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80.2004.23

Ticino · 2002-12-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 I coniugi __________ e __________ __________ -__________, sposatisi nel 1988, si sono separati il 1° giugno 2001 ed il loro divorzio è stato pronunciato il 16 dicembre 2002. Con decisione del 9 dicembre 2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ad entrambi i coniugi la tassazione intermedia per separazione, relativa tuttavia al reddito e alla sostanza del solo marito. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 27'616 per l'IC ed in fr. 29'516 per l'IFD; la sostanza in fr. 126'365.

E. 2 Il contribuente, rappresentato dallo Studio legale __________ -__________ -__________, interponeva reclamo contro la suddetta decisione, in data 17 gennaio 2003. Contestava l'aliquota applicata, chiedendo di essere tassato come coniugato con figli a carico, e postulava la deduzione per figli a carico, con riferimento al contributo al mantenimento del figlio __________, affidato congiuntamente ai genitori. Con scritto del 5 agosto 2003, l'Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di documentare i motivi dell'inoltro ritardato del reclamo. La rappresentante del reclamante spiegava dapprima telefonicamente di avere computato i termini includendovi le ferie giudiziarie. Poi, con scritto del 12 agosto 2003, argomentava invece che la decisione, benché datata 9 dicembre 2002, era stata intimata, per posta semplice, solo il 13 gennaio 2003 e che comunque l'onere della prova dell'intimazione era a carico dell'Ufficio di tassazione. L'autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione dell'8 settembre 2003, sottolineando che nel reclamo non si faceva alcun accenno ad un disguido postale bensì veniva pacificamente ammesso che l'intimazione era avvenuta il 9 dicembre 2002. La successiva affermazione in merito all'intimazione avvenuta solo il 13 gennaio 2003 appariva pertanto lesiva del principio della buona fede. A titolo abbondanziale, l'Ufficio precisava poi che il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito.

E. 3 In data 22 gennaio 2004, l'avv. __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio di tassazione, chiedendo che la decisione dell'8 settembre 2003, di cui aveva appreso da una telefonata all'Ufficio di tassazione l'avvenuta intimazione al suo cliente, fosse correttamente intimata a lei, quale patrocinatrice del contribuente. L'Ufficio respingeva la richiesta, con decisione del 23 gennaio 2004, argomentando di non avere ricevuto alcuna procura prima del 22 gennaio 2004 e di avere quindi correttamente notificato la decisione direttamente al contribuente.

E. 4 Con ricorso del 23 febbraio 2004, __________ __________ __________, rappresentato dallo Studio legale __________ -__________ -__________, chiede nuovamente la deduzione per figli a carico dal reddito imponibile e la deduzione sociale di fr. 30'000 dalla sostanza imponibile. In ordine, contesta il rifiuto dell'autorità di tassazione di intimare correttamente la decisione su reclamo allo studio legale rappresentante del contribuente, adducendo che la pretesa di disporre della procura costituirebbe un eccesso di formalismo. Quanto alla tempestività del reclamo a suo tempo interposto dinanzi all'Ufficio di tassazione, rileva che la frase scritta in apertura del reclamo, in merito alla data della notificazione della decisione stessa, non doveva intendersi nel senso voluto dal fisco.

E. 5.1 In primo luogo, deve essere esaminata la questione della tempestività del ricorso in esame. L'Ufficio di tassazione ne sostiene infatti implicitamente la tardività, essendosi rifiutato di intimare nuovamente la decisione su reclamo alla rappresentante del contribuente, dopo che ella si era rivolta all'autorità di tassazione argomentando di avere appreso che la decisione era stata invece indirizzata allo stesso contribuente rappresentato. Secondo l'Ufficio, una nuova intimazione della decisione non si giustificherebbe, non essendo la rappresentanza stata debitamente provata mediante procura scritta. Il ricorrente ritiene invece che, essendo il reclamo stato redatto su carta intestata dello studio legale ed avendo un funzionario dell'Ufficio conferito telefonicamente con la legale rappresentante in merito al reclamo stesso, il rapporto di rappresentanza sarebbe stato sufficientemente comprovato.

E. 5.2 Quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante. Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA; CDT n. __________.__________.__________ dell'11 ottobre 1996 in re R.B.). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, n. 2 all'art. 100 DIFD, p. 431; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, art. 117 LIFD, n. 21 ss., pp. 209-211). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296). In altri termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113).

E. 5.3 A tale proposito, si ricorda che né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400). Ma, se anche fosse previsto dalla legge l’obbligo di allegare al ricorso la procura, l’autorità giudiziaria non potrebbe semplice-mente dichiarare irricevibile il gravame, senza incorrere in un eccesso di formalismo. Secondo il Tribunale federale, l’autorità deve permettere alle parti di riparare, in un termine determinato, certi vizi che possono esserlo, oppure rettificare d'ufficio deter-minate irregolarità. Vi rientra in particolare proprio il caso del-l'assenza di procura scritta a favore del rappresentante (DTF 108 Ia 104, 104 Ia 404, 94 I 524, 92 I 15; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in:  Giurisdizione co-stituzionale e giurisdizione amministrativa, Zurigo e Lugano 1992, p. 234; inoltre Stähli, op. cit., p. 107).

E. 5.4 Nel caso in esame, la notifica della tassazione intermedia del 9 dicembre 2002 è stata impugnata con reclamo del 17 gennaio 2003, presentato dal signor __________ __________ __________ rappresentato dallo studio __________ -__________ -__________, __________. È vero, come osserva l'autorità di tassazione, che fra gli allegati non si menziona la procura, ma vi è nondimeno la precisazione secondo cui "procura a disposizione". Va poi rilevato che lo scritto del 5 agosto 2003, con cui l'Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di documentare i motivi dell'inoltro tardivo del reclamo, era stato indirizzato proprio allo Studio legale menzionato, evidentemente in qualità di rappresentante contrattuale del reclamante. Non si può negare allora che l'Ufficio avesse ammesso l'esistenza di una procura a favore dello studio legale in questione e che avrebbe, coerentemente, dovuto notificare quest'ultimo la decisione su reclamo.

E. 5.5 Certo, ci si potrebbe chiedere se il contribuente, ricevuta la decisione su reclamo l'8 settembre 2003, non avrebbe dovuto segnalare con una maggiore sollecitudine il difetto all'autorità di tassazione o almeno avvertire la propria legale dell'avvenuta notificazione. Infatti, il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto d'impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento: secondo il principio della buona fede, non appena è a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda, egli deve agire tempestivamente, onde salvaguardare i propri diritti (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTE 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3). Anche se il tempo trascorso non è trascurabile, si può nondimeno ritenere che il contribuente stesso possa avere in buona fede considerato che la decisione fosse stata notificata anche al suo rappresentante contrattuale.

E. 5.6 Il ricorso contro la decisione su reclamo dell'8 settembre è pertanto ricevibile in ordine.

E. 6.1 Altra questione d'ordine è quella della ricevibilità del reclamo a suo tempo interposto contro la notifica della tassazione del 9 dicembre 2002. Il gravame in questione è infatti stato inoltrato solo il 17 gennaio 2003. Come ricordato in narrativa, l'Ufficio di tassazione,  con scritto del 5 agosto 2003, ha chiesto al contribuente di documentare i motivi dell'inoltro ritardato del reclamo. La rappresentante del reclamante ha spiegato dapprima telefonicamente di avere computato i termini includendovi le ferie giudiziarie. Poi, con scritto del 12 agosto 2003, ha argomentato invece che la decisione, benché datata 9 dicembre 2002, era stata intimata, per posta semplice, solo il 13 gennaio 2003 e che comunque l'onere della prova dell'intimazione era a carico dell'Ufficio di tassazione. L'autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame, sottolineando che nel reclamo non si faceva alcun accenno ad un disguido postale bensì veniva pacificamente ammesso che l'intimazione era avvenuta il 9 dicembre 2002. La successiva affermazione in merito all'intimazione avvenuta solo il 13 gennaio 2003 apparirebbe pertanto lesiva del principio della buona fede.

E. 6.2 L'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). Gli articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta federale diretta.

E. 6.3 Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“ Herrschaftsbereich ”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).

E. 6.4 L'autorità

può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale

raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne

l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui

la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con

lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base

alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si

applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la

legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,

99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice,

l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del

termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile,

specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in

questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è

effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato

l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente

da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un

termine (DTF 99 Ib 359;

Catenazzi

,

Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi,

RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato

l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con

lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative

all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto

ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di

ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo

invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata

(DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358;

Catenazzi

, op. cit., p. 66;

Corti

,

L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284

s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. __________ del 3 aprile 1996: Modifica,

volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio

postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause

amministrative).

E. 6.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28

p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).

E. 6.6 Venendo all'esame della fattispecie, a prescindere dal tenore della conversazione telefonica intercorsa fra la rappresentante del contribuente e un funzionario dell'Ufficio di tassazione, non si può non rilevare che il reclamo del 17 gennaio 2003 si apre con la seguente affermazione: In ordine In virtù dell'art. 206 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Ritenuto che la notifica data del 9 dicembre 2002, il reclamo ossequia il termine di cui sopra. Ora, tenuto conto del fatto che si tratta di un reclamo redatto e sottoscritto da un legale e non da un profano, si deve partire dal presupposto che, quando vi si parla di "notificazione", ci si riferisca, come ricordato in precedenza (v. supra, consid. 6.3.), alla "consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario". E allora, l'unica spiegazione dell'apparente incongruenza fra l'affermazione per cui la decisione può essere impugnata entro trenta giorni e quella successiva per cui il reclamo ossequia tale termine deve essere ricercata proprio nella (errata) convinzione che il termine in questione sia sospeso dalle ferie giudiziarie. Se, come sostenuto nello scritto del 12 agosto 2003, la decisione fosse stata intimata al contribuente solo il 13 gennaio 2003, si dovrebbe concludere che la frase contenuta all'inizio del reclamo è completamente priva di coerenza logica, poiché giustifica la tempestività del reclamo a partire dalla data in cui la decisione non è stata notificata. A tale riguardo, si deve ricordare che il principio della buona fede vincola non solo l'autorità ma anche l'amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 433). In tale prospettiva, alla luce del reclamo, la lettera del 12 agosto 2003 si potrebbe configurare come un venire contra factum proprium . La questione può peraltro essere lasciata aperta, dal momento che l'Ufficio di tassazione si è comunque pronunciato, a titolo abbondanziale, anche sul merito del reclamo e che anche il ricorso ora in esame, nel merito, appare infondato.

E. 7.1 Come già ricordato, nel merito il ricorrente postula il riconoscimento delle deduzioni di fr. 8'000 dal reddito e di fr. 30'000 dalla sostanza, in considerazione del fatto che ha un figlio a carico.

E. 7.2 Gli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett . a LIFD consentono la deduzione di un importo di fr. 8'000 per l'IC e di fr. 5'100 per l'IFD dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.

E. 7.3 Secondo la prassi delle autorità fiscali federale e cantonale, in caso di custodia alternata del figlio da parte dei due genitori, e in assenza del versamento da un genitore all'altro di un contributo per il mantenimento del figlio o in caso di parità dei contributi dell'uno e dell'altro genitore, il criterio determinante sarà l'importanza della custodia esercitata da ciascun genitore. Se, ciononostante, uno dei genitori versa un contributo finanziario all'altro, allora questo caso è considerato come se non ci fosse una custodia alternata. Di conseguenza, il genitore che non vive con il figlio ha diritto alla deduzione del contributo di mantenimento ma non alla deduzione per figli. Per le stesse ragioni, al genitore che non vive con il figlio si applica l'aliquota per contribuenti non coniugati, mentre all'altro genitore spetta quella più vantaggiosa (Circolare n. 7 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati, p. 4; Circolare n. __________/__________ del 1° febbraio 2001 della Divisione delle contribuzioni, par. 2.3 e 4.3.; v. anche Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, ad art. 35 LIFD, n. 46, p. 879 e ad art. 36, n. 15, p. 895).

E. 7.4 Le stesse considerazioni possono essere estese anche alla deduzione prevista dall'art. 48 lett. b LT, secondo cui sono dedotti dalla sostanza netta, per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000.-- franchi. Ne consegue che la decisione impugnata, che ha negato al ricorrente la deduzione per figlio a carico, appare ineccepibile, anche nel merito.

E. 8 Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è peranto respinto nel merito. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 231 LT e 144 LIFD dichiara e pronuncia

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    480 .– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   In materia di IC, il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Esso può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, nella misura in cui concerne una materia disciplinata nei titoli secondo a quinto e sesto, capitolo 1 della LAID (art. 73 cpv. 1 LAID). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). terzi implicati

1. _PINT1

2. _PINT2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 09.03.2010 (publiziert) 80.2004.23 Tessin Camera di diritto tributario 09.03.2010 (publié) 80.2004.23 Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2010 (pubblicato) 80.2004.23

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2004.23 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini segretario: Andrea Pedroli, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2004 in materia di:                 IC/IFD 01/02 intermedia presentato da: __________ _ __________ __________ rappr. da: _________ __________ ritenuto in fatto ed in diritto 1. I coniugi __________ e __________ __________ -__________, sposatisi nel 1988, si sono separati il 1° giugno 2001 ed il loro divorzio è stato pronunciato il 16 dicembre 2002. Con decisione del 9 dicembre 2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ad entrambi i coniugi la tassazione intermedia per separazione, relativa tuttavia al reddito e alla sostanza del solo marito. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 27'616 per l'IC ed in fr. 29'516 per l'IFD; la sostanza in fr. 126'365. 2. Il contribuente, rappresentato dallo Studio legale __________ -__________ -__________, interponeva reclamo contro la suddetta decisione, in data 17 gennaio 2003. Contestava l'aliquota applicata, chiedendo di essere tassato come coniugato con figli a carico, e postulava la deduzione per figli a carico, con riferimento al contributo al mantenimento del figlio __________, affidato congiuntamente ai genitori. Con scritto del 5 agosto 2003, l'Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di documentare i motivi dell'inoltro ritardato del reclamo. La rappresentante del reclamante spiegava dapprima telefonicamente di avere computato i termini includendovi le ferie giudiziarie. Poi, con scritto del 12 agosto 2003, argomentava invece che la decisione, benché datata 9 dicembre 2002, era stata intimata, per posta semplice, solo il 13 gennaio 2003 e che comunque l'onere della prova dell'intimazione era a carico dell'Ufficio di tassazione. L'autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione dell'8 settembre 2003, sottolineando che nel reclamo non si faceva alcun accenno ad un disguido postale bensì veniva pacificamente ammesso che l'intimazione era avvenuta il 9 dicembre 2002. La successiva affermazione in merito all'intimazione avvenuta solo il 13 gennaio 2003 appariva pertanto lesiva del principio della buona fede. A titolo abbondanziale, l'Ufficio precisava poi che il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito. 3. In data 22 gennaio 2004, l'avv. __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio di tassazione, chiedendo che la decisione dell'8 settembre 2003, di cui aveva appreso da una telefonata all'Ufficio di tassazione l'avvenuta intimazione al suo cliente, fosse correttamente intimata a lei, quale patrocinatrice del contribuente. L'Ufficio respingeva la richiesta, con decisione del 23 gennaio 2004, argomentando di non avere ricevuto alcuna procura prima del 22 gennaio 2004 e di avere quindi correttamente notificato la decisione direttamente al contribuente. 4. Con ricorso del 23 febbraio 2004, __________ __________ __________, rappresentato dallo Studio legale __________ -__________ -__________, chiede nuovamente la deduzione per figli a carico dal reddito imponibile e la deduzione sociale di fr. 30'000 dalla sostanza imponibile. In ordine, contesta il rifiuto dell'autorità di tassazione di intimare correttamente la decisione su reclamo allo studio legale rappresentante del contribuente, adducendo che la pretesa di disporre della procura costituirebbe un eccesso di formalismo. Quanto alla tempestività del reclamo a suo tempo interposto dinanzi all'Ufficio di tassazione, rileva che la frase scritta in apertura del reclamo, in merito alla data della notificazione della decisione stessa, non doveva intendersi nel senso voluto dal fisco. 5. 5.1. In primo luogo, deve essere esaminata la questione della tempestività del ricorso in esame. L'Ufficio di tassazione ne sostiene infatti implicitamente la tardività, essendosi rifiutato di intimare nuovamente la decisione su reclamo alla rappresentante del contribuente, dopo che ella si era rivolta all'autorità di tassazione argomentando di avere appreso che la decisione era stata invece indirizzata allo stesso contribuente rappresentato. Secondo l'Ufficio, una nuova intimazione della decisione non si giustificherebbe, non essendo la rappresentanza stata debitamente provata mediante procura scritta. Il ricorrente ritiene invece che, essendo il reclamo stato redatto su carta intestata dello studio legale ed avendo un funzionario dell'Ufficio conferito telefonicamente con la legale rappresentante in merito al reclamo stesso, il rapporto di rappresentanza sarebbe stato sufficientemente comprovato. 5.2. Quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante. Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA; CDT n. __________.__________.__________ dell'11 ottobre 1996 in re R.B.). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, n. 2 all'art. 100 DIFD, p. 431; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, art. 117 LIFD, n. 21 ss., pp. 209-211). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296). In altri termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113). 5.3. A tale proposito, si ricorda che né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400). Ma, se anche fosse previsto dalla legge l’obbligo di allegare al ricorso la procura, l’autorità giudiziaria non potrebbe semplice-mente dichiarare irricevibile il gravame, senza incorrere in un eccesso di formalismo. Secondo il Tribunale federale, l’autorità deve permettere alle parti di riparare, in un termine determinato, certi vizi che possono esserlo, oppure rettificare d'ufficio deter-minate irregolarità. Vi rientra in particolare proprio il caso del-l'assenza di procura scritta a favore del rappresentante (DTF 108 Ia 104, 104 Ia 404, 94 I 524, 92 I 15; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in:  Giurisdizione co-stituzionale e giurisdizione amministrativa, Zurigo e Lugano 1992, p. 234; inoltre Stähli, op. cit., p. 107). 5.4. Nel caso in esame, la notifica della tassazione intermedia del 9 dicembre 2002 è stata impugnata con reclamo del 17 gennaio 2003, presentato dal signor __________ __________ __________ rappresentato dallo studio __________ -__________ -__________, __________. È vero, come osserva l'autorità di tassazione, che fra gli allegati non si menziona la procura, ma vi è nondimeno la precisazione secondo cui "procura a disposizione". Va poi rilevato che lo scritto del 5 agosto 2003, con cui l'Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di documentare i motivi dell'inoltro tardivo del reclamo, era stato indirizzato proprio allo Studio legale menzionato, evidentemente in qualità di rappresentante contrattuale del reclamante. Non si può negare allora che l'Ufficio avesse ammesso l'esistenza di una procura a favore dello studio legale in questione e che avrebbe, coerentemente, dovuto notificare quest'ultimo la decisione su reclamo. 5.5. Certo, ci si potrebbe chiedere se il contribuente, ricevuta la decisione su reclamo l'8 settembre 2003, non avrebbe dovuto segnalare con una maggiore sollecitudine il difetto all'autorità di tassazione o almeno avvertire la propria legale dell'avvenuta notificazione. Infatti, il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto d'impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento: secondo il principio della buona fede, non appena è a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda, egli deve agire tempestivamente, onde salvaguardare i propri diritti (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTE 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3). Anche se il tempo trascorso non è trascurabile, si può nondimeno ritenere che il contribuente stesso possa avere in buona fede considerato che la decisione fosse stata notificata anche al suo rappresentante contrattuale. 5.6. Il ricorso contro la decisione su reclamo dell'8 settembre è pertanto ricevibile in ordine. 6. 6.1. Altra questione d'ordine è quella della ricevibilità del reclamo a suo tempo interposto contro la notifica della tassazione del 9 dicembre 2002. Il gravame in questione è infatti stato inoltrato solo il 17 gennaio 2003. Come ricordato in narrativa, l'Ufficio di tassazione,  con scritto del 5 agosto 2003, ha chiesto al contribuente di documentare i motivi dell'inoltro ritardato del reclamo. La rappresentante del reclamante ha spiegato dapprima telefonicamente di avere computato i termini includendovi le ferie giudiziarie. Poi, con scritto del 12 agosto 2003, ha argomentato invece che la decisione, benché datata 9 dicembre 2002, era stata intimata, per posta semplice, solo il 13 gennaio 2003 e che comunque l'onere della prova dell'intimazione era a carico dell'Ufficio di tassazione. L'autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame, sottolineando che nel reclamo non si faceva alcun accenno ad un disguido postale bensì veniva pacificamente ammesso che l'intimazione era avvenuta il 9 dicembre 2002. La successiva affermazione in merito all'intimazione avvenuta solo il 13 gennaio 2003 apparirebbe pertanto lesiva del principio della buona fede. 6.2. L'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). Gli articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta federale diretta. 6.3. Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“ Herrschaftsbereich ”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33). 6.4. L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. __________ del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative). 6.5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28

p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920). 6.6. Venendo all'esame della fattispecie, a prescindere dal tenore della conversazione telefonica intercorsa fra la rappresentante del contribuente e un funzionario dell'Ufficio di tassazione, non si può non rilevare che il reclamo del 17 gennaio 2003 si apre con la seguente affermazione: In ordine In virtù dell'art. 206 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Ritenuto che la notifica data del 9 dicembre 2002, il reclamo ossequia il termine di cui sopra. Ora, tenuto conto del fatto che si tratta di un reclamo redatto e sottoscritto da un legale e non da un profano, si deve partire dal presupposto che, quando vi si parla di "notificazione", ci si riferisca, come ricordato in precedenza (v. supra, consid. 6.3.), alla "consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario". E allora, l'unica spiegazione dell'apparente incongruenza fra l'affermazione per cui la decisione può essere impugnata entro trenta giorni e quella successiva per cui il reclamo ossequia tale termine deve essere ricercata proprio nella (errata) convinzione che il termine in questione sia sospeso dalle ferie giudiziarie. Se, come sostenuto nello scritto del 12 agosto 2003, la decisione fosse stata intimata al contribuente solo il 13 gennaio 2003, si dovrebbe concludere che la frase contenuta all'inizio del reclamo è completamente priva di coerenza logica, poiché giustifica la tempestività del reclamo a partire dalla data in cui la decisione non è stata notificata. A tale riguardo, si deve ricordare che il principio della buona fede vincola non solo l'autorità ma anche l'amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 433). In tale prospettiva, alla luce del reclamo, la lettera del 12 agosto 2003 si potrebbe configurare come un venire contra factum proprium . La questione può peraltro essere lasciata aperta, dal momento che l'Ufficio di tassazione si è comunque pronunciato, a titolo abbondanziale, anche sul merito del reclamo e che anche il ricorso ora in esame, nel merito, appare infondato. 7. 7.1. Come già ricordato, nel merito il ricorrente postula il riconoscimento delle deduzioni di fr. 8'000 dal reddito e di fr. 30'000 dalla sostanza, in considerazione del fatto che ha un figlio a carico. 7.2. Gli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett . a LIFD consentono la deduzione di un importo di fr. 8'000 per l'IC e di fr. 5'100 per l'IFD dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. 7.3. Secondo la prassi delle autorità fiscali federale e cantonale, in caso di custodia alternata del figlio da parte dei due genitori, e in assenza del versamento da un genitore all'altro di un contributo per il mantenimento del figlio o in caso di parità dei contributi dell'uno e dell'altro genitore, il criterio determinante sarà l'importanza della custodia esercitata da ciascun genitore. Se, ciononostante, uno dei genitori versa un contributo finanziario all'altro, allora questo caso è considerato come se non ci fosse una custodia alternata. Di conseguenza, il genitore che non vive con il figlio ha diritto alla deduzione del contributo di mantenimento ma non alla deduzione per figli. Per le stesse ragioni, al genitore che non vive con il figlio si applica l'aliquota per contribuenti non coniugati, mentre all'altro genitore spetta quella più vantaggiosa (Circolare n. 7 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati, p. 4; Circolare n. __________/__________ del 1° febbraio 2001 della Divisione delle contribuzioni, par. 2.3 e 4.3.; v. anche Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, ad art. 35 LIFD, n. 46, p. 879 e ad art. 36, n. 15, p. 895). 7.4. Le stesse considerazioni possono essere estese anche alla deduzione prevista dall'art. 48 lett. b LT, secondo cui sono dedotti dalla sostanza netta, per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000.-- franchi. Ne consegue che la decisione impugnata, che ha negato al ricorrente la deduzione per figlio a carico, appare ineccepibile, anche nel merito. 8. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è peranto respinto nel merito. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 231 LT e 144 LIFD dichiara e pronuncia

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    480 .– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   In materia di IC, il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Esso può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, nella misura in cui concerne una materia disciplinata nei titoli secondo a quinto e sesto, capitolo 1 della LAID (art. 73 cpv. 1 LAID). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). terzi implicati

1. _PINT1

2. _PINT2 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: