Distribuzione dissimulata di utili. Nozione di persona vicina
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva ai coniugi __________ e __________ __________ un reddito di fr. 603'643.- di media annua a titolo di distribuzione dissimulata di utili per il prestito e gli interessi passivi cumulati da __________ __________ verso la __________ __________, ritenendo che questi importi non sarebbero più stati recuperabili e che una prestazione simile non sarebbe stata fatta se non a una persona vicina alla società
E. 1.2 Allora
assistita dalla Fiduciaria __________ __________ __________ presentava reclamo
in tempo utile, facendo presente che erano in corso trattative per la cessione
di un’altra società, la __________ __________, il cui ricavato sarebbe stato impiegato
per il rimborso del prestito di __________ __________ verso __________
__________
Veniva in
particolare acquisita agli atti copia della petizione 8 giugno 2000 presentata
da __________ __________ direttamente contro la Società Immobiliare __________
__________ per l’incasso del prestito di fr. 1'050’00.- più interessi, in cui
si argomenta tra l’altro che il prestito è stato contratto dalla società e non
da __________ __________, come pure copia della lettera del 23 luglio 2001 con
cui __________ __________ si dichiarava pronta ad acquistare attivi e passivi
di __________ __________, proprietaria degli __________ __________ au
__________ __________ – Lago di __________, per otto milioni di franchi.
Dopo aver
esaminato in udienza la situazione dei coniugi __________, ora assistiti dalla
lic. Jur. __________ __________, l’Ufficio di tassazione con decisione del 28
gennaio 2002 respin
I
contribuenti contestano l'imposizione, quale distribuzione mascherata di utile,
dei capitali prelevati negli anni 1991/1992 dalla __________ __________,
__________ (Fr. 603'643.- di media annua) e la mancata deduzione degli
interessi passivi (Fr. 82'582.- di media annua) maturati sul prestito
complessivo di Fr. 1'813'838.-.
Sulla base della
documentazione agli atti e come già ampiamente spiegato ai rappresentanti dei
contribuenti, l'Autorità fiscale ritiene che vi sia stata una distribuzione di
utile per i seguenti motivi:
l'ammontare del prestito
concesso dalla __________ __________ alla Sig.ra __________ __________ (unico
socio e gerente della società) ha assunto dimensioni rilevanti, sia in termini
assoluti (Fr. 1'813'838.- al 1.1.1993), sia per rapporto al totale del bilancio
della __________ __________;
contrariamente a quanto
sarebbe stato richiesto ad una terza persona (secondo i criteri applicati dalle
banche in materia di concessione di crediti), non è stata fornita alcuna garanzia;
la situazione finanziaria
personale dei contribuenti non offre ulteriori garanzie sulle possibilità di
ricupero del credito e dei relativi interessi;
dal 1991 non ci sono mai
state operazioni di rimborso; il prestito è stato concesso senza un contratto
scritto che ne indichi la scadenza e le condizioni del rimborso;
gli interessi sono sempre
stati capitalizzati.
In simili
circostanze, il prestito riveste un carattere insolito che si giustifica solo
grazie ai rapporti esistenti fra le parti contraenti.
Una società che accetta di
concedere un prestito al suo azionista alle condizioni summenzionate, non potrà
mai contare seriamente sul suo rimborso. In altre parole, la stessa si assume
dei rischi ingiustificati e rinuncia implicitamente, già al momento della
concessione, alla possibilità di rientrare in possesso dei suoi capitali che
vanno a beneficio dell'azionista. Un prestito del genere (visto che di prestito
ha solo l'apparenza) viene quindi considerato una " simulazione di credi t
o" che come tale configura chiaramente, sul piano fiscale, una distribuzione
mascherata di utile.
Le argomentazioni dei
ricorrenti in merito ad un eventuale rimborso del debito tramite la cessione
del pacchetto azionario della Società Immobiliare __________ __________ sono
ininfluenti per la causa in questione.
A parte il fatto che le
trattative in corso a suo tempo per la vendita delle citate azioni sono
naufragate, si ricorda infatti che, per stabilire se un prestito accordato da
una società al suo azionista rappresenta una prestazione valutabile in denaro,
è determinante la situazione finanziaria del debitore al momento della concessione
del prestito. Ulteriori sviluppi possono essere presi in considerazione solo
quando gli stessi erano già conosciuti a quel momento od erano per lo meno
prevedibili.
Si osserva infine che anche
la causa intentata dalla __________ __________ suoi crediti non è determinante
ai fini del presente giudizio.
Debitrice principale della
__________ __________, come si può evincere dai bilanci presentati, è in realtà
la Sig.ra __________ __________, la quale a sua volta ha ceduto, parte dei
capitali ricevuti, alla Società __________ __________ __________ (di cui è pure
azionista unitamente al marito).
E. 2 Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________, assistita
dalla lic. Jur. __________ __________, chiede lo stralcio dalla tassazione IC/IFD
1993-94 dell’importo di fr. 603'643.- di media annua espostole a titolo di
distribuzione mascherata di utili e dell’importo di fr. 82'582.- di media annua
per interessi capitalizzati.
E'
vero che l'ammontare del prestito in questione è assai rilevante ma bisogna
sempre considerare che esso, concesso peraltro in varie tranches ed in tempi
diversi, doveva essere una misura transitoria in quanto si sperava poter
vendere al più presto l'albergo rispettivamente la Società Immobiliare
__________ __________ ______________________________ di __________. Tale
vendita avrebbe generato sufficienti mezzi finanziari per rimborsare la
__________ __________, interessi accumulati compresi.
Che ciò non sia avvenuto, è
riconducibile alla difficoltà di concludere l'alienazione a delle condizioni
accettabili. AI momento della concessione del prestito alla signora __________
sembrava che le trattative in corso dovessero andare in porto a scadenza assai
breve. Che questo non sia accaduto non è certamente da rimproverare alla ricorrente.
Che il prestito concesso alla
signora __________ non sia accompagnato dalle usuali garanzie si spiega col
fatto che le garanzie che potevano dare sia la Società __________ __________
__________ che i coniugi __________ erano già nelle mani delle banche. Un
ulteriore finanziamento tramite un istituto di credito era impossibile. Unico
modo di tirare avanti fino alla vendita era quindi di attingere a dei crediti
da altra fonte. E, guarda caso, la __________ __________ aveva la possibilità
di concederli ed evitare così il totale crollo economico.
Che dal punto di vista del
prestito non sia mai stato formalizzato mediante contratto di mutuo si spiega
col fatto che la signora __________ è da tanto tempo malata, malattia che nel
1998 l'ha portata a subire un trapianto del fegato e che in ultima analisi è
anche parzialmente responsabile del crollo del suo matrimonio. Tant'è vero che
la signora __________ è ora domiciliata a __________ dove nel frattempo ha
iniziato la procedura di divorzio (Doc. F e G).
Anche il fatto che la vendita
prospettata non potesse essere perfezionata non era assolutamente prevedibile.
Manca qualsiasi intenzione della ricorrente di sottrarre alla __________
__________ dei mezzi finanziari che appartengono a quest'ultima. l rimproveri
mossi alla signora __________ sono quindi ingiustificati.
L'Ufficio
di tassazione stabilisce che è determinante la situazione finanziaria del
debitore al momento della concessione del prestito per giudicare se esso rappresenta
una prestazione valutabile in denaro e bisogna nuovamente sottolineare che gli
elementi sopraindicati provano senza ombra di dubbio che i contribuenti potevano
ragionevolmente ritenere che la loro situazione economica potesse essere
salvata tramite la prospettata vendita.
Che le trattative in corso
allora (così come altre intraprese più tardi) siano in seguito naufragate, non
era prevedibile. Lo stesso Ufficio di tassazione conferma nelle sue
motivazioni: "ulteriori sviluppi possono essere presi in considerazione
solo quando gli stessi erano già conosciuti a quel momento od erano perlomeno
prevedibili”. Se si sostiene ora, come fa il fisco, che l'impossibilità di
vendere e con ciò di rimborsare il prestito era prevedibile sin dall'inizio, si
nega l’ovvio e si cade in contraddizione.
Che solo nel giugno del 2000
la signora __________ abbia intentato un'azione di recupero dei suoi crediti
nei confronti della Società __________ __________ __________ non è che
un'ulteriore prova che quanto sinora esposto corrisponda a verità. L'azione è
infatti stata intentata prima che fosse emessa la tassazione per il biennio
1993/1994, come risulta chiaramente dalla lettera dell'avv. __________
__________ del 16.10.2001 all'Ufficio di tassazione di Mendrisio (Doc. H).
Nella
decisione impugnata "si osserva infine che anche la causa intentata dalla
__________ __________ contro la società immobiliare __________ __________ per
il recupero dei suoi crediti non è detenninante ai fini del presente giudizio.
Debitrice principale della __________ __________, come si può evincere dai
bilanci presentati è in realtà la signora __________ __________, la quale a sua
volta ha ceduto parte dei capitali ricevuti alla società immobiliare __________
__________ ".
Se il fisco ticinese è così
ansioso di imporre i contribuenti secondo la presunta realtà economica, non si
vede perchè il fatto che gran parte dei capitali siano stati utilizzati per
salvare la Società __________ __________ __________ debba essere irrilevante.
L'alternativa è infatti una sola, ossia che i coniugi __________ e la loro
società immobiliare sarebbero falliti invece di far fronte ai bisogni mediante
accensione di un ulteriore prestito con la __________ __________. Può anche
darsi che fallimento più, fallimento meno nel nostro Cantone non incida molto
sulla statistica, ma non si dimentichi anche la distruzione di posti di lavoro
che ciò avrebbe comportato.
E. 3 All’udienza dell’ 11 settembre 2002 …. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 09.03.2010 (publiziert) 80.2002.33 Tessin Camera di diritto tributario 09.03.2010 (publié) 80.2002.33 Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2010 (pubblicato) 80.2002.33
Distribuzione dissimulata di utili. Nozione di persona vicina
Incarto n. 80.2002.00033 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2002 in materia di: IC/IFD 93/94 presentato da: __________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: lic. iur. __________. __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva ai coniugi __________ e __________ __________ un reddito di fr. 603'643.- di media annua a titolo di distribuzione dissimulata di utili per il prestito e gli interessi passivi cumulati da __________ __________ verso la __________ __________, ritenendo che questi importi non sarebbero più stati recuperabili e che una prestazione simile non sarebbe stata fatta se non a una persona vicina alla società 1.2. Allora assistita dalla Fiduciaria __________ __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, facendo presente che erano in corso trattative per la cessione di un’altra società, la __________ __________, il cui ricavato sarebbe stato impiegato per il rimborso del prestito di __________ __________ verso __________ __________ Veniva in particolare acquisita agli atti copia della petizione 8 giugno 2000 presentata da __________ __________ direttamente contro la Società Immobiliare __________ __________ per l’incasso del prestito di fr. 1'050’00.- più interessi, in cui si argomenta tra l’altro che il prestito è stato contratto dalla società e non da __________ __________, come pure copia della lettera del 23 luglio 2001 con cui __________ __________ si dichiarava pronta ad acquistare attivi e passivi di __________ __________, proprietaria degli __________ __________ au __________ __________ – Lago di __________, per otto milioni di franchi. Dopo aver esaminato in udienza la situazione dei coniugi __________, ora assistiti dalla lic. Jur. __________ __________, l’Ufficio di tassazione con decisione del 28 gennaio 2002 respin I contribuenti contestano l'imposizione, quale distribuzione mascherata di utile, dei capitali prelevati negli anni 1991/1992 dalla __________ __________, __________ (Fr. 603'643.- di media annua) e la mancata deduzione degli interessi passivi (Fr. 82'582.- di media annua) maturati sul prestito complessivo di Fr. 1'813'838.-. Sulla base della documentazione agli atti e come già ampiamente spiegato ai rappresentanti dei contribuenti, l'Autorità fiscale ritiene che vi sia stata una distribuzione di utile per i seguenti motivi: l'ammontare del prestito concesso dalla __________ __________ alla Sig.ra __________ __________ (unico socio e gerente della società) ha assunto dimensioni rilevanti, sia in termini assoluti (Fr. 1'813'838.- al 1.1.1993), sia per rapporto al totale del bilancio della __________ __________; contrariamente a quanto sarebbe stato richiesto ad una terza persona (secondo i criteri applicati dalle banche in materia di concessione di crediti), non è stata fornita alcuna garanzia; la situazione finanziaria personale dei contribuenti non offre ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito e dei relativi interessi; dal 1991 non ci sono mai state operazioni di rimborso; il prestito è stato concesso senza un contratto scritto che ne indichi la scadenza e le condizioni del rimborso; gli interessi sono sempre stati capitalizzati. In simili circostanze, il prestito riveste un carattere insolito che si giustifica solo grazie ai rapporti esistenti fra le parti contraenti. Una società che accetta di concedere un prestito al suo azionista alle condizioni summenzionate, non potrà mai contare seriamente sul suo rimborso. In altre parole, la stessa si assume dei rischi ingiustificati e rinuncia implicitamente, già al momento della concessione, alla possibilità di rientrare in possesso dei suoi capitali che vanno a beneficio dell'azionista. Un prestito del genere (visto che di prestito ha solo l'apparenza) viene quindi considerato una " simulazione di credi t o" che come tale configura chiaramente, sul piano fiscale, una distribuzione mascherata di utile. Le argomentazioni dei ricorrenti in merito ad un eventuale rimborso del debito tramite la cessione del pacchetto azionario della Società Immobiliare __________ __________ sono ininfluenti per la causa in questione. A parte il fatto che le trattative in corso a suo tempo per la vendita delle citate azioni sono naufragate, si ricorda infatti che, per stabilire se un prestito accordato da una società al suo azionista rappresenta una prestazione valutabile in denaro, è determinante la situazione finanziaria del debitore al momento della concessione del prestito. Ulteriori sviluppi possono essere presi in considerazione solo quando gli stessi erano già conosciuti a quel momento od erano per lo meno prevedibili. Si osserva infine che anche la causa intentata dalla __________ __________ suoi crediti non è determinante ai fini del presente giudizio. Debitrice principale della __________ __________, come si può evincere dai bilanci presentati, è in realtà la Sig.ra __________ __________, la quale a sua volta ha ceduto, parte dei capitali ricevuti, alla Società __________ __________ __________ (di cui è pure azionista unitamente al marito). 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________, assistita dalla lic. Jur. __________ __________, chiede lo stralcio dalla tassazione IC/IFD 1993-94 dell’importo di fr. 603'643.- di media annua espostole a titolo di distribuzione mascherata di utili e dell’importo di fr. 82'582.- di media annua per interessi capitalizzati. E' vero che l'ammontare del prestito in questione è assai rilevante ma bisogna sempre considerare che esso, concesso peraltro in varie tranches ed in tempi diversi, doveva essere una misura transitoria in quanto si sperava poter vendere al più presto l'albergo rispettivamente la Società Immobiliare __________ __________ ______________________________ di __________. Tale vendita avrebbe generato sufficienti mezzi finanziari per rimborsare la __________ __________, interessi accumulati compresi. Che ciò non sia avvenuto, è riconducibile alla difficoltà di concludere l'alienazione a delle condizioni accettabili. AI momento della concessione del prestito alla signora __________ sembrava che le trattative in corso dovessero andare in porto a scadenza assai breve. Che questo non sia accaduto non è certamente da rimproverare alla ricorrente. Che il prestito concesso alla signora __________ non sia accompagnato dalle usuali garanzie si spiega col fatto che le garanzie che potevano dare sia la Società __________ __________ __________ che i coniugi __________ erano già nelle mani delle banche. Un ulteriore finanziamento tramite un istituto di credito era impossibile. Unico modo di tirare avanti fino alla vendita era quindi di attingere a dei crediti da altra fonte. E, guarda caso, la __________ __________ aveva la possibilità di concederli ed evitare così il totale crollo economico. Che dal punto di vista del prestito non sia mai stato formalizzato mediante contratto di mutuo si spiega col fatto che la signora __________ è da tanto tempo malata, malattia che nel 1998 l'ha portata a subire un trapianto del fegato e che in ultima analisi è anche parzialmente responsabile del crollo del suo matrimonio. Tant'è vero che la signora __________ è ora domiciliata a __________ dove nel frattempo ha iniziato la procedura di divorzio (Doc. F e G). Anche il fatto che la vendita prospettata non potesse essere perfezionata non era assolutamente prevedibile. Manca qualsiasi intenzione della ricorrente di sottrarre alla __________ __________ dei mezzi finanziari che appartengono a quest'ultima. l rimproveri mossi alla signora __________ sono quindi ingiustificati. L'Ufficio di tassazione stabilisce che è determinante la situazione finanziaria del debitore al momento della concessione del prestito per giudicare se esso rappresenta una prestazione valutabile in denaro e bisogna nuovamente sottolineare che gli elementi sopraindicati provano senza ombra di dubbio che i contribuenti potevano ragionevolmente ritenere che la loro situazione economica potesse essere salvata tramite la prospettata vendita. Che le trattative in corso allora (così come altre intraprese più tardi) siano in seguito naufragate, non era prevedibile. Lo stesso Ufficio di tassazione conferma nelle sue motivazioni: "ulteriori sviluppi possono essere presi in considerazione solo quando gli stessi erano già conosciuti a quel momento od erano perlomeno prevedibili”. Se si sostiene ora, come fa il fisco, che l'impossibilità di vendere e con ciò di rimborsare il prestito era prevedibile sin dall'inizio, si nega l’ovvio e si cade in contraddizione. Che solo nel giugno del 2000 la signora __________ abbia intentato un'azione di recupero dei suoi crediti nei confronti della Società __________ __________ __________ non è che un'ulteriore prova che quanto sinora esposto corrisponda a verità. L'azione è infatti stata intentata prima che fosse emessa la tassazione per il biennio 1993/1994, come risulta chiaramente dalla lettera dell'avv. __________ __________ del 16.10.2001 all'Ufficio di tassazione di Mendrisio (Doc. H). Nella decisione impugnata "si osserva infine che anche la causa intentata dalla __________ __________ contro la società immobiliare __________ __________ per il recupero dei suoi crediti non è detenninante ai fini del presente giudizio. Debitrice principale della __________ __________, come si può evincere dai bilanci presentati è in realtà la signora __________ __________, la quale a sua volta ha ceduto parte dei capitali ricevuti alla società immobiliare __________ __________ ". Se il fisco ticinese è così ansioso di imporre i contribuenti secondo la presunta realtà economica, non si vede perchè il fatto che gran parte dei capitali siano stati utilizzati per salvare la Società __________ __________ __________ debba essere irrilevante. L'alternativa è infatti una sola, ossia che i coniugi __________ e la loro società immobiliare sarebbero falliti invece di far fronte ai bisogni mediante accensione di un ulteriore prestito con la __________ __________. Può anche darsi che fallimento più, fallimento meno nel nostro Cantone non incida molto sulla statistica, ma non si dimentichi anche la distruzione di posti di lavoro che ciò avrebbe comportato. 3. All’udienza dell’ 11 settembre 2002 …. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario: