Redditi esenti: guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco, non vincite a casinò stranieri
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Tessin Camera di diritto tributario 25.03.2008 80.2007.183 Tessin Camera di diritto tributario 25.03.2008 80.2007.183 Ticino Camera di diritto tributario 25.03.2008 80.2007.183
Redditi esenti: guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco, non vincite a casinò stranieri
Incarti n. 80.2007.172 80.2007.183 Lugano 25 marzo 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto · ricorso del 5 dicembre 2007 contro la decis io ne del 7 novembre 2007 in materia di IC e IFD 2004; · ricorso del 24 dicembre 2007 contro la decis io ne del 28 novembre 2007 in materia di IC e IFD 2005. Fatti
- RI 1 è maestro conducente;
- nella dichiaraz io ne fiscale 2004 ha indicato di avere subìto una perdita aziendale di fr. 20’110.–;
- convocato dall’Uffic io di tassaz io ne di Mendris io ad un’audiz io ne il 4 settembre 2007, l’autorità lo ha avvertito che dal calcolo del dispend io risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria;
- il contribuente ha spiegato di avere “vinto diverse somme al Casinò di Camp io ne”, ma di non essere in grado di comprovarlo, non essendogli stata rilasciata alcuna attestaz io ne circa le vincite;
- notificandogli la tassaz io ne IC/IFD 2004, con decis io ne del 19 settembre 2007, l’Uffic io di tassaz io ne ha commisurato il reddito imponibile in fr. 22'900.– per l’IC ed in fr. 25'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 220'000.–;
- in particolare, l’autorità di tassaz io ne ha negato la deduz io ne della perdita aziendale ed ha imposto “altri redditi” per fr. 25'000.–;
- il contribuente ha interposto reclamo contro questa decis io ne, in data 18 ottobre 2007, ribadendo di essersi mantenuto con i guadagni del g io co, esenti d’imposta, e di non avere avuto altri redditi profess io nali all’infuori di quelli dichiarati;
- l’Uffic io di tassaz io ne ha respinto in reclamo con decis io ne del 7 novembre 2007, argomentando che spetta al contribuente l’onere di provare di aver potuto sopperire alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza;
- nella fattispecie, secondo l’autorità di tassaz io ne, la “vaga affermaz io ne secondo la quale il dispend io famigliare è coperto da vincite al casinò” era temeraria e non fiscalmente accertabile, sicché il reclamo doveva essere respinto;
- nella dichiaraz io ne fiscale 2005, il contribuente ha invece indicato di avere subito una perdita di fr. 20'563.–;
- notificandogli la tassaz io ne IC/IFD 2005, con decis io ne del 3 ottobre 2007, l’Uffic io di tassaz io ne ha commisurato il reddito imponibile in fr. 1'600.– per l’IC ed in fr. 4'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 370'000.–;
- un reclamo del contribuente è stato respinto con decis io ne del 28 novembre 2007;
- con due tempestivi ricorsi, RI 1 impugna le decis io ni su reclamo dell’Uffic io di tassaz io ne, ribadendo di avere conseguito delle vincite al Casinò di Camp io ne, che gli hanno consentito di mantenersi nonostante le perdite subite con l’attivi-tà di maestro conducente;
- nella tassaz io ne per il per io do fiscale 2005, contesta anche il valore locativo attribuito alla sua abitaz io ne;
- nelle sue osservaz io ni del 18 febbra io 2008, la Divis io ne delle contribuz io ni ha proposto di dichiarare irricevibile il ricorso per il per io do fiscale 2005, non avendo il ricorrente un interesse attuale degno di protez io ne a contestare un’imposta pari a zero. Diritto
- per quanto attiene all’imposta sul reddito del per io do 2005, va effettivamente confermato quanto proposto dalla Divis io ne delle contribuz io ni nelle sue osservaz io ni al ricorso;
- infatti, oggetto di un reclamo in materia fiscale possono essere unicamente quest io ni giuridiche attuali, le cui conseguenze gravano sul contribuente;
- quest io ni giuridiche astratte, che non presentano alcuna relaz io ne con il per io do di tassaz io ne in discuss io ne, ma che avranno conseguenze solo in seguito, non presentano interesse degno di tutela giuridica (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III parte, 2 a ediz., Basilea 1992, n. 14 all'art. 99 DIFD, p. 224);
- l’imposta sul reddito dovuta per il per io do 2005 ammonta, secondo la decis io ne su reclamo impugnata, a zero franchi, sicché è evidente che il contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decis io ne della Camera sul reddito di tale per io do fiscale;
- quanto al per io do fiscale 2004, si tratta invece di verificare se l’autorità di tassaz io ne abbia operato correttamente, negando la deduz io ne della perdita relativa all’attività aziendale e presumendo il conseguimento di “altri redditi” per fr. 25'000.–;
- nella procedura fiscale vige la massima ufficiale: l’autorità di tassaz io ne può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicaz io ni del contribuente e determinare l’im-posta (cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185);
- in applicaz io ne analogica del princip io previsto dall’art. 8 CC, l’onere probator io è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8);
- all’interno della collaboraz io ne che il contribuente deve prestare per consentire una tassaz io ne esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr., al proposito, Zwei fe l, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2 a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726): l ’onere probator io deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in v io laz io ne dei propri obblighi, la collaboraz io ne, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435);
- secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassaz io ne esegue la tassaz io ne d’uffic io, in base a una valutaz io ne coscienz io sa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
- l’autorità può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evolu-zione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
- una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta, il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’invers io ne dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta;
- nella fattispecie, l’autorità di tassaz io ne ha negato la deduz io ne della perdita dichiarata dal contribuente, ritenendo non attendibili le indicaz io ni fornite da quest’ultimo in merito alla sua attività indipendente;
- in effetti, che i conti presentati dal ricorrente non si possano considerare affidabili è evidente: basti pensare al fatto che vi si elencano uscite per ben fr. 20'770.85, a fronte di entrate per soli fr. 660.–;
- a parte il fatto che fra le uscite figurano spese private (in particolare i premi dell’assicurazione contro le malattie, per fr. 4'930.90), anche i pretesi costi legati all’attività aziendale sono palesemente sproporzionati alla cifra d’affari: basti pensare ai 3'900.– franchi per l’automobile (riferiti ad una percorrenza di ben 6'500 chilometri, riferita a lezioni pratiche di guida per un totale di fr. 225.–) o alle spese postali e telefoniche per ben fr. 2'023.15;
- l’impressione che si ricava dalla lettura del conto economico del ricorrente è che egli abbia effettivamente cessato l’attività indipendente, tanto è vero che nel periodo successivo non vi è più alcuna entrata;
- comunque, il suddetto conto economico solleva un problema ai fini della commisurazione del reddito imponibile del contribuente: quest’ultimo ha sostenuto spese per oltre 20'000 franchi, prima ancora di considerare quelle legate al suo sostentamento personale, senza avere dichiarato alcuna altra entrata;
- in simili circostanze, al contribuente incombe l’obbligo di provare come abbia fatto fronte alle suddette spese, considerando anche la circostanza che non risulta avere consumato sostanza (la sostanza privata è solo leggermente scesa da fr. 2'452.– a fr. 2'151.–) ed ha addirittura ridotto i propri debiti privati (da fr. 86'546.– a fr. 78'120.–);
- a tale proposito, il contribuente ha sostenuto di avere conseguito delle vincite – non quantificate né comprovate – al Casinò di Campione d’Italia;
- i soli mezzi di prova prodotti dal ricorrente a tale riguardo sono costituiti da una dichiaraz io ne della casa da g io co, che attesta che egli è entrato nella casa da g io co 74 volte nel corso del 2004, e dei buoni per ingressi gratuiti alle slot machines dello stesso casinò;
- ciò non basta certamente a documentare le pretese vincite, che come detto non sono neppure state quantificate dal ricorrente;
- a questo proposito, non è neppure condivisibile l’affermazione del ricorrente, secondo cui i guadagni conseguiti presso il casinò di Campione non dovrebbero essere dichiarati, essendo esenti dall’imposta sul reddito secondo l’art. 23 lett. i LT;
- infatti, secondo gli articoli 22 lett. e LT e 23 lett. e LIFD, sono soggetti all’imposta sul reddito i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe;
- dall’interpretazione dei termini “manifestazioni analoghe” discende che i guadagni conseguiti nelle case da gioco sono a loro volta imponibili (cfr. sentenza del Tribunale federale del 31 maggio 2002 n. 2A.50/2002 consid. 2.2);
- dopo l’entrata in vigore degli articoli 23 lett. i LT e 24 lett. i LIFD, che dal 1° aprile 2000 esentano i guadagni dei giochi d’azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco, si è posto il problema se tale esenzione si estenda anche alle vincite ottenute nei casinò stranieri, che non sono chiaramente disciplinati dalla legge federale sulle case da gioco;
- l’interpretazione letterale esclude tale estensione (Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea, 2001, n. 56 ad art. 24 LIFD, p. 624; Paschoud, Survol des récentes modifications [1998/99] du droit fédéral concernant les impôts directs, RDAF 56/2000 II, p. 5; di diverso avviso: Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Basilea, 2000, n. 33 ad art. 24 LIFD, p. 282; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di ], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 46 ad art. 24 LIFD, p. 432);
- la discriminazione delle vincite nelle case da gioco straniere rispetto a quelle svizzere troverebbe la sua giustificazione nel fatto che il gettito della tassa cui sono soggetti i casinò svizzeri è impiegato per coprire il contributo federale all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cfr. art. 106 cpv. 3 Cost.), cosa che evidentemente non vale per le case da gioco situate all’estero (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 99 ad art. 24 LIFD, p. 363);
- il contribuente era dunque tenuto a dichiarare le vincite conseguite al Casinò di Campione, a prescindere dal fatto che la direzione della casa da gioco non gli abbia rilasciato un’attestazione in tal senso;
- indipendentemente dall’assoggettamento fiscale delle vincite in questione, egli non è comunque stato in grado di comprovare il fatto di aver potuto beneficiare di tali entrate per far fronte alle spese esposte nel conto economico della sua ditta ed a quelle per il proprio sostentamento personale;
- a questo riguardo, la valutazione del suo fabbisogno finanziario, effettuata dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, appare addirittura prudenziale, giacché l’importo di fr. 25'000.– supera di poco i costi indicati nel conto economico (che da soli superano già 20'000 franchi);
- la quantificazione del reddito del contribuente deve pertanto essere confermata, sebbene la decis io ne impugnata non sia tecnicamente una tassaz io ne d’uffic io secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
- la rinuncia alla tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, non esclude infatti di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (sentenza del TF del 22 febbraio 2006 n. 2A.561/2005);
- non avendo il contribuente apportato la prova della provenienza dei mezzi serviti al proprio sostentamento personale ed alle altre spese fatte valere, l’autorità di tassazione non poteva che presumere l’esistenza di redditi non dichiarati;
- la decisione relativa alla tassazione per il periodo fiscale 2004 deve allora essere confermata. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso in materia di IC/IFD 2004 è irricevibile . 1.2. Il ricorso in materia di IC/IFD 2005 è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580 .– sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:
- municipio di. terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :