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80.1999.207

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-11-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 29.11.1999 80.1999.207 Tessin Camera di diritto tributario 29.11.1999 80.1999.207 Ticino Camera di diritto tributario 29.11.1999 80.1999.207

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.1999.00207 Lugano 29 novembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 6 ottobre 1999 in materia di:                 revisione IC/IFD 97/98 presentato da: __________ e __________ __________ -__________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. L’8 febbraio 1999 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________, nata nel 1974, di professione __________, la tassazione IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998, in cui le esponeva in media annua, conformemente a quanto dichiarato, un reddito del lavoro di fr. 21'800.- e indennità di disoccupazione per fr. 7'274.-, concedendole le deduzioni, così come richieste e, meglio, fr. 2'000.- per l’IC e fr. 1'800.- per l’IFD a titolo di altre spese professionali, fr. 3'061.- per premi assicurativi e fr. 2'595.- per contributi AVS/AI/IPG. La tassazione non veniva contestata e passava in giudicato. Il 12 luglio 1999 __________ __________, che il __________ 1998 aveva sposato __________ __________, si rivolgeva all’UT di __________, chiedendo una proroga per la presentazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000, perché non sarebbe stata in grado di esporre il reddito della moglie, adducendo che l’UT nella notifica di tassazione dell’8 febbraio 1999 non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate il 12 dicembre 1998 e, meglio, che la moglie avrebbe ottenuto un permesso tipo C soltanto dal mese di agosto del 1998. Il 13 luglio 1999 l’UT di __________ replicava che la tassazione IC/IFD 1997-98 della moglie era definitiva che della disoccupazione della moglie dal 1° settembre 1997 al mese di aprile del 1998 se ne sarebbe tenuto conto nella tassazione 1999-2000. Il 21 luglio 1999 i coniugi __________ -__________, assistiti da __________ __________, presentavano istanza di revisione della tassazione IC/IFD 1997-98 della moglie, lamentando la motivazione generica della tassazione, dalla non era possibile rilevare che l’UT non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate il 12 dicembre 1998 ed eccependo quindi un vizio di motivazione. L’UT con decisione dell’11 agosto 1999 respingeva la domanda di revisione in assenza negando che sussista un qualsiasi elemento atto a legittimare la revisione. In particolare l’inizio dell’assoggettamento sarebbe dipeso dalla cessazione dell’assoggettamento alla fonte e la tassazione sarebbe perfettamente conforme a quanto dichiarato. Quanto sostenuto dagli istanti sarebbe di rilievo unicamente per la tassazione 1999-2000. Il reclamo presentato il 6 settembre 1999, in cui venivano ribaditi i noti argomenti, veniva respinto con decisione su reclamo dell’8 settembre 1999. 2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ -__________ chiedono l’accoglimento del loro ricorso e conseguentemente la retrocessione degli atti all’UT per nuova decisione. Ribadiscono le note argomentazioni, rilevando inoltre che il loro rappresentante l’8 febbraio 1999 non era al corrente della notifica di tassazione di __________ __________ e che è stato consultato soltanto nel mese di giugno. L’UT propone la reiezione del ricorso. 3. In occasione dell’udienza del 25 novembre 1999 si è potuto chiarire che la ricorrente è stata imposta alla fonte fino alla fine di luglio del 1998 e che quindi dal 1° settembre 1997, data dell’inizio dell’assoggettamento illimitato alla fine di luglio 1998 ha pagato due volte le imposte sullo stesso reddito (del lavoro e da indennità di disoccupazione), la prima volta alla fonte, la seconda a seguito della tassazione ordinaria. L’inizio dell’assoggettamento illimitato della ricorrente avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data del matrimonio e, meglio, dal __________ 1998. Sempre in occasione dell’udienza si è potuto accertare che l’imposta alla fonte trattenuta da aprile a luglio del 1998 e che quindi avrebbe dovuto essere retrocessa ammontava a ca. fr. 255.- Si è inoltre potuto accertare che nel frattempo l’Ufficio imposte alla fonte aveva retrocesso alla contribuente ca. fr. 242.- per imposte alla fonte trattenute sulle indennità di disoccupazione dal mese di dicembre del 1997 al mese di aprile 1998, che invece risulterebbero dovute stante l’inizio dell’assoggettamento illimitato dal 10 aprile 1998. Dopo discussione, il giudice ha proposto per economia di giudizio la seguente soluzione: 1. l’Ufficio di tassazione si impegna a emettere una nuova tassazione con inizio dell’assoggettamento dal 10 aprile 1998, in sostituzione della precedente decisione dell’ 8 febbraio 1999, che faceva partire l’inizio dell’assoggettamento illimitato già dal 1° settembre 1997; 2. il ricorrente, dal canto suo, si impegna seduta stante a ritirare il presente ricorso in materia di revisione. Le parti hanno aderito seduta stante alla suddetta proposta. 3. Visto quanto precede, la presente causa viene evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli. §    Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti conformemente al consid. 3.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: