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80.1999.252

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-03-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

E. 4 All’udienza del 29 febbraio 2000 dopo discussione, sentite le spiegazioni dei ricorrenti, si è deciso di stabilire, per le sole aliquote e relativa attribuzione delle deduzioni, la sostanza all'estero in fr. 200'000.- e il reddito in fr. 12'000.-. Gli atti del procedimento devono pertanto essere retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi. §    Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.1999.252 Tessin Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.1999.252 Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.1999.252

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.1999.00252 Lugano 3 marzo 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999 in materia di:                 IC/IFD 99/00 presentato da: __________ e __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ chiedevano tra le altre le seguenti deduzioni:

- premi assicurativi                                   fr.                7'400.-

- figli a carico                                            fr.                6'200.-

- figli agli studi                                           fr.                   800.- Nella notifica di tassazione l’Ufficio di tassazione di Bellinzona considerava nel calcolo dell’aliquota l’esistenza di una sostanza all’estero di fr. 550'000.- e di un reddito di fr. 44'000.-. Ciò comportava l’ammissione soltanto parziale delle suddette deduzioni sociali, e, meglio:

- premi assicurativi                                   fr.               4’364.-

- figli a carico                                            fr.                3'656.-

- figli agli studi                                           fr.                   472.- (cfr. decisione su reclamo dell’ 8 novembre 1999). 2. Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti contestano l’esistenza di una sostanza in Italia di fr. 600'000.-, producendo un estratto della partita catastale da cui risulta che sono proprietari di un immobile di un valore catastale di L.it. 942'500.-. Chiedono pertanto l’ammissione integrale della deduzione per figli a carico e per figli agli studi. 3. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza; 4. All’udienza del 29 febbraio 2000 dopo discussione, sentite le spiegazioni dei ricorrenti, si è deciso di stabilire, per le sole aliquote e relativa attribuzione delle deduzioni, la sostanza all'estero in fr. 200'000.- e il reddito in fr. 12'000.-. Gli atti del procedimento devono pertanto essere retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi. §    Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: