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80.2000.10

Ticino · 1999-11-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.2000.10 Tessin Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.2000.10 Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.2000.10

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2000.00010 Lugano 24 gennaio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1999 in materia di:                 IC/IFD 95/96 intermedia presentato da: __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che a seguito del decesso di __________ __________, l'Ufficio di tassazione ha allestito una tassazione intermedia con effetto dal 23 dicembre 1995 al 31 dicembre 1996, esponendo alla vedova __________ __________ i redditi pensionistici (rendita AVS e rendita della Cassa pensione), dai quali ha dedotto per l'IC fr. 2'000.- a titolo di deduzione dalle pensioni del II Pilastro e fr. 3'600.- per premi assicurativi (Cassa malati) (cfr. notifica di tassazione del 17 maggio 1999) e per l'IFD fr. 4'647.- risp. fr. 1'950.-;

-   che il reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto con decisione del 15 novembre 1999, in cui si avvertiva che gli importi delle rendite AVS e II Pilastro erano stati dedotti dalla documentazione contenuta nell'incarto e che le spese per vitto, luce, gas, vestiario, ecc. non sono deducibili;

-   che con scritto del 3 dicembre 1999 all'Ufficio di tassazione il figlio della contribuente lamenta la deduzione dei premi assicurativi limitata a soli fr. 3'600.- quando l'importo pagato sarebbe addirittura doppio, facendo tra l'altro rilevare d'essersi rivolto a esponenti del mondo politico che avrebbero capito la sua situazione e gli avrebbero assicurato il loro interessamento;

-   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

-   che secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. g LT i versamenti, premi e contributi assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede,sono deducibili fino a concorrenza di una somma globale di 7200.--  franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 3600.-- franchi per gli altri contribuenti;

-   che pure secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:

–    2300 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

–    1200 franchi per gli altri contribuenti; queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi della lettera d ed e;

-   che l'Ufficio di tassazione ha concesso la deduzione massima prevista sia dalla legge cantonale sia da quella federale;

-   che con ogni evidenza il giudice non ha la facoltà di sostituirsi al legislatore e di modificare gli importi massimi delle deduzioni previste dalla LT e dalla LIFD;

-   che in simili condizioni, malgrado la comprensione che anche questo giudice può manifestare al ricorrente, associandosi a quella già manifestatagli da esponenti del mondo politico, il ricorso non può che essere respinto, con il carico, conformemente alla legge, di spese e tassa di giustizia, seppure nella misura minima prevista; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    180 .– sono a carico de lla ricorrent e .

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: