Deduzioni: debiti, creditore residente all'estero, condizioni, reddito d'altra fonte
Sachverhalt
Diritto
-;
-;
-;
-.
- municipiodi.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: Il segretario:
Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 giugno 2007 l’Ispettorato fiscale rassegnava all’Ufficio di tassazione il proprio rapporto di revisione. Per quanto attiene all’ammortamento del debito, osservava che il contribuente aveva spiegato di avere ricevuto un prestito da parenti residenti in Italia, ma che non era in grado di produrre un contratto di prestito né pagava interessi. Non era inoltre in condizione di poter giustificare il conto di provenienza né l’accredito bancario, essendo l’importo in questione stato portato “gradatamente” in Svizzera in contanti. Li avrebbe poi conservati in cassaforte fino al momento di portarli tutti in banca. C. Notificando ai contribuenti la tassaz io ne IC/IFD 2004, con decis io ne del 12 lugl io 2007, l’Uffic io di tassaz io ne aggiungeva ai redditi dichiarati un importo di fr. 220'000.–, a titolo di “altri redditi”. Nell’allegata motivaz io ne spiegava trattarsi di un’aggiunta stabilita per insufficienza di disponibilità finanziaria e rinviava al rapporto di revis io ne dell’Ispettorato fiscale. D. I contribuenti impugnavano la suddetta decis io ne, con reclamo del 19 lugl io 2007, contestando di avere mai percepito il reddito in discuss io ne ed impegnandosi a presentare in udienza la documentaz io ne riguardante la provenienza dei fondi utilizzati per il rimborso parziale del debito. All’udienza del 13 agosto 2007, l’autorità di tassazione ricordava ai reclamanti la documentazione minima per il riconoscimento dell’esistenza di un debito nei confronti di cittadini domiciliati all’estero e constatava che quanto finora prodotto non era sufficiente a comprovare il debito nei confronti delle tre sorelle residenti in Italia. In particolare, mancava documentazione bancaria che dimostrasse l’avvenuto trasferimento a favore dei reclamanti come pure il prelevamento del capitale da conti delle pretese creditrici. In un’ulteriore audizione del 9 ottobre 2007, i reclamanti producevano i contratti di prestito stipulati con le sorelle ed un estratto bancario del conto della sorella __________, che comprovava l’uscita dell’importo di € 15'000, avvenuta il 12 gennaio 2004. Essi ribadivano che il capitale era stato portato poco a poco in Svizzera. L’autorità di tassazione osservava che in tal caso avrebbe già dovuto essere dichiarato esistente alla fine del 2003. Alla domanda perché non avesse proceduto di volta in volta all’ammortamento del debito bancario, RI 1 rispondeva di avere tenuto il capitale in cassaforte nella speranza di poter guadagnare sul cambio. E. L’autorità di tassaz io ne respingeva il reclamo dei contribuenti con decis io ne del 7 novembre 2007. Premesso che i pretesi debiti nei confronti delle sorelle e dei cognati erano stati dichiarati solo dopo che l’autorità aveva chiesto loro spiegaz io ni in merito alla provenienza dei capitali serviti all’ammortamento del debito bancar io, l’Uffic io sottolineava che secondo la giurisprudenza compete al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del propr io creditore e che, quando si tratta di un cittadino domiciliato all’estero, i requisiti sono ancor più rigorosi. La documentaz io ne prodotta nella fattispecie non era ritenuta sufficiente, mancando in particolare documentaz io ne bancaria a comprova dell’uscita dei capitali dai conti dei creditori e dell’avvenuto camb io in franchi. F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio del reddito di fr. 220'000.– aggiunto dall’autorità di tassazione. Spiegato di aver voluto ridurre il proprio indebitamento a causa della diminuzione della cifra d’affari e delle conseguenti difficoltà nel pagare gli interessi, afferma di avere chiesto ed ottenuto un aiuto finanziario dalla sorella __________ e dai cognati __________ e __________. Argomenta poi di non essere in grado di produrre la documentazione bancaria del prestito di € 100'000 proveniente da quest’ultimo, essendo egli morto nel frattempo. G. All’udienza del 12 giugno 2008, il ricorrente ha confermato di aver deciso l’ammortamento del debito bancar io a causa della diminuz io ne del lavoro intervenuta nel 2004 e dei conseguenti problemi con il pagamento degli interessi. L’Uffic io di tassaz io ne ha ribadito che a suo avviso non sono sufficientemente comprovati i debiti nei confronti della sorella e dei cognati ed ha definito insolito che il contribuente abbia tenuto in cassaforte gli importi ricevuti anche per un anno. Degli altri argomenti si dirà in seguito, in quanto necessar io . Diritto 1. Nell’esame della dichiaraz io ne fiscale 2004, l’autorità di tassaz io ne ha rilevato che i contribuenti avevano ammortizzato un debito bancar io e ha chiesto loro spiegaz io ni in merito alla provenienza del capitale necessar io . Solo allora essi hanno sostenuto di avere acceso dei prestiti nei confronti di parenti residenti in Italia e, richiesti di megl io documentare tali debiti, hanno prodotto alcuni contratti di mutuo e dei documenti attestanti prelevamenti da conti bancari intestati a __________. Ritenendo insufficiente la documentaz io ne prodotta a comprova dell’esistenza del debito, l’autorità di tassaz io ne ha aggiunto al reddito imponibile dei ricorrenti un importo di fr. 220'000.– ed ha negato la deduz io ne dei debiti in quest io ne. 2. 2.1. In un caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduz io ne, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell'esistenza di tale debito. È pure giustificata l'imposiz io ne di un reddito d'altra fonte che tenga conto della sproporz io ne esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso per io do (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 lugl io 1999, in RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua decis io ne, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informaz io ni più precise e più complete, dando prova di un magg io re rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a). 2.2. In un altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrar io il rifiuto della Camera di diritto tributar io di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporz io ne fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discuss io ne, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiaraz io ne fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAT I-1999 n. 15t). 2.3. In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduz io ne dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduz io ne di tali debiti in applicaz io ne delle regole generali concernenti l’onere probator io ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato per io do (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbra io 2003, in RDAT II-2003 n.15t). 3. 3.1. Venendo al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Uffic io di tassaz io ne sia stato indotto ad ulter io ri accertamenti circa la loro situaz io ne patrimoniale, dopo avere constatato dalla dichiaraz io ne fiscale 2004 che essi avevano versato, il 5 genna io 2004, alla __________ un importo di fr. 230'328.75, per diminuire il debito nei confronti di tale istituto di credito. 3.2. Un primo elemento a supporto della tesi dell’autorità di tassaz io ne è propr io dato dal fatto che i contribuenti non avevano precedentemente dichiarato l’esistenza dei pretesi debiti nei confronti dei familiari residenti all’estero, ma lo hanno fatto solo dopo essere stati sollecitati a fornire spiegaz io ni in merito al menz io nato ammortamento del debito bancar io . 3.3. Va poi sottolineato che, in un primo momento, il contribuente aveva sostenuto che il prestito proveniva dal cognato, per poi includervi anche le sorelle; inoltre, nel rapporto dell’Ispettorato fiscale si dice che il contribuente non sarebbe stato in grado di produrre un contratto di prestito, mentre alle udienze che si sono tenute nell’ambito della procedura di reclamo egli ha prodotto alcuni documenti che rappresentano altrettanti contratti di mutuo e ricevute del pagamento in contanti di diversi importi di denaro, provenienti da __________, residente a __________ (BR). Le quattro scritture private in quest io ne attestano il prestito “in contanti” di un importo complessivo di € 100'000 fra il 29 genna io e il 10 dicembre 2003. Per quanto attiene alla prova del prelevamento di tale importo da conti bancari del preteso creditore, il contribuente ha sostenuto di non essere più in grado di fornirla a causa della sopravvenuta morte di quest’ultimo. 3.4. Dopo che, alle udienze svoltesi durante la procedura di reclamo, l’Uffic io di tassaz io ne ha insistito per poter disporre di documentaz io ne bancaria a comprova del prelevamento dei capitali dai conti dei pretesi creditori e del loro trasferimento ai ricorrenti, il contribuente ha infine prodotto un estratto conto al 31 genna io 2004, da cui risulta che da un conto bancar io presso l’istituto __________ intestato a __________, residente a __________ (CO), in data 12 genna io 2004 vi è stata un’uscita di € 15'000; tre ricevute bancarie del 1° aprile 2003, del 4 novembre 2003 e del 13 novembre 2003 documentano poi che, da un conto presso__________ di __________ (CO) intestato a __________, vi sono stati prelevamenti a contanti di complessivi € 24’770. 3.5. La dimostraz io ne dell’esistenza dei pretesi debiti nei confronti delle persone che avrebbero messo a disposiz io ne dei ricorrenti i capitali necessari per l’ammortamento del debito bancar io è estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il riconoscimento dei debiti stessi. La documentaz io ne prodotta è manifestamente insufficiente nella misura in cui si riferisce al preteso mutuo del cognato __________, in relaz io ne al quale si limita a quattro contratti/ricevute. A prescindere dalla scarsa verosimiglianza della tesi della consegna dell’importo di 100'000 euro in contanti, sia pure in quattro rate, manca ogni documento che attesti la provenienza di tale somma da conti bancari del preteso mutuante. La sopravvenuta morte del preteso mutuante non può evidentemente costituire un ostacolo, essendo gli eredi chiaramente in condiz io ne di poter accedere alla documentaz io ne del de cuius . Inoltre, come ha pertinentemente osservato l’autorità di tassaz io ne, è difficilmente comprensibile che il ricorrente, ricevuti i suddetti importi in contanti il 29 genna io, il 20 aprile, il 5 settembre e il 10 dicembre 2003, li abbia conservati in casa propria fino all’iniz io di genna io del 2004. La dichiarata intenz io ne di guadagnare sul camb io in franchi non appare giustificata se solo si pensa che, invece di questo guadagno eventuale, il contribuente avrebbe potuto conseguire degli interessi certi se avesse provvenuto al versamento su un conto bancar io oppure avrebbe potuto diminuire l’onere degli interessi passivi procedendo ad ammortamenti parziali del mutuo. Quanto poi al preteso prestito della sorella (€ 15'000) e di __________ (€ 24'770), esso sarebbe comprovato, oltre che dai contratti/ricevute, anche da documenti bancari che attestano il prelevamento di detti importi da conti intestati alle persone in quest io ne. Ciò non basta ancora tuttavia a dimostrare che gli importi usciti dai conti bancari in quest io ne siano pervenuti al contribuente né a che titolo. Fra l’altro, il prelevamento dei 15'000 euro da parte della sorella risulta avvenuto il 12 genna io 2004, quindi successivamente alla data del pretesto prestito in contanti al ricorrente (30 dicembre 2003) ed anche a quella dell’ammortamento del debito nei confronti della __________ (5 genna io 2004). 3.6. Da quanto precede discende la conclus io ne che i ricorrenti non sono stati in grado di comprovare la provenienza del capitale servito all’ammortamento del debito con l’istituto di credito di __________. Ciò implica, da un lato, che non possano essere riconosciuti i pretesi debiti nei confronti delle persone residenti in Italia, che avrebbero messo a loro disposiz io ne l’importo servito all’ammortamento in quest io ne, e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di fr. 220'000.–. 4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 3’100 .– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
E. 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 02.07.2008 80.2007.170 Tessin Camera di diritto tributario 02.07.2008 80.2007.170 Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2008 80.2007.170
Deduzioni: debiti, creditore residente all'estero, condizioni, reddito d'altra fonte
Incarto n. 80.2007.170 Lugano 2 luglio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario Fiorenzo Gianinazzi parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 4 dicembre 2007 contro la decisione del 7 novembre 2007 in materia di IC e IFD 2004. Fatti A. Nel periodo fiscale 2004 i coniugi RI 1 gestivano una stazione di servizio a __________. Nella dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti indicavano di avere percepito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 29'641.– il marito e di fr. 10'000.– la moglie. Esaminando la dichiarazione inoltrata, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio rilevava che un debito aziendale nei confronti della __________ era stato ammortizzato nella misura di circa fr. 180'000.– ed in particolar modo che il 5 gennaio 2004 vi era stato un versamento in contanti di fr. 230'328.75. Tale situazione rendeva palese una sproporzione fra i redditi dichiarati e le uscite documentate. L’Ufficio di tassazione si rivolgeva pertanto all’Ispettorato fiscale chiedendogli di procedere ad una verifica. B. Il 26 giugno 2007 l’Ispettorato fiscale rassegnava all’Ufficio di tassazione il proprio rapporto di revisione. Per quanto attiene all’ammortamento del debito, osservava che il contribuente aveva spiegato di avere ricevuto un prestito da parenti residenti in Italia, ma che non era in grado di produrre un contratto di prestito né pagava interessi. Non era inoltre in condizione di poter giustificare il conto di provenienza né l’accredito bancario, essendo l’importo in questione stato portato “gradatamente” in Svizzera in contanti. Li avrebbe poi conservati in cassaforte fino al momento di portarli tutti in banca. C. Notificando ai contribuenti la tassaz io ne IC/IFD 2004, con decis io ne del 12 lugl io 2007, l’Uffic io di tassaz io ne aggiungeva ai redditi dichiarati un importo di fr. 220'000.–, a titolo di “altri redditi”. Nell’allegata motivaz io ne spiegava trattarsi di un’aggiunta stabilita per insufficienza di disponibilità finanziaria e rinviava al rapporto di revis io ne dell’Ispettorato fiscale. D. I contribuenti impugnavano la suddetta decis io ne, con reclamo del 19 lugl io 2007, contestando di avere mai percepito il reddito in discuss io ne ed impegnandosi a presentare in udienza la documentaz io ne riguardante la provenienza dei fondi utilizzati per il rimborso parziale del debito. All’udienza del 13 agosto 2007, l’autorità di tassazione ricordava ai reclamanti la documentazione minima per il riconoscimento dell’esistenza di un debito nei confronti di cittadini domiciliati all’estero e constatava che quanto finora prodotto non era sufficiente a comprovare il debito nei confronti delle tre sorelle residenti in Italia. In particolare, mancava documentazione bancaria che dimostrasse l’avvenuto trasferimento a favore dei reclamanti come pure il prelevamento del capitale da conti delle pretese creditrici. In un’ulteriore audizione del 9 ottobre 2007, i reclamanti producevano i contratti di prestito stipulati con le sorelle ed un estratto bancario del conto della sorella __________, che comprovava l’uscita dell’importo di € 15'000, avvenuta il 12 gennaio 2004. Essi ribadivano che il capitale era stato portato poco a poco in Svizzera. L’autorità di tassazione osservava che in tal caso avrebbe già dovuto essere dichiarato esistente alla fine del 2003. Alla domanda perché non avesse proceduto di volta in volta all’ammortamento del debito bancario, RI 1 rispondeva di avere tenuto il capitale in cassaforte nella speranza di poter guadagnare sul cambio. E. L’autorità di tassaz io ne respingeva il reclamo dei contribuenti con decis io ne del 7 novembre 2007. Premesso che i pretesi debiti nei confronti delle sorelle e dei cognati erano stati dichiarati solo dopo che l’autorità aveva chiesto loro spiegaz io ni in merito alla provenienza dei capitali serviti all’ammortamento del debito bancar io, l’Uffic io sottolineava che secondo la giurisprudenza compete al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del propr io creditore e che, quando si tratta di un cittadino domiciliato all’estero, i requisiti sono ancor più rigorosi. La documentaz io ne prodotta nella fattispecie non era ritenuta sufficiente, mancando in particolare documentaz io ne bancaria a comprova dell’uscita dei capitali dai conti dei creditori e dell’avvenuto camb io in franchi. F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio del reddito di fr. 220'000.– aggiunto dall’autorità di tassazione. Spiegato di aver voluto ridurre il proprio indebitamento a causa della diminuzione della cifra d’affari e delle conseguenti difficoltà nel pagare gli interessi, afferma di avere chiesto ed ottenuto un aiuto finanziario dalla sorella __________ e dai cognati __________ e __________. Argomenta poi di non essere in grado di produrre la documentazione bancaria del prestito di € 100'000 proveniente da quest’ultimo, essendo egli morto nel frattempo. G. All’udienza del 12 giugno 2008, il ricorrente ha confermato di aver deciso l’ammortamento del debito bancar io a causa della diminuz io ne del lavoro intervenuta nel 2004 e dei conseguenti problemi con il pagamento degli interessi. L’Uffic io di tassaz io ne ha ribadito che a suo avviso non sono sufficientemente comprovati i debiti nei confronti della sorella e dei cognati ed ha definito insolito che il contribuente abbia tenuto in cassaforte gli importi ricevuti anche per un anno. Degli altri argomenti si dirà in seguito, in quanto necessar io . Diritto 1. Nell’esame della dichiaraz io ne fiscale 2004, l’autorità di tassaz io ne ha rilevato che i contribuenti avevano ammortizzato un debito bancar io e ha chiesto loro spiegaz io ni in merito alla provenienza del capitale necessar io . Solo allora essi hanno sostenuto di avere acceso dei prestiti nei confronti di parenti residenti in Italia e, richiesti di megl io documentare tali debiti, hanno prodotto alcuni contratti di mutuo e dei documenti attestanti prelevamenti da conti bancari intestati a __________. Ritenendo insufficiente la documentaz io ne prodotta a comprova dell’esistenza del debito, l’autorità di tassaz io ne ha aggiunto al reddito imponibile dei ricorrenti un importo di fr. 220'000.– ed ha negato la deduz io ne dei debiti in quest io ne. 2. 2.1. In un caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduz io ne, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell'esistenza di tale debito. È pure giustificata l'imposiz io ne di un reddito d'altra fonte che tenga conto della sproporz io ne esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso per io do (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 lugl io 1999, in RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di avere contratto un debito nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta Corte, nella sua decis io ne, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informaz io ni più precise e più complete, dando prova di un magg io re rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a). 2.2. In un altro caso, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrar io il rifiuto della Camera di diritto tributar io di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporz io ne fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discuss io ne, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiaraz io ne fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in RDAT I-1999 n. 15t). 2.3. In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduz io ne dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduz io ne di tali debiti in applicaz io ne delle regole generali concernenti l’onere probator io ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato per io do (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbra io 2003, in RDAT II-2003 n.15t). 3. 3.1. Venendo al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Uffic io di tassaz io ne sia stato indotto ad ulter io ri accertamenti circa la loro situaz io ne patrimoniale, dopo avere constatato dalla dichiaraz io ne fiscale 2004 che essi avevano versato, il 5 genna io 2004, alla __________ un importo di fr. 230'328.75, per diminuire il debito nei confronti di tale istituto di credito. 3.2. Un primo elemento a supporto della tesi dell’autorità di tassaz io ne è propr io dato dal fatto che i contribuenti non avevano precedentemente dichiarato l’esistenza dei pretesi debiti nei confronti dei familiari residenti all’estero, ma lo hanno fatto solo dopo essere stati sollecitati a fornire spiegaz io ni in merito al menz io nato ammortamento del debito bancar io . 3.3. Va poi sottolineato che, in un primo momento, il contribuente aveva sostenuto che il prestito proveniva dal cognato, per poi includervi anche le sorelle; inoltre, nel rapporto dell’Ispettorato fiscale si dice che il contribuente non sarebbe stato in grado di produrre un contratto di prestito, mentre alle udienze che si sono tenute nell’ambito della procedura di reclamo egli ha prodotto alcuni documenti che rappresentano altrettanti contratti di mutuo e ricevute del pagamento in contanti di diversi importi di denaro, provenienti da __________, residente a __________ (BR). Le quattro scritture private in quest io ne attestano il prestito “in contanti” di un importo complessivo di € 100'000 fra il 29 genna io e il 10 dicembre 2003. Per quanto attiene alla prova del prelevamento di tale importo da conti bancari del preteso creditore, il contribuente ha sostenuto di non essere più in grado di fornirla a causa della sopravvenuta morte di quest’ultimo. 3.4. Dopo che, alle udienze svoltesi durante la procedura di reclamo, l’Uffic io di tassaz io ne ha insistito per poter disporre di documentaz io ne bancaria a comprova del prelevamento dei capitali dai conti dei pretesi creditori e del loro trasferimento ai ricorrenti, il contribuente ha infine prodotto un estratto conto al 31 genna io 2004, da cui risulta che da un conto bancar io presso l’istituto __________ intestato a __________, residente a __________ (CO), in data 12 genna io 2004 vi è stata un’uscita di € 15'000; tre ricevute bancarie del 1° aprile 2003, del 4 novembre 2003 e del 13 novembre 2003 documentano poi che, da un conto presso__________ di __________ (CO) intestato a __________, vi sono stati prelevamenti a contanti di complessivi € 24’770. 3.5. La dimostraz io ne dell’esistenza dei pretesi debiti nei confronti delle persone che avrebbero messo a disposiz io ne dei ricorrenti i capitali necessari per l’ammortamento del debito bancar io è estremamente lacunosa e comunque insufficiente a consentire il riconoscimento dei debiti stessi. La documentaz io ne prodotta è manifestamente insufficiente nella misura in cui si riferisce al preteso mutuo del cognato __________, in relaz io ne al quale si limita a quattro contratti/ricevute. A prescindere dalla scarsa verosimiglianza della tesi della consegna dell’importo di 100'000 euro in contanti, sia pure in quattro rate, manca ogni documento che attesti la provenienza di tale somma da conti bancari del preteso mutuante. La sopravvenuta morte del preteso mutuante non può evidentemente costituire un ostacolo, essendo gli eredi chiaramente in condiz io ne di poter accedere alla documentaz io ne del de cuius . Inoltre, come ha pertinentemente osservato l’autorità di tassaz io ne, è difficilmente comprensibile che il ricorrente, ricevuti i suddetti importi in contanti il 29 genna io, il 20 aprile, il 5 settembre e il 10 dicembre 2003, li abbia conservati in casa propria fino all’iniz io di genna io del 2004. La dichiarata intenz io ne di guadagnare sul camb io in franchi non appare giustificata se solo si pensa che, invece di questo guadagno eventuale, il contribuente avrebbe potuto conseguire degli interessi certi se avesse provvenuto al versamento su un conto bancar io oppure avrebbe potuto diminuire l’onere degli interessi passivi procedendo ad ammortamenti parziali del mutuo. Quanto poi al preteso prestito della sorella (€ 15'000) e di __________ (€ 24'770), esso sarebbe comprovato, oltre che dai contratti/ricevute, anche da documenti bancari che attestano il prelevamento di detti importi da conti intestati alle persone in quest io ne. Ciò non basta ancora tuttavia a dimostrare che gli importi usciti dai conti bancari in quest io ne siano pervenuti al contribuente né a che titolo. Fra l’altro, il prelevamento dei 15'000 euro da parte della sorella risulta avvenuto il 12 genna io 2004, quindi successivamente alla data del pretesto prestito in contanti al ricorrente (30 dicembre 2003) ed anche a quella dell’ammortamento del debito nei confronti della __________ (5 genna io 2004). 3.6. Da quanto precede discende la conclus io ne che i ricorrenti non sono stati in grado di comprovare la provenienza del capitale servito all’ammortamento del debito con l’istituto di credito di __________. Ciò implica, da un lato, che non possano essere riconosciuti i pretesi debiti nei confronti delle persone residenti in Italia, che avrebbero messo a loro disposiz io ne l’importo servito all’ammortamento in quest io ne, e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di fr. 220'000.–. 4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 3’100 .– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:
- municip io di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :