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80.1999.99

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 05.07.1999 80.1999.99 Tessin Camera di diritto tributario 05.07.1999 80.1999.99 Ticino Camera di diritto tributario 05.07.1999 80.1999.99

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.99.00099 Lugano 5 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 29 aprile 1999 in materia di:                 IC/IFD 89/90 e 91/92 presentato da: __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________ __________ ha risieduto all'estero, negli Stati Uniti, dal marzo del 1989 al marzo dell'anno successivo; in seguito è stato detenuto nel penitenziario cantonale della Stampa. Dimesso dal carcere nel giugno del 1993, __________ ha soggiornato dapprima in Spagna fino al settembre del 1995 e successivamente in Italia fino al settembre del 1997. Rientrava poi in Svizzera, con domicilio dapprima a __________ e in seguito ad __________ . L'8 giugno 1998 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________ __________ le seguenti tassazioni:

-  IC/IFD 1989-90 (reddito aziendale lordo di fr. 621'421.-, accertato d'ufficio per mancanza o insufficienza di documentazione);

-  IC/IFD 1991-92 (reddito aziendale lordo di fr. 85'319.-, accertato d'ufficio per mancanza o insufficienza di documentazione);

-  IC/IFD 1993-94 (reddito imponibile netto di fr. 24'000.-). 2. Il 9 giugno 1998 __________ __________ __________ presentava reclamo contro le tre suddette notifiche di tassazione, illustrando la sua situazione, segnatamente il suo soggiorno negli Stati Uniti dal marzo 1989 e la successiva carcerazione al suo rientro in Svizzera l'anno dopo. Rileva inoltre che tutta la documentazione è stata confiscata e che non ha ottenuto nessun guadagno in maniera lecita. Il 17 giugno 1998 l'UT assegnava al contribuente un termine di grazia per motivare il reclamo e per produrre, risp. designare esattamente i mezzi di prova, segnatamente i documenti su cui si fonda. In data 18 giugno 1998 il contribuente replicava chiedendo di essere sentito. Con due decisioni del 19 aprile 1999 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente contro le tassazioni IC/IFD 1989-90 e 1991-92. Dei motivi delle due decisioni verrà detto in seguito, per quanto necessario. Sempre con decisione del 19 aprile 1999 l'UT accoglieva invece il reclamo contro la tassazione IC/IFD 1993-94, stabilendo il reddito imponibile di fr. 6'000.- di media annua con conseguente esenzione da imposte del contribuente, poiché il suo reddito non raggiunge la soglia del minimo imponibile. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ Frey chiede il riesame delle tassazioni IC/IFD 1989-90 e 1991-92, facendo presente che tutto il patrimonio gli è stato confiscato in quanto provento di bancarotta fraudolenta, che tutta la documentazione gli è stata confiscata, che è quindi impossibilitato a produrre una qualsiasi prova. Rileva inoltre di essere gravato da numerosi attestati di carenza di beni. 4. 4.1. Malgrado la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta IC/IFD 1989-90, quando si trovava però all'estero, come pure di quelle successive, il contribuente ha reagito tempestivamente alle notifiche di tassazione, indicando che tutta la documentazione contabile relativa al complesso della sua attività aziendale era stata acquisita agli atti del procedimento penale conclusosi con la condanna pronunciata il 7 febbraio 1991 dal Presidente delle __________ correzionali di __________ - __________ . Si giustifica quindi, tenuto conto di questi motivi, di entrare nel merito del ricorso. 4.2. In occasione dell'udienza del 16 giugno 1999 si è poi potuto constatare che il contribuente aveva presentato una domanda di tassazione intermedia a decorrere dal 1° gennaio 1989. Dopo discussione, tenuto conto anche del grave dissesto finanziario del ricorrente, attualmente titolare di attestati di carenza di beni per oltre otto milioni di franchi, che stanno a indicare che, accanto agli utili da alienazione di immobili tassati con l'imposta sul maggior valore immobiliare, vi erano comunque anche notevoli costi aziendali, si è convenuto, per economia di giudizio, di allestire una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1989 e di imporre inoltre il contribuente nel periodo fiscale 1991-92 sulla base dei redditi che l'Ufficio di tassazione accerterà nella tassazione intermedia 1989-90 (dal 1° gennaio 1989). 4.3. L'accordo raggiunto in sede di audizione ha per effetto di rendere privo d'oggetto il ricorso. Le tassazioni IC/IFD 1989-90 e 1991-92 verranno sostituite dalla tassazione intermedia 1989-90 (dal 1° gennaio 1989) e dalla nuova tassazione IC/IFD 1991-92. Il ricorso contro la tassazione IC/IFD 1993-94 è comunque privo d'oggetto, indipendentemente dal suddetto accordo, poiché il reddito imponibile, stabilito in fr. 6'000.- di media annua, non attinge la soglia del minimo imponibile. 5. Con riferimento agli argomenti sviluppati dal ricorrente contro la tassazione IC/IFD 1987-88, già cresciuta in giudicato da tempo, si attira l'attenzione sull'istituto del condono. L'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. L'art. 246 cpv. 2 LT dispone inoltre che la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto . §    Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per incombenti e, meglio, perché proceda conformemente a quanto stabilito nell'udienza del 16 giugno 1999 (consid. 4.2.).

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: