Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 23.04.1999 80.1999.70 Tessin Camera di diritto tributario 23.04.1999 80.1999.70 Ticino Camera di diritto tributario 23.04.1999 80.1999.70
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.99.00070 Lugano 23 aprile 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 22 marzo 1999 in materia di: Revisione IC/IFD 93/94 e 95/96 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nei periodi fiscali IC/IFD 1993-94 e 1995-96 __________ __________ veniva tassato d'ufficio. Nel periodo fiscale IC/IFD 1993-94 gli veniva esposto in via valutativa un reddito del lavoro di fr. 244'000.-. La tassazione, notificatagli il 18 ottobre 1993, passava incontestata in giudicato. Nel periodo fiscale successivo il reddito del lavoro veniva valutato in fr. 292'800.-. La relativa tassazione, notificatagli il 23 ottobre 1995, passava anch'essa incontestata in giudicato. Il contribuente non era per altro nuovo a tassazioni d'ufficio: così nel periodo fiscale IC/IFD 1985-86 (cfr. notifica della tassazione d'ufficio del 21 gennaio 1986, passata incontestata in giudicato), nel periodo fiscale IC/IFD 1987-88 (cfr. notifica della tassazione d'ufficio del 24 gennaio 1989, passata incontestata in giudicato) e nel periodo fiscale IC/IFD 1989-90 (cfr. notifica della tassazione d'ufficio del 19 dicembre 1989, passata in giudicato a seguito dell'irricevibilità del reclamo stabilita con decisione del 20 febbraio 1990). La tassazione d'ufficio IC/IFD 1991-92, notificata il 20 agosto 1991, veniva invece impugnata tempestivamente e il reclamo veniva quindi ammesso come a domanda. 2. Il 21 ottobre 1998 __________ __________ presentava all'UT di __________ - __________ una domanda di revisione delle tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, presentando le relative dichiarazioni d'imposta debitamente compilate e munite dei necessari allegati (tra cui i certificati di salario e l'elenco titoli). Precisava che "questa situazione aveva potuto accadere perché durante gli anni 1993 a 1996 aveva attraversato un momento difficile della sua vita, durante il quale tutte le sue energie erano mobilitate per risolvere dei problemi per lui prioritari". Il 23 novembre 1998 l'UT di __________ - __________ respingeva la domanda sia perché non veniva fatto valere alcun fatto o mezzo di prova nuovo, sia perché, essendosi trattato di tassazioni d'ufficio, emesse dopo richiamo, diffida e multa disciplinare, il contribuente avrebbe comunque potuto reclamare. 3. Il 5 gennaio 1999 __________ __________ presentava reclamo all'Ufficio di tassazione, lamentando l'inesattezza delle valutazioni dell'autorità fiscale contenute nelle tassazioni di cui viene chiesta la revisione. Il 24 febbraio 1999 l'UT dichiarava tardivo il reclamo. 4. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta la tardività del suo reclamo, lamentando di essere stato tratto in inganno e con ciò tradito nella propria buona fede dai rimedi giuridici indicati in calce alla dichiarazione su reclamo, che non menzionavano l'inesistenza delle ferie giudiziarie in diritto fiscale. Ritiene inoltre incomprensibile che nella decisione su reclamo l'UT si sia comunque espresso anche nel merito. 5. 5.1. Gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD, applicabili anche in materia di revisione in virtù del rimando di cui all’art. 234 cpv. 3 e 4 LT e all’art. 149 cpv. 3 e 4 LIFD, stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3 LIFD). 5.2. Diritto federale Il diritto fiscale federale non contiene alcun disposto di procedura che prevede la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie. Sotto questo profilo la disciplina procedurale federale sul termine di reclamo non lascia spazio ad eventuali regole più generose del diritto cantonale. La procedura relativa ai rimedi giuridici è regolata esclusivamente dal decreto concernente l'imposta federale diretta. Dato che quest'ultimo non prevede ferie, le ferie giudiziarie eventualmente previste dal diritto cantonale non sono da prendere in considerazione per la procedura dei rimedi giuridici (ASA 56 643; RDAF 51 57). Eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi non si applicano quindi né alla procedura di ricorso né a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (RDAF 51 57). 5.3. Diritto cantonale Le medesime considerazioni valgono anche per il diritto cantonale. Per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p.p. 107 ss.). La nuova LT del 1994, così come d’altronde la precedente LT del 1976, non prevede le ferie giudiziarie. Questa Camera ha per altro già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge di procedura amministrativa (LPAmm.). È vero che l'art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm). Tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPAmm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195), che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT
n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.). 5.4. Vale ancora la pena ricordare che le ferie giudiziarie, anche nei cantoni in cui il diritto cantonale le prevede esplicitamente, sospendono per loro natura unicamente i termini di ricorso, vale a dire della procedura ricorsuale di diritto amministrativo, ma non i termini di reclamo (cfr. Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/ Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 975). Parimenti il decorso dei termini in materia di procedura fiscale non viene sospeso né dalle ferie esecutive né, laddove i cantoni le prevedono, dalle ferie scolastiche (Baur/Klöti-Weber/Koch/ Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, loc. cit.). 5.5. Il reclamo presentato da __________ __________ il 5 gennaio 1999 contro la decisione dell’UT del 23 novembre 1998 è quindi irrimediabilmente tardivo. Il termine di reclamo è infatti scaduto al più tardi lunedì 28 dicembre 1998. 5.6. Di nessun rilievo, per quanto precede, l’accenno del ricorrente a una presunta lesione della propria buona fede, poiché in calce alla decisione non gli sarebbe stata indicata l’inesistenza delle ferie giudiziarie. L’indicazione dei rimedi giuridici, segnatamente del termine di reclamo, sfugge in concreto ad ogni critica e non presta il fianco ad equivoci di sorta. L’argomento ricorsuale appare quanto meno capzioso nella misura in cui pretenderebbe un’informazione di segno negativo (la non sospensione del termine di reclamo) e andrebbe semmai capovolto. Toccava invero al contribuente assumere le informazioni del caso, se riteneva di poter procrastinare l’inoltro del reclamo presumendo l’esistenza di un motivo di sospensione del termine di ricorso. L’UT non lo ha minimamente indotto in errore. 6. Il ricorrente ritiene incomprensibile che l'autorità fiscale, dopo aver dichiarato irricevibile il reclamo, sia comunque entrata nel merito. Tali considerazioni, sviluppate a titolo abbondanziale dall'autorità fiscale al di là di un rigido rispetto della sistematica, sono chiaramente state dettate, come è frequentemente d'uso, da ragioni di opportunità e di delicatezza, per non lasciare il contribuente nel dubbio che, in caso di tempestiva formulazione del reclamo, il rimedio giuridico avrebbe avuto successo. Per non creare possibili malintesi questa Camera si astiene quindi rigorosamente da considerazioni abbondanziali sia sulla tempestività dell’istanza di ricorso con riferimento agli articoli 233 LT e 148 LIFD, sia sulla ricevibilità di un'istanza di revisione di una tassazione d'ufficio e dal segnalare qualsiasi riferimento a dottrina e giurisprudenza. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario: