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80.2001.69

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-10-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 11.10.2001 80.2001.69 Tessin Camera di diritto tributario 11.10.2001 80.2001.69 Ticino Camera di diritto tributario 11.10.2001 80.2001.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2001.00069 Lugano 11 ottobre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Andrea Pedroli, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001 in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che, con atto pubblico dell'11 ottobre 1999, __________ Ja __________ kel vendeva a __________ __________ la part. n. __________ e le PPP n. __________ e __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 370'000.-;

-   che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione dell'imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.-, in data 12 luglio 2000;

-   che, con scritto del 9 agosto 2000, la contribuente informava l'Ufficio di tassazione che la documentazione necessaria alla tassazione era nelle mani dei consulenti fiscali __________ __________ di __________ e __________ & __________ di __________ ed aggiungeva che a suo avviso era stata chiesta una proroga dei termini;

-   che, con decisione del 24 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, effettuata d'ufficio a causa della mancata collaborazione, commisurando l'utile immobiliare in fr. 110'100.- e l'imposta in fr. 30'828.-;

-   che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2000, contestando il calcolo dell'utile immobiliare ed argomentando di avere ottenuto una proroga dal Dipartimento delle finanze;

-   che l'Ufficio di tassazione invitava allora la contribuente ad inviare le fatture delle spese di investimento e la avvertiva che, in caso di inosservanza dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

-   che, non essendo pervenuta alcuna risposta, l'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 26 marzo 2001, così motivata: Dopo aver atteso l'invio della documentazione che la __________ __________ aveva promesso di inviare in data 4.09.2000, dopo aver richiesto per lettera raccomandata (12.12.2000) le fatture delle spese sostenute per l'immobile oggetto della presente tassazione e non aver ottenuto risposta alcuna, ci vediamo costretti a respingere il reclamo ed a confermare la tassazione di prima istanza;

-   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ invia la documentazione delle spese di miglioria e spiega di avere chiesto due proroghe all'autorità di tassazione, in considerazione del trasloco e dei problemi di salute del marito;

-   che la Camera di diritto tributario ha sottoposto all'Ufficio di tassazione il ricorso e la documentazione allegata, ricevendo in data 5 luglio 2001 una proposta di modifica della decisione impugnata nei seguenti termini: prima durata di proprietà: prezzo di vendita                      fr.  360'000.-

– prezzo di acquisto                fr.  245'000.-

– costi di costruzione              fr.    83'988.-

– costi di acquisto                   fr.      5'699.- utile imponibile                         fr.    25'313.- imposta (aliquota 28%)       fr.  7'087.65 seconda durata di proprietà: prezzo di vendita                      fr.    10'000.-

– prezzo di acquisto                fr.    10'000.- utile imponibile                         fr.             –.–

-   che questa Camera ha allora sottoposto alla ricorrente, con scritto del 10 settembre 2001, la lettera dell'Ufficio di tassazione, assegnandole un termine fino al 20 settembre 2001 per prendere posizione;

-   che, in data 26 settembre 2001 è pervenuta copia della lettera dell'Ufficio di tassazione, sottoscritta dalla ricorrente in segno di accettazione della proposta;

-   che la decisione impugnata può quindi essere modificata nel senso dell'accordo intervenuto fra le parti. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 marzo 2001 è riformata nel senso che l'utile imponibile è ridotto a            fr. 25'313.- e l'imposta a fr. 7'087.65.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                       Il segretario: