opencaselaw.ch

80.2007.145

Ticino · 2008-02-26 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Imposta alla fonte dimoranti: proventi compensativi, non rendita invalidità al 100%, tassazione ordinaria complementare, calcolo aliquota

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 26.02.2008 80.2007.145 Tessin Camera di diritto tributario 26.02.2008 80.2007.145 Ticino Camera di diritto tributario 26.02.2008 80.2007.145

Imposta alla fonte dimoranti: proventi compensativi, non rendita invalidità al 100%, tassazione ordinaria complementare, calcolo aliquota

Incarto n. 80.2007.145 Lugano 26 febbraio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributar io del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario F io renzo Gianinazzi parti RI 1 RI 2 rappresentati da: RA 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 23 ottobre 2007 contro la decis io ne del 17 ottobre 2007 in materia di IC/IFD 2001/2002, 2003, 2004 e 2005. Fatti A. RI 1 e RI 2, titolari dapprima di un permesso di dimora annuale (B), hanno poi ottenuto un permesso di domicil io (C) il 1° aprile 2005. Il marito è stato assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte sul propr io reddito del lavoro, fino al momento dell’ottenimento del domicil io . La moglie, invalida al 100% non è per contro stata assoggettata all’imposta alla fonte sulle rendite versatele dall’Istituto delle assicuraz io ni sociali e dalla cassa pens io ne. B. Con decis io ni del 4 lugl io, del 20 agosto e del 17 ottobre 2007, l’Uffic io di tassaz io ne di Lugano Campagna ha notificato a RI 2 le tassaz io ni delle imposte cantonale e federale diretta per il per io di 2001/2002 (dal 1° settembre 2001), 2003, 2004 e 2005 (fino al 31 marzo). Il reddito imponibile era costituito dalla rendita AI e dalla pens io ne percepite dalla contribuente a partire dal 1° settembre 2001, mentre l’aliquota teneva conto anche del reddito del lavoro del marito e del reddito della sostanza all’estero. La contribuente e il marito impugnavano le suddette decis io ni, con reclami del 2 lugl io, del 17 agosto e del 18 ottobre 2007, argomentando che erano divenuti imponibili solo dal 1° aprile 2005 e, subordinatamente, chiedendo la concess io ne di tutte le deduz io ni, in particolare per i figli a carico. L’Uffic io di tassaz io ne respingeva i reclami con decis io ni del 17 e del 22 ottobre e del 28 novembre 2007. Nella motivaz io ne, spiegava che il marito era già stato assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte per i per io di in quest io ne, con l’aliquota per coniugati che teneva conto delle deduz io ni per figli. Per quanto attiene alle rendite d’invalidità percepite dalla moglie, esse erano state assoggettate alla tassaz io ne complementare, in quanto non soggette alla ritenuta alla fonte. C. Con ricorso del 23 ottobre 2007, RI 1 e RI 2 contestano le decis io ni in quest io ne, argomentando che la tassaz io ne ordinaria si giustificherebbe solo a partire dal 1° aprile 2005, dopo la concess io ne del permesso C. Allegano poi una dichiaraz io ne dell’Istituto delle assicuraz io ni sociali, che spiega di non avere assoggettato la rendita alla tassaz io ne alla fonte, trattandosi di invalidità con grado del 100%. Chiedono quindi che, se propr io le rendite devono essere assoggettate all’imposta, lo siano con la ritenuta alla fonte o almeno con il riconoscimento di tutte le deduz io ni. Si domandano infine se le tassaz io ni 2001 e 2002 non siano già prescritte. Diritto 1. 1.1. Il ricorso è stato interposto da RI 1 e RI 2. Le decis io ni impugnate, tuttavia, indicano come debitrice d’imposta la sola RI 2. Ne consegue che, nella misura in cui le decis io ni sono contestate da RI 1, il ricorso è irricevibile, in quanto non legittimato. 1.2. Anche nella misura in cui ricorrente è RI 2, tuttavia, la ricevibilità del ricorso non è del tutto limpida. In primo luogo, lo scritto del 23 ottobre 2007 non è qualificato “ricorso” bensì “motivaz io ni integrative nell’ambito del reclamo/ricorso del 2 lugl io 2007”. Dal contenuto dello scritto si evince comunque la volontà di sottoporre le decis io ni contestate al giudiz io della Camera di diritto tributar io . In secondo luogo, la contestaz io ne coinvolge le tassaz io ni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Tuttavia, nel momento in cui il ricorso è stato inoltrato, la decis io ne su reclamo relativa al per io do fiscale 2005 non era ancora stata notificata alla contribuente. La decis io ne su reclamo relativa alla tassaz io ne IC/IFD 2005 è infatti stata intimata solo il 28 novembre 2007. La quest io ne della ricevibilità del ricorso per il per io do fiscale 2005 può tuttavia rimanere aperta, essendo il gravame respinto nel merito. 2. 2.1. La ricorrente censura in primo luogo l’assoggettamento all’imposta sul reddito delle prestaz io ni erogatele dall’Istituto delle assicuraz io ni sociali e dalla cassa pens io ne. Si tratta di rendite d’invalidità, che le sono state versate a partire dal 1° settembre 2001. 2.2. Deve dapprima essere ricordato che la ricorrente e il marito sono stati entrambi assoggettati illimitatamente all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino, a partire dal momento in cui hanno ottenuto il permesso di dimora annuale (B). Trattandosi di lavoratore straniero, che, senza permesso di domicil io della polizia degli stranieri, ha domicil io o dimora fiscali nel Cantone, il marito è peraltro stato assoggettato ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il suo reddito da attività lucrativa dipendente (art. 104 cpv. 1 prima frase LT; art. 83 cpv. 1 LIFD). L’imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria (art. 104 cpv. 1 seconda frase LT; art. 87 prima frase LIFD). È riservata la tassaz io ne ordinaria giusta gli articoli 112 e 113 LT e 90 LIFD (art. 104 cpv. 1 terza frase LT; art. 87 seconda frase LIFD). 2.3. Come già visto, l’imposta alla fonte non viene trattenuta su tutti i redditi conseguiti dai lavoratori che hanno domcil io o dimora fiscale ma che non hanno un permesso di domicil io . Infatti, secondo gli articoli 105 cpv. 2 LT e 84 cpv. 2 LIFD, sono assoggettati all’imposta alla fonte a) tutti i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestaz io ni speciali, provvig io ni, assegni, premi per anzianità di serviz io, gratificaz io ni, mance, tantièmes e altre prestaz io ni in natura valutabili in denaro; b) tutti i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente come pure i proventi da assicuraz io ni contro le malattie, da assicuraz io ni contro gli infortuni o dall'assicuraz io ne contro la disoccupaz io ne. La legge cantonale e un'ordinanza federale precisano poi che fanno in particolare parte dei proventi compensativi le indennità g io rnaliere, le rendite parziali e i versamenti in capitale sostitutivi di queste ultime (art. 105 cpv. 2 lett. b LT; v. anche art. 3 cpv. 1 Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta [Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo, RS 642.118.2]). 2.4. Sebbene la legge non definisca la noz io ne di proventi compensativi, dagli esempi contenuti negli articoli citati si evince che vi rientrano solo prestaz io ni che compensano una perdita di reddito che si presume sia temporanea e involontaria, nella forma di indennità g io rnaliere. Deve dunque trattarsi di prestaz io ni sostitutive che intervengono in relaz io ne ad un’attività lucrativa ridotta o interrotta in modo passeggero (Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 6 ad art. 84 LIFD, p. 1022). Alla luce delle premesse indicate, le rendite d’invalidità erogate in base alle leggi federali sull’invalidità o sulla previdenza profess io nale sono assoggettate all’imposta alla fonte solo fintantoché il beneficiar io possa ancora sfruttare la propria capacità lavorativa residua oppure, accanto alla rendita d’invalidità, percepisca anche prestaz io ni dell’assicuraz io ne contro la disoccupaz io ne (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2 a ediz., Basilea, 2002, n. 16 ad art. 32 LAID, p. 635; Rufener, Zur Erfassung von "Ersatzeinkünften" mit der Quellensteuer nach dem DBG und dem StHG, in ASA 63 p. 97 ss., in particolare p. 102). 2.5. Da quanto precede discende la conclusione che le rendite d’invalidità percepite da RI 2 non erano soggette all’imposta alla fonte, fintantoché ella non aveva il permesso di domicilio, non trattandosi di “proventi compensativi” secondo gli articoli 105 cpv. 2 LT e 84 cpv. 2 LIFD. È in questo senso che deve essere letta la dichiaraz io ne del 5 lugl io 2007 dell’Istituto delle assicuraz io ni sociali, secondo cui l’imposta alla fonte non è stata trattenuta “in quanto è stata al benefic io di una rendita AI con un grado del 100%”. Tale dichiarazione non significa per contro, come vorrebbe la ricorrente, che la rendita in discussione è esente dall’imposta sul reddito. 3. 3.1. Se le rendite d’invalidità percepite dalla contribuente non sono soggette alla ritenuta d’imposta alla fonte, s ono allora applicabili gli articoli 112 LT e 90 LIFD, secondo i quali le persone assoggettate all’imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per la sostanza e per i redditi non assoggettati all’imposta alla fonte. Si tratta di quella che la legge chiama “tassaz io ne ordinaria complementare”. È dunque ineccepibile la decis io ne dell’autorità di tassaz io ne di assoggettare tali rendite all’imposta ordinaria sul reddito. 3.2. Non può neppure essere accolta la pretesa della ricorrente di ammettere tutte le deduz io ni dal reddito imponibile, che sono previste dalla legge, a cominciare da quelle sociali per figli a carico. Infatti, è ben vero che in linea di princip io il contribuente ha diritto a tutte le deduz io ni dal reddito previste dagli articoli da 26 a 33a e 212 e 213 LIFD (per il diritto cantonale, dagli articoli da 25 a 32 e 34 LT). Si deve tuttavia tener presente che le aliquote dell’imposta alla fonte incorporano un certo numero di deduz io ni secondo gli articoli 107 LT e 86 LIFD; inoltre, è pure ammessa una “correz io ne dell’aliquota” per deduz io ni supplementari, in particolar modo per quelle previste dagli articoli 32 LT e 33 LIFD. Ne consegue che tali deduz io ni non possono più essere ammesse nella procedura ordinaria (Pedroli, op. cit., n. 5 ad art. 90 LIFD, p. 1038; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea, 2000, n. 4 ad art. 90 LIFD, p. 38; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea, 2002, n. 12 ad art. 90 LIFD, p. 823; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,

n. 9 ad art. 90 LIFD, p. 757). 3.3. Per quanto concerne il calcolo dell’aliquota, l’art. 112 cpv. 1 seconda frase LT e l’art. 90 cpv. 1 seconda frase LIFD stabiliscono che al calcolo delle aliquote si applichino per analogia, rispettivamente, l’articolo 6 LT e l’art. 7 LIFD. Ciò implica che, ai fini della determinaz io ne dell’aliquota, si prendano in consideraz io ne anche i redditi assoggettati alla ritenuta alla fonte. In dottrina si è fatto osservare, a tale riguardo, che gli articoli 6 LT e 7 LIFD, che hanno lo scopo di tener conto della progress io ne delle aliquote, esigono che il reddito sia assoggettato all’aliquota che corrisponde alla totalità dei redditi netti; di conseguenza, non si deve prendere in consideraz io ne il reddito (lordo) che è stato assoggettato all’imposta alla fonte, ma questo deve essere ridotto per valutaz io ne nella misura delle deduz io ni incluse nell’aliquota (Locher, op. cit., n. 13 ad art. 90 LIFD, p. 823; Pedroli, op. cit., n. 6 ad art. 90 LIFD, p. 1039). Anche a questo proposito, le decis io ni impugnate devono essere confermate, per il fatto che hanno preso in consideraz io ne lo stipend io del marito non lordo ma netto. Se lo stipend io lordo del 2005 ammontava a fr. 64'800.–, infatti, per il calcolo dell’aliquota esso è stato considerato nella misura di fr. 52'000.–. 3.4. Deve tuttavia essere ricordato che la ricorrente è divorziata dal 24 ottobre 2004. 4. 4.1. Quindi, la ricorrente lamenta una disparità di trattamento, per il fatto che l’onere fiscale che grava sulle rendite in quest io ne è molto infer io re a quanto sarebbe stato se le rendite stesse fossero state assoggettate alla ritenuta d’imposta alla fonte. 4.2. A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo il Tribunale federale, il sistema dell’imposta alla fonte si differenzia in modo piuttosto marcato da quello vigente in materia di tassaz io ne ordinaria del reddito e del patrimon io . Nell'ambito dell'imposta alla fonte vengono infatti colpiti soltanto alcuni singoli redditi in quanto tali. Inoltre, evidenti rag io ni di praticabilità impongono di procedere a delle semplificaz io ni, motivo per cui le particolarità individuali del contribuente, rilevanti dal punto di vista fiscale, possono essere considerate soltanto in maniera limitata (RDAT II-2000 n. 21t consid. 3 b aa e riferimenti citati). 4.3. Con la censura di disparità di trattamento, la ricorrente invoca in realtà un trattamento privilegiato. È vero che, se le rendite d’invalidità fossero sottoposte alla ritenuta alla fonte, beneficierebbero di aliquote più favorevoli; ma non è meno vero che, se la ricorrente ed il coniuge fossero stati sottoposti ad imposizione ordinaria per l’insieme dei loro redditi, compreso in particolare lo stipendio del marito, l’onere fiscale complessivo sarebbe stato ben superiore rispetto a quello che risulta dalla somma dell’imposta alla fonte già trattenuta sul salario e dell’imposta ordinaria sulle rendite percepite dalla moglie. I contribuenti, neppure quelli che hanno il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera, senza permesso di domicilio, non hanno tuttavia la scelta fra una modalità di tassazione dei loro redditi e l’altra. Come si è detto, l’eccezione è rappresentata dall’imposizione alla fonte, che è riservata ai redditi dell’attività lucrativa dipendente ed ai proventi compensativi. Poiché le rendite d’invalidità, nel caso concreto, non rientrano nella nozione di “proventi compensativi”, non possono godere di un trattamento fiscale che sarebbe più vantaggioso. 5. La ricorrente si chiede infine se per la tassaz io ne del per io do fiscale 2001 e 2002 non sia subentrata la prescriz io ne. Per gli articoli 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del per io do fiscale. Poiché le decis io ni che concernono il per io do fiscale (biennale) 2001/2002 sono state adottate dall’Uffic io di tassaz io ne nel corso del 2007, è evidente che il diritto di tassare non era prescritto. Va anche detto che la ricorrente era obbligata a dichiarare le rendite in discuss io ne – come espressamente stabilito dall’art. 112 cpv. 2 LT – e, non facendolo, si è esposta anche al risch io di una procedura di recupero d’imposta (che può essere avviata fino a dieci anni dopo la fine del per io do fiscale) ed eventualmente anche ad una di contravvenz io ne. 6. Il ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   1.1.  Il ricorso di RI 1 è irricevibile. 1.2.  Il ricorso di RI 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    880 .– sono a carico dei ricorrenti.

3.   Contro il presente giudiz io è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 g io rni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.   Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza:

- municip io di. terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretar io :