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80.2002.158

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-12-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.158 Tessin Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.158 Ticino Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.158

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2002.158 Lugano 2 dicembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2002 in materia di:                 IC/IFD 97/98 Presentato da: __________ e __________ __________ __________, __________ __________ rappresentata da __________ __________ e __________ __________, __________ __________ ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1 Nella tassazione IC/IFD 1997-98 l'Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva ai contribuenti, in aggiunta agli altri redditi di natura aziendale e immobiliare, un reddito d'altra fonte di fr. 360'000.-, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite nel biennio di computo risultava una considerevole mancanza di liquidità. Secondo l'autorità fiscale non era infatti stata provata l'esistenza di un asserito debito di fr. 700'000.- contratto con un creditore estero (cfr. notifica della tassazione del 30 ottobre 2000). 1.2. __________ e __________ __________ __________ presentavano reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio dell'intero reddito d'altra fonte. Dopo aver sentito il patrocinatore dei contribuenti e aver loro chiesto la presentazione della documentazione a comprova del debito che avrebbero contratto, l'Ufficio di tassazione con decisione del 9 settembre 2002 respingeva il reclamo. Secondo l'autorità fiscale non era in particolare stata fornita la documentazione comprovante il movimento dell'importante somma di denaro fra il creditore residente all'estero e il debitore, segnatamente la girata bancaria attestante il passaggio di denaro dal conto bancario del creditore a quello del debitore o, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento dal conto bancario del creditore e il successivo riversamento sul conto bancario del debitore. 2. 2.1. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla __________ __________ __________, chiedono nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte. I ricorrenti ritengono che, in considerazione del fatto che gli anticipi ricevuti dalla signora __________ . erano effettivi, la documentazione presentata (estratti bancari comprovanti il versamento, dichiarazione del legale, attestazioni del parziale rimborso, come pure la convenzione bollata del 9 febbraio 2002 e la corrispondenza con l'Ufficio dei registri di __________ e l'autorità di I.a istanza in materia di __________), costituisca prova sufficiente dell'esistenza del prestito. 2.2. In occasione dell'udienza del 21 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso e di stralciare il reddito d'altra fonte, poiché la documentazione reperita solo dopo la decisione su reclamo e presentata con il ricorso in esame, ha permesso di stabilire al di là di ogni dubbio (si veda la vertenza civile insorta tra il ricorrente __________ __________ e la creditrice estera, l'accensione di cartelle ipotecarie a garanzia del prestito, la relativa procedura __________, la prova dei diversi versamenti) l'esistenza del debito. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §      Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 settembre 2002 è riformata nel senso che viene stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 360'000.-. §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                       Il segretario: