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80.1999.254

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-03-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 In occasione dell'udienza del 23 febbraio 2000, dopo aver riesaminato il calcolo del dispendio, le parti, consenziente il giudice, hanno convenuto di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 10'000.- di media annua. Il ricorrente ha quindi dato atto che il debito verso la madre al 1° gennaio 1997 non è più esistente.

E. 4 Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause, che come la presente non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §      Di conseguenza la decisione su reclamo dell' 8 novembre 1999 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte viene ridotto a fr. 10'000.- di media annua. §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                            Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.1999.254 Tessin Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.1999.254 Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.1999.254

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.1999.00254 Lugano 3 marzo 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999 in materia di:                    IC/IFD 97/98 presentato da: __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ Consulenze fiscali e fiduciarie, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella notifica di tassazione del 15 marzo 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno aggiungeva ai redditi dichiarati da __________ __________, nato nel 1959, di professione carrozziere, un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.- di media annua, poiché dall'esame dei dati forniti dal contribuente risultava una mancanza di liquidità. Il reclamo cautelativo presentato da __________ __________, avvalendosi del patrocinio della __________ __________, veniva respinto con decisione dell'8 novembre 1999. Secondo l'Ufficio di tassazione il reclamante non avrebbe prodotto, entro il termine assegnatogli, la documentazione necessaria a comprovare il versamento di fr. 100'000.- da parte della madre, signora __________ __________ __________, segnatamente l'originale o la copia dell'addebito bancario o postale. Il documento presentato dal reclamante quale prova del debito nei confronti della creditrice non era infatti sufficiente, poiché non dimostrava che la somma era stata versata dalla persona menzionata, dato che il presunto creditore è menzionato come "ordinante". 2. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, sempre assistito dalla __________ __________, rileva che l'avviso di accredito della __________ di __________ __________ era stato trasmesso già il 2 settembre e che non esiste nessun altro documento. 3. In occasione dell'udienza del 23 febbraio 2000, dopo aver riesaminato il calcolo del dispendio, le parti, consenziente il giudice, hanno convenuto di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 10'000.- di media annua. Il ricorrente ha quindi dato atto che il debito verso la madre al 1° gennaio 1997 non è più esistente. 4. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause, che come la presente non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §      Di conseguenza la decisione su reclamo dell' 8 novembre 1999 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte viene ridotto a fr. 10'000.- di media annua. §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                            Il segretario: