’IC ed in fr. 61'000.– per l’IFD. Nella motivaz io ne della decis io ne, l’autorità di tassaz io ne ha spiegato di avere aggiunto il reddito dell’attività indipendente “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale”. D. La contribuente ha impugnato la suddetta decis io ne, con reclamo del 15 dicembre 2006, contestando di essere stata assoggettata illimitatamente all’imposta nel Canton Ticino fra il 1° aprile 2003 e la fine di lugl io del

2004. Ha allegato una dichiaraz io ne dell’Uffic io controllo abitanti del Comune di Locarno, che conferma la sua partenza per __________ il 1° aprile 2003 e il suo rientro dal Brasile il 1° agosto 2004. E. Con decis io ne dell’8 genna io 2007, l’Uffic io di tassaz io ne ha respinto il reclamo della contribuente, argomentando che “la dichiaraz io ne dell’uffic io controllo abitanti di Locarno che attesta la partenza della contribuente per __________ AG il 1.4.2003 è frutto di un malinteso ed è superata dai fatti”. Facendo poi riferimento alla decis io ne dell’autorità argoviese, l’Uffic io di tassaz io ne ha ribadito che la contribuente è rimasta assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino per tutto il 2003. F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 contesta nuovamente di essere stata assoggettata all’imposta nel Canton Ticino dopo il 30 marzo 2003. Afferma di essersi recata all’estero “per un per io do indeterminato” e di essere rientrata a Locarno il 1° agosto 2004. Durante l’assenza all’estero, avrebbe “usufruito di appogg io privato”. Diritto 1. 1 .1. Il diritto tributario svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il domicil io fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa. Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 4 cpv. 1 lett. a LT). 1.2. Per ammettere un trasferimento di domicil io, non è sufficiente che siano sc io lti i legami con l’ultimo domicil io; è invece determinante che sia costituito un nuovo domicil io, alla luce dell’insieme delle circostanze. Sebbene la legge federale sull’imposta federale diretta (come pure la legge tributaria cantonale) – diversamente dal decreto federale in vigore fino alla fine del 1994 – non faccia più rinv io al codice civile (articoli 23-26 CC) per definire il domicil io fiscale, il contenuto giuridico di tale noz io ne è tuttavia rimasto immutato. Come in precedenza, nessuno può pertanto avere il domicil io in più di un luogo; inoltre, il domicil io costituito sussiste fino all’acquisto di uno nuovo. Non è di conseguenza determinante quando il contribuente abbia annunciato la propria partenza dall’ultimo domicil io o lo abbia lasciato. Se parte per l’estero, è tenuto a pagare l’imposta federale diretta (e per il diritto cantonale, l’imposta cantonale) finché non apporti la prova di aver costituito un nuovo domicil io all’estero (sentenza del Tribunale federale n. 2A.388/1998 del 3 magg io 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001; 2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131). 2. 2.1. Nella fattispecie, è incontestato che la ricorrente abbia avuto il propr io domicil io civile e fiscale a __________ fino al 31 marzo 2003. A partire dal 1° aprile 2003, ha tuttavia annunciato la partenza per __________ (AG), suo comune di origine. Alla luce delle informaz io ni ricevute dalla stessa contribuente, l’Uffic io controllo abitanti di __________ ha provveduto ad inviare gli atti al Comune di __________. Le autorità di quest’ultimo comune hanno allora iniziato la procedura di tassaz io ne della contribuente, la quale ha compilato ed inoltrato regolarmente la dichiaraz io ne fiscale. Dopo l’intimaz io ne della decis io ne di tassaz io ne, ha tuttavia contestato l’assoggettamento illimitato nel Canton Argovia. Nella procedura di reclamo, il rappresentante della contribuente ha negato che quest’ultima avesse disdetto la sua abitaz io ne di Locarno per partenza per l’estero. Sulla base delle affermaz io ni del rappresentante della contribuente, l’autorità fiscale argoviese ha concluso che il Comune di __________ ha commesso un errore, annunciando la sua partenza, essendosi trattato solo di una dimora di breve durata all’estero (9 mesi); inoltre, la contribuente non ha costituito un domicil io all’estero né vi ha pagato le imposte. 2.2. Applicando la giurisprudenza del Tribunale federale, è chiaro che la decis io ne impugnata deve essere confermata. In nessun modo la ricorrente ha comprovato di aver costituito un domicil io all’estero, limitandosi per contro ad affermare laconicamente di essere partita per l’estero “per un tempo indeterminato”. Ha sì dimostrato, mediante l’esibiz io ne dei visti sul suo passaporto, frequenti viaggi in __________ e a __________ nel corso del 2002 e del 2003, ma ciò non è certo sufficiente per provare di avere costituito un domicil io in uno di questi Stati. Fra l’altro, non può essere certamente trascurata la circostanza che, durante il per io do che avrebbe trascorso al suo nuovo domicil io estero, ella ha mantenuto l’appartamento di __________, al cui indirizzo ha continuato a ricevere per esemp io gli estratti dei conti bancari e le attestaz io ni dei debiti (cfr. la documentaz io ne agli atti). D’altronde, la contestaz io ne della ricorrente si fonda esclusivamente sulla dichiaraz io ne dell’Uffic io controllo abitanti del Comune di Locarno, secondo la quale ella è partita per __________ (AG) il 1° aprile 2003 ed è rientrata a Locarno dal Brasile il 1° agosto 2004. Ma, come si è già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale ha sempre attribuito un rilievo estremamente limitato agli aspetti formali ed in particolar modo al domicil io politico: secondo l’Alta Corte, il deposito dei documenti e l’eserciz io dei diritti politici, non diversamente dalle altre relaz io ni che concernono la persona assoggettata all’imposta, costituiscono semplici indizi per la determinaz io ne del domicil io fiscale (DTF 132 I 29 consid. 4.1). 2.3. La tesi della ricorrente desta perplessità anche dal punto di vista della buona fede. Dapprima la contribuente ha annunciato all’autorità comunale la propria partenza per il Comune di origine; poi, ricevuto il formular io per la dichiaraz io ne fiscale del Canton Argovia, lo ha compilato e inoltrato senza alcuna obiez io ne; solo dopo aver ricevuto la decis io ne di tassaz io ne ha contestato l’assoggettamento illimitato in quel cantone. A questo punto, una sequenza simile si è riprodotta nei rapporti con l’autorità ticinese: ricevuta la comunicaz io ne del Comune di __________, l’Uffic io di tassaz io ne di __________ le ha inviato il formular io per la dichiaraz io ne fiscale, che ella ha prontamente compilato ed inoltrato; ricevuta la tassaz io ne, ha contestato l’assoggettamento all’imposta, sostenendo di essere stata all’estero. Se si considera il fatto che la ricorrente non ha mai spiegato in quale Stato estero avrebbe avuto il domicil io nel per io do litig io so, il suo atteggiamento sembra indicare la sola preoccupaz io ne di non pagare le imposte in nessun luogo. 3. La decis io ne contestata deve conseguentemente essere confermata. Per quanto attiene agli elementi imponibili, né nel reclamo né nel ricorso la contribuente ha sollevato alcuna contestaz io ne, sebbene l’autorità di tassaz io ne abbia aggiunto dei fattori ulter io ri rispetto a quelli dichiarati. Anche a tale riguardo, l’Uffic io di tassaz io ne si è tuttavia fondato sulle informaz io ni ricevute dall’autorità fiscale del Canton __________, che aveva accertato che nel per io do fra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2003 la contribuente aveva incassato un importo di fr. 105'749.–. Richiesta di fornire informaz io ni in merito a “__________”, da cui provenivano i versamenti sul suo conto bancar io, la contribuente si è limitata a sostenere che si trattava di una persona che l’aveva sostenuta, ma si è rifiutata di fornire altre spiegaz io ni, argomentando che “Herr __________” avrebbe preteso “discrez io ne”. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    680 .– sono a carico della ricorrente.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :