opencaselaw.ch

80.1999.3

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-01-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 27.01.1999 80.1999.3 Tessin Camera di diritto tributario 27.01.1999 80.1999.3 Ticino Camera di diritto tributario 27.01.1999 80.1999.3

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.99.00003 Lugano 27 gennaio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 30 dicembre 1999 in materia di:                   IC 97/98 presentato da: __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che il 31 agosto 1998 l'UT notificava a __________ __________ __________ la tassazione IC 1997-98, in cui accertava un reddito imponibile di fr. 9'170.- e una sostanza imponibile di fr. 19'740.-;

-   che i due suddetti importi non raggiungevano il reddito minimo imponibile, risp. la sostanza minima imponibile, cosicché la contribuente risultava esenta da imposte per il periodo fiscale in questione;

-   che nondimeno la contribuente presentava reclamo, lamentando  la mancata deduzione delle spese di malattia, dei premi d'assicurazione sulla vita, come pure la mancata concessione della deduzione generale dal reddito;

-   che, ancorché manifestamente privo d'oggetto, il reclamo veniva parzialmente accolto dall'Ufficio di tassazione, che concedeva alla contribuente una deduzione di fr. 128.- di media annua per spese di malattie, riducendo così il reddito imponibile a fr. 9'042.-;

-   che con il presente, tempestivo ricorso postula nuovamente la concessione delle deduzioni già sollecitate in sede di reclamo;

-   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

-   che il presente ricorso è manifestamente privo d'oggetto, in quanto, indipendentemente dal riconoscimento delle deduzioni chieste dalla ricorrente, il suo reddito già si situa al di sotto della soglia minima imponibile per persone sole di fr. 10'000.-, cosicché ella non deve pagare alcun tributo allo stato per il periodo fiscale 1997-98;

-   che i quesiti posti dalla ricorrente sono puramente accademici e non rivestono alcun interesse concreto;

-   che una decisione al riguardo nemmeno si giustifica in relazione alla futura tassazione 1999-2000, poiché se del caso la contribuente potrà riproporre, qualora superasse la soglia minima dell'imponibilità, tutte le censure del caso con riferimento ai redditi conseguiti nel periodo di computo 1997-98 e alla normativa vigente; Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto .

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                            Il segretario: