opencaselaw.ch

80.1999.186

Ticino · 1999-08-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 22.10.1999 80.1999.186 Tessin Camera di diritto tributario 22.10.1999 80.1999.186 Ticino Camera di diritto tributario 22.10.1999 80.1999.186

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.1999.00186 Lugano 22 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 17 settembre 1999 in materia di:                 IC/IFD 97/98 presentato da: __________ e __________ __________, __________ -__________ __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ ritenuto in fatto ed in diritto 1. I coniugi __________ e __________ __________, domiciliati in Germania, sono proprietari di sostanza immobiliare nel Comune di __________ __________ e sono quindi assoggettati limitatamente alla sovranità fiscale federale e cantonale. Il 18 gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ al loro domicilio di __________ nella __________ federale tedesca la tassazione IC/IFD 1997-98. Il reclamo presentato dai coniugi __________ il 10 maggio 1999 veniva dichiarato tardivo dall'Ufficio di tassazione con decisione del 23 agosto 1999, pure notificata al domicilio dei contribuenti in Germania. 2. Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti chiedono che sia annullata la decisione su reclamo del 23 agosto 1999 e che l'autorità fiscale entri nel merito della contestazione. degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario. 3. 3.1. Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera (art. 191 LT; art.118 LIFD). 3.2. L'elezione di domicilio in Svizzera, segnatamente la designazione di un rappresentante nel nostro Paese appare indispensabile, non appena si pensi che una notifica postale all'estero in materia tributaria contrasterebbe con il diritto internazionale, poiché costituisce un atto di sovranità nazionale, il quale esplica effetti unicamente all'interno dello Stato che lo ha emanato (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re H.; inoltre Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. III, nota 34 al paragrafo 116). Alcuni Cantoni prevedono pertanto che al contribuente domiciliato all'estero, che non indica, malgrado la richiesta dell'autorità, un rappresentante in Svizzera abilitato a ricevere gli atti fiscali, venga comminato che in caso di inadempienza la notifica sarà effettuata per via edittale. Analogamente il legislatore ticinese all'art. 189 cpv. 2 LT, in relazione alla notifica delle decisioni, stabilisce che se il contribuente è d'ignota dimora o se risiede all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (v. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a edizione, pag. 51; inoltre STF del 4 ottobre 1990 in re H). 4. In assenza di un rappresentante con domicilio in Svizzera, l'autorità di tassazione non poteva notificare atti amministrativi, segnatamente la tassazione e la decisione su reclamo, al domicilio estero dei contribuenti, ma doveva necessariamente invitarli preliminarmente, secondo l'art. 189 cpv. 2 LT, a designare un rappresentante con domicilio in Svizzera. In simili condizioni questa Camera non può che annullare la notifica della tassazione e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per nuova intimazione al rappresentante in Svizzera dei ricorrenti, designato, pendente causa, nella persona del signor __________. __________ __________ di __________. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 agosto 1999 e la notifica di tassazione del 18 gennaio 1999 sono annullate per difetto di notifica. §§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché notifichi nuovamente la tassazione IC/IFD 1997-98 al rappresentante in Svizzera dei contribuenti (consid. 4).

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: