Multa per violazione obblighi di procedura: mancato invio documentazione debito, proroga del termine per collaborare
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Multa per violazione obblighi di procedura: mancato invio documentazione debito, proroga del termine per collaborare
Incarto n. 80.2007.147 Lugano 10 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 rappr. da: RA 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 26 ottobre 2007 contro la decis io ne del 17 ottobre 2007 in materia di multa disciplinare. Fatti
- in data 15 giugno 2007, l’Uffic io di tassaz io ne delle persone giuridiche (UTPG) indirizzava alla RI 1 una “richiesta di chiarimenti e di documentaz io ne legate alla verifica fiscale esperita sugli esercizi 2002, 2003, 2004, nonché in merito ai bilanci 2005 successivamente presentati”;
- entro il 29 giugno 2007 la contribuente avrebbe dovuto trasmettere all’UTPG diversi documenti contabili in relaz io ne ad “altri debiti” a breve ed a lungo termine;
- la lettera in quest io ne avvertiva che, in caso di inosservanza dell’invito, alla contribuente avrebbe potuto essere inflitta una multa e si sarebbe potuto procedere alla tassaz io ne d’uffic io;
- con scritto del 27 giugno 2007, la rappresentante contrattuale della contribuente si rivolgeva all’UTPG, informandolo che stava raccogliendo la documentaz io ne necessaria e chiedendo una proroga del termine per presentarla fino alla fine di agosto 2007, in quanto i responsabili erano assenti fino alla fine di lugl io;
- l’UTPG rispondeva con lettera del 6 lugl io 2007, comunicando alla contribuente che “in via del tutto eccez io nale” le concedeva una proroga fino al 31 lugl io 2007 per l’inoltro della documentaz io ne e riproponendo altresì le comminatorie per l’eventuale inosservanza del termine;
- con decis io ne del 22 agosto 2007, l’UTPG infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di fr. 200.– per il mancato inoltro della documentaz io ne richiesta e rinnovava la diffida a presentare gli atti indicati;
- la contribuente impugnava la suddetta decis io ne, con reclamo del 24 agosto 2007, argomentando di avere chiesto una proroga fino alla fine di agosto ma di averla ottenuta solo fino a fine lugl io;
- secondo la reclamante, essa avrebbe poi ottenuto una ulter io re proroga verbale “di alcuni g io rni”, scaduta la quale avrebbe ancora cercato di contattare il funz io nar io incaricato “per delle delucidaz io ni in merito alla richiesta di informaz io ni, ma senza risultato, in quanto quest’ultimo era assente per vacanze fino al 19 agosto”;
- l’autorità di tassaz io ne respingeva il reclamo con decis io ne del 17 ottobre 2007, nella quale osservava in particolare che il funz io nar io interpellato, al ritorno dalle vacanze il 20 agosto 2007, aveva “fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per mettersi in contatto telefonico” con il rappresentante della contribuente, senza risultato;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributar io, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa disciplinare, riproponendo sostanzialmente gli argomenti già contenuti nel reclamo e sottolineando l’incompatibilità della proroga concessa dall’UTPG con la presenza in stud io della persona responsabile;
- la ricorrente lamenta inoltre di essere già stata oggetto di due verifiche fiscali per gli stessi esercizi e che la documentaz io ne richiestale è già stata più volte messa a disposiz io ne;
- infine la contribuente censura la v io laz io ne del diritto di essere sentita, per il fatto che non è stata convocata dall’UTPG per discutere il reclamo;
- la Divis io ne delle contribuz io ni ha proposto di respingere il ricorso, con osservaz io ni del 5 dicembre 2007;
- all’udienza del 1° aprile 2008 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posiz io ni. Diritto
- chiunque, nonostante diffida, v io la intenz io nalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposiz io ne presa in applicaz io ne di queste ultime, in particolare non consegna la dichiaraz io ne d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestaz io ni, informaz io ni o comunicaz io ni, v io la gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventar io, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- il Tribunale federale ha precisato che la multa per v io laz io ne di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministraz io ne ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella fattispecie, l’autorità di tassaz io ne aveva richiesto alla ricorrente la produz io ne di documentaz io ne relativa a debiti risultanti dal bilanc io;
- nella sua lettera del 27 giugno 2007, con cui chiedeva di prorogare il termine attribuitole, la contribuente non aveva messo in discuss io ne la legittimità e la proporz io nalità della richiesta di documentaz io ne rivoltale dall’autorità di tassaz io ne, limitandosi come detto a fare riferimento all’assenza dei “responsabili” fino alla fine di lugl io del 2007;
- la richiesta di documentaz io ne indirizzata alla contribuente era fondata sugli articoli 200 LT e 126 LIFD, secondo cui il contribuente deve fare tutto il necessar io per consentire una tassaz io ne completa ed esatta (cpv. 1) e deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassaz io ne, informaz io ni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relaz io ni d’affari (cpv. 2);
- in questa prospettiva, appare senz’altro giustificata la richiesta di documentare i debiti della contribuente;
- il fatto che la proroga concessa alla contribuente avesse una durata inferiore rispetto a quanto richiesto non basta a rendere ingiustificata la sanz io ne: si è già sottolineato del resto che la domanda di proroga del termine era stata giustificata con esclusivo riferimento all’assenza per ferie dei “responsabili” all’interno della società che rappresenta la contribuente nei rapporti con l’autorità fiscale;
- a tale riguardo, va ricordato che, mentre i termini stabiliti dalla legge sono perentori, quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati (art. 192 cpv. 1 LT; “motivi sufficienti”, secondo l’art. 119 cpv. 2 LIFD, che esige pure che la domanda di proroga sia presentata prima della scadenza);
- in consideraz io ne della formulaz io ne potestativa delle disposiz io ni citate (“possono essere prorogati”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui eserciz io è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178);
- ritenuto che la legge non prevede alcun diritto ad una proroga dei termini fissati dall’autorità, va detto che quella concessa nella fattispecie era senz’altro adeguata alle circostanze, ammontando a ben due volte il termine inizialmente concesso (un mese di proroga di un termine di quindici g io rni);
- nessuna diversa conclus io ne può discendere dall’affermaz io ne della ricorrente secondo cui la prassi dell’Uffic io sarebbe usualmente più generosa: se, in altri casi, l’autorità di tassaz io ne può aver concesso proroghe dei termini più ampie e magari anche solo verbali, è evidente come ciò non possa creare una pretesa della contribuente a stabilire le modalità ed i tempi della propria collaboraz io ne con l’autorità fiscale;
- l’affermaz io ne secondo cui la documentaz io ne sarebbe già stata messa a disposiz io ne dell’autorità fiscale in occas io ne di una precedente verifica non può essere presa in consideraz io ne: essa non è stata infatti fatta valere né in occas io ne della domanda di proroga né con il reclamo contro la multa disciplinare;
- il fatto che la contribuente non sia stata convocata dall’UTPG per discutere il reclamo contro la multa, infine, non costituisce una v io laz io ne del suo diritto di essere sentita;
- circa lo svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante, gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano infatti ad attribuire all’autorità di tassaz io ne le medesime facoltà che le spettano in sede di tassaz io ne;
- gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che l’autorità di tassaz io ne prende la sua decis io ne fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassaz io ne anche a svantagg io del medesimo;
- né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decis io ne su reclamo;
- né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata);
- c ome ha ricordato in una recente sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell'ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassaz io ne per le imposte dirette (cfr. pure l'art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l'autorità di tassaz io ne può esigere che siano fornite informaz io ni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2);
- si potrebbe tuttavia ritenere che con la richiesta di convocazione la contribuente esigesse un’audizione personale secondo l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU): come già accennato, infatti, anche la multa per violazione degli obblighi procedurali è considerata di carattere penale, ma la giurisprudenza ha già chiarito che l’art. 6 CEDU è rispettato se l’audizione è concessa nel corso della procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso, mentre non occorre che lo sia anche nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità amministrativa, la quale è competente in prima istanza per infliggere multe fiscali (DTF 119 Ib 311 consid. 7b e 7c);
- da quanto precede discende chiaramente la conclusione che non può essere censurata la mancata convocazione della ricorrente da parte dell’Ufficio di tassazione, tanto più che l’udienza gli è stata concessa nel corso della procedura di ricorso dinanzi a questa Camera. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280 .– sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a: -; -; -; -. terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretar io :