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80.2007.161

Ticino · 2008-02-26 · Italiano TI
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Imposta alla fonte: coniuge all'estero, aliquota per figli a carico, mantenimento "essenziale", reddito in Svizzera superiore rispetto a quello all'estero

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Imposta alla fonte: coniuge all'estero, aliquota per figli a carico, mantenimento "essenziale", reddito in Svizzera superiore rispetto a quello all'estero

Incarto n. 80.2007.161 Lugano 26 febbraio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 rappr. da: RA 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 14 novembre 2007 contro la decis io ne del 15 ottobre 2007 in materia di imposte alla fonte. Fatti A. Nel 2006, __________, residente a __________ (I), ha lavorato in Svizzera alle dipendenze di __________, a __________. Sullo stipend io lordo di fr. 64'392.–, il datore di lavoro ha trattenuto un’imposta alla fonte di fr. 837.10, applicando l’aliquota per coniugati con due figli a carico. B. In data 11 aprile 2007, l’Uffic io imposte alla fonte si è rivolto al datore di lavoro, chiedendogli di trasmettere copia del quest io nar io per dipendenti coniugati e delle buste paga del coniuge all’estero dal lugl io al dicembre 2006, oltre ad una “autocertificaz io ne vidimata dall’autorità che il coniuge non ha reddito o deduz io ni per carichi famigliari” e ad una copia del modello 730. Il 2 magg io 2007, il debitore dell’imposta trasmetteva all’autorità di tassazione la documentaz io ne richiesta. C. Con decis io ne del 3 magg io 2007, l’Uffic io imposte alla fonte informava il datore di lavoro della contribuente che, da un controllo del contegg io riguardante l’anno 2006, aveva rilevato che la trattenuta d’imposta avrebbe dovuto ammontare a fr. 3'029.– e gli chiedeva pertanto il pagamento della differenza di fr. 2'225.40. Il calcolo del debito d’imposta era stato fatto applicando l’aliquota per coniugati senza figli a carico. Il debitore dell’imposta impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 31 magg io 2007, osservando che il marito della contribuente era stato disoccupato dal 7 lugl io 2005 al 12 lugl io 2006 e che dalla dichiaraz io ne fiscale italiana per l’anno 2006 del marito i figli non risultavano a carico di quest’ultimo. L’autorità di tassaz io ne accoglieva parzialmente il reclamo, con decis io ne del 15 ottobre 2007, nella quale applicava l’aliquota per coniugati con due figli a carico per i primi sei mesi dell’anno, per io do nel quale il marito della contribuente era stato disoccupato; l’importo da pagare si riduceva pertanto a fr. 1'112.70. D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, la Comun io ne ereditariaRI 1RI 1 contesta la decis io ne dell’Uffi-c io imposte alla fonte, ribadendo che dalla dichiaraz io ne dei redditi 2006, inoltrata dal marito di __________ all’autorità finanziaria italiana risulta che non ha beneficiato di detraz io ni per figli a carico. Allega inoltre un “certificato situaz io ne tributaria”, rilasciato dall’Agenzia delle entrate di Luino, in cui si afferma che egli non ha beneficiato di detraz io ni per carichi di famiglia. Diritto 1. 1.1. S ono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente: a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD); b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta, l’art. 91 LIFD). L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). 1.2. Presupposto per la trattenuta d’imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341). 2. 2.1. Nella fattispecie, con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha negato l’applicazione dello sgravio previsto per tener conto dei figli a carico, ritenendo che la contribuente non adempisse le condizioni poste dalla Direttiva n. 1 del dicembre 2005 della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (cfr. capitolo III.C.3) e cioè: Figli minorenni: Per i figli minorenni, alfine di poter beneficiare della deduz io ne per figli a carico, il lavoratore deve dimostrare che provvede essenzialmente al sostentamento del figl io, certificando tramite il quest io nar io per persone coniugate che lui stesso oppure il suo coniuge non dispone di redditi all’estero per i quali beneficia di una detraz io ne per carichi di famiglia (in relaz io ne ai figli). L’autorità fiscale si riserva di esigere copia del certificato di salar io del coniuge o copia della dichiaraz io ne fiscale estera, nonché l’atto di famiglia. Figli magg io renni: Dà diritto alla deduz io ne ogni figl io che non ha ancora compiuto 25 anni, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di stud io, frequenta una scuola o corsi di formaz io ne successivi al per io do dell’obbligo scolastico (art. 34 cpv. 1 lett. c LT). Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuz io ne né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuti. Se i presupposti si verificano solo per una parte del per io do fiscale (iniz io o cessaz io ne degli studi durante l’anno), la relativa deduz io ne sarà limitata unicamente a tale per io do. Se sono adempiute le suddette condiz io ni, il datore di lavoro stabilisce autonomamente, all’iniz io dell’anno fiscale o all’iniz io dell’assoggettamento, la tabella applicabile (in funz io ne dello stato civile e del numero dei figli a carico) sulla base della documentaz io ne che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore (1-atto di famiglia, 2-certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o dell’istituto, 3-attestaz io ne rilasciata in presenza di un’autorità costituita che il figl io non dispone di alcun reddito né di assegni o borse di stud io, siano essi pubblici o privati, ed è a esclusivo carico del richiedente nonché 4-copia del certificato di salar io del coniuge o, se non lavora, un’autocertificaz io ne con la quale si attesti che il propr io coniuge non esercita alcuna attività lucrativa). Nel caso della contribuente, la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte si basa sulla copia della busta paga relativa agli stipendi di alcuni mesi versati al marito, in relazione alla sua attività lavorativa in Italia. Nel calcolo della ritenuta dell’imposta sul reddito, infatti, è prevista una “deduzione family area”. Anche il certificato di salario (CUD 2006) indica una “deduzione per coniuge e familiari a carico”. Al ricorso, il debitore dell’imposta ha tuttavia allegato una “certificazione situazione tributaria”, nella quale l’Agenzia delle entrate di Luino attesta che il marito della contribuente “per l’anno d’imposta 2006 ha dichiarato un reddito di € 9.000,00 e non risulta aver beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia”. 2.2. A tale riguardo, va ricordato all’autorità di tassaz io ne che questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che il lavoratore che è assoggettato all'imposta alla fonte e il cui coniuge lavora all'estero beneficia dell'aliquota per coniugati senza però subire gli effetti del cumulo dei redditi; inoltre, quanto alle deduz io ni per figli, ne gode integralmente, senza ripartiz io ne proporz io nale. Il privileg io in cui, in tal modo, viene a trovarsi, nei confronti sia dei contribuenti non assoggettati alla fonte sia, soprattutto, di quelli assoggettati alla fonte con coniuge a sua volta imponibile in Svizzera, è peraltro voluto dal legislatore e non può essere corretto dall'autorità fiscale, introducendo una regola per cui il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono "esclusivamente" mantenuti da lui (CDT

n. 80.99.00089 del 21 luglio 1999, in RDAT I-2000 N. 5t). In quest’ultima sentenza, la Camera aveva affermato di ritenere comprensibile l a preoccupazione che aveva spinto l'autorità fiscale ticinese, dapprima, a sottoporre i frontalieri il cui coniuge lavora all'estero all'aliquota per persone sole, e, in seguito, a subordinare la concessione della deduzione per figli alla condizione che essi siano "esclusivamente a carico" del contribuente che lavora nel Cantone: si trattava di evitare che i contribuenti assoggettati all'imposta alla fonte ed il cui coniuge lavora in Svizzera siano eccessivamente discriminati rispetto a quelli il cui coniuge lavora all'estero. 2.3. Nella stessa occasione, la Camera aveva anche ricordato che, per la legislazione svizzera, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD, art. 6 cpv. 1 LT). In virtù del combinato disposto di questi articoli e del principio dell'unità fiscale della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all'interno e l'altro all'estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28). Tuttavia, nel caso dei contribuenti senza domicilio, assoggettati all'imposta alla fonte, vige la regola secondo cui si tiene conto dell'accresciuta capacità contributiva dei coniugi solo quando entrambi lavorano in Svizzera: la regola dell'aliquota globale, prevista dall'art. 7 LIFD, non si applica cioè nel caso delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera; l'applicazione di tale principio è prevista solo nel caso dei contribuenti imposti alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, in virtù del rinvio contenuto all'art. 91 LIFD. Le aliquote per doppi redditi sono dunque applicate solo ai coniugi che esercitano entrambi la propria attività lucrativa in Svizzera (cfr. l'art. 1 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta [OIFo]). Il lavoratore il cui coniuge lavora all'estero beneficia cioè della – più vantaggiosa – aliquota per coniugati, che non considera l'accresciuta capacità contributiva dovuta al cumulo dei redditi dei coniugi. La Commissione per l'armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali si è posta il problema della compatibilità di una tale limitazione con il principio della parità di trattamento, concludendo con una risposta affermativa, in considerazione del fatto che è impossibile sapere se il coniuge di uno stagionale o di un frontaliere, che vive all'estero, eserciti a sua volta un'attività lucrativa a titolo principale (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 34). In altri termini, si tratta di una soluzione che è stata dettata da considerazioni di praticabilità, nella verosimile preoccupazione di evitare disparità di trattamento ancora maggiori a causa della difficoltà, o della impossibilità, di verificare le affermazioni dei contribuenti circa l'attività del coniuge all'estero. Ciò non toglie che la condizione posta dall’art. 1 cpv. 1 lett. c OIF sia illegale, poiché la legge non consente di subordinare l’applicazione dell’aliquota per coniugati alla condizione che entrambi i coniugi lavorino in Svizzera (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, II parte, Therwil/Basilea, 2004, ad art. 85 LIFD, n. 11, p. 787). 2.4. In una sentenza più recente, questa Camera si è domandata se la modifica apportata alle direttive della Divis io ne delle contribuz io ni in seguito alla sentenza del 21 lugl io 1999 sia sufficiente a ristabilire la conformità alle disposiz io ni legali: se la Camera ha ritenuto ingiustificata la condiz io ne per cui il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono "esclusivamente" mantenuti da lui, non è per niente scontato che basti cambiare avverb io, esigendo che il lavoratore dimostri che provvede “essenzialmente” al sostentamento del figl io, certificando che lui stesso oppure il suo coniuge non dispone di redditi all’estero per i quali beneficia di una detraz io ne per carichi di famiglia (cfr. CDT n. 80.2006.125 del 6 dicembre 2006). La quest io ne è tuttavia stata lasciata aperta, per il fatto che la stessa autorità di tassaz io ne aveva chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo adempiute le condiz io ni perché il ricorrente fosse messo al benefic io dell’aliquota comprensiva delle deduz io ni per figli a carico. 2.5. Anche nel caso in esame, la quest io ne di princip io della legittimità delle direttive della Divis io ne delle contribuz io ni, in relaz io ne al requisito per cui il contribuente, che voglia beneficiare della deduz io ne per figli a carico, deve provare di “provvedere essenzialmente al sostentamento del figl io ”, può essere lasciata aperta. Infatti, come si è detto, al ricorso è stato allegato un certificato originale su carta bollata, nel quale l’Agenzia delle entrate afferma che il marito della contribuente “non risulta aver beneficiato di detraz io ni per carichi di famiglia”. Non vi sono infatti elementi che possano indurre a ritenere che tale documento affermi il falso. È vero che il contenuto del certificato in quest io ne contrasta con le risultanze delle buste paga del marito della contribuente e con il cosiddetto CUD 2006, dai quali sembrerebbe invece essere stato tenuto conto degli oneri familiari nel calcolo della ritenuta d’imposta. Dai documenti citati non è tuttavia agevole ricostruire quali siano i carichi familiari in relaz io ne ai quali è stata concessa la deduz io ne: potrebbe anche trattarsi della sola deduz io ne per coniuge. Ma, anche se la deduz io ne concessa al marito della contribuente includesse anche i figli a carico, non vi sarebbero comunque i presupposti per negarle l’applicaz io ne dell’aliquota comprensiva delle deduz io ni per figli. Si è detto infatti che il marito della contribuente ha dichiarato nel 2006 un reddito di € 9'000.–. È dunque evidente che la contribuente, che consegue in Svizzera uno stipend io di fr. 64'392.– provvede “essenzialmente” al mantenimento dei figli. D’altronde, se ella fosse assoggettata alla tassaz io ne ordinaria in Svizzera, anziché alla ritenuta alla fonte, per effetto della regola secondo cui le deduz io ni sociali devono essere accordate proporz io nalmente “in caso di assoggettamento parziale” (art. 34 cpv. 5 prima frase LT; art. 35 cpv. 3 LIFD), è indubb io che le spetterebbero deduz io ni per figli in misura nettamente super io re alla metà. 3. Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decis io ne su reclamo del 15 ottobre 2007 e la decis io ne del 3 magg io 2007, concernenti la trattenuta complementare per l’anno 2006, sono annullate.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a:

- Gordola; -; -; -. terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :