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80.2002.187

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-12-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 19.12.2002 80.2002.187 Tessin Camera di diritto tributario 19.12.2002 80.2002.187 Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2002 80.2002.187

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2002.187 Lugano 19 dicembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002 in materia di:                 IC 01/02 presentato da: __________ __________, __________ __________ ritenuto in fatto ed in diritto

-   che nella tassazione di IC 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un reddito imponibile di fr. 586'830.- e una sostanza imponibile di fr. 4'701'166.-;

-   che nella voce "altri attivi della sostanza" è incluso un importo di fr. 100'000.- per auto, ecc. (cfr. decisione su reclamo dell'11 novembre 2002);

-   che con il presente tempestivo ricorso il contribuente rileva di essere stato proprietario il 1° gennaio 2001 di sole due automobili, una __________ __________ e una __________ __________, e non di tre, come pure per metà di un motoscafo __________ del 1993, per un valore complessivo sensibilmente inferiore a quello espostogli dall'Ufficio di tassazione;

-   che secondo l'art. 41 cpv. 1 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari;

-   che secondo l'art. 42 cpv. 2, in combinazione con i successivi disposti di legge, la sostanza mobiliare è valutata al suo valore venale;

-   che al 1° gennaio 2001 il ricorrente era proprietario, come egli spiega nel ricorso, di una __________ __________, immatricolata nell'agosto del 2000, del valore a nuovo di ca. fr. 70'000.- e di una __________ __________, immatricolata nel maggio del 2000, del valore a nuovo di ca. fr. 60'000.-, oltre che della metà di un motoscafo per un valore di fr. 10'000.-;

-   che non appena di consideri che nel primo anno le automobili subiscono un abbattimento del valore a nuovo del 30%, le due automobili possedute dal ricorrente al 1° gennaio 2001, entrambe immatricolate nel 2000, valevano senz'altro, a pochi mesi dalla loro immatricolazione, fr. 90'000.-;

-   che a tale importo va aggiunto il valore del motoscafo, indicato dal ricorrente in fr. 10'000.-;

-   che in simili condizioni la valutazione dell'Ufficio di tassazione appare ancora sostenibile, anche in presenza di due sole automobili e non di tre. Per questi motivi, visti per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    230 .– sono a carico del ricorrent e .

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                       Il segretario: