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80.1999.172

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-09-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 27.09.1999 80.1999.172 Tessin Camera di diritto tributario 27.09.1999 80.1999.172 Ticino Camera di diritto tributario 27.09.1999 80.1999.172

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.99.00172 Lugano 27 settembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 4 settembre 1999 in materia di:                 IC/IFD 97/98 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________ __________ è dipendente delle __________ __________ di __________, mentre sua moglie __________ lavora a __________ alle dipendenze della __________ __________, casa di moda e di spedizioni. I coniugi __________ sono domiciliati a __________, in __________ __________. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ chiedevano le seguenti deduzioni: · spese di trasporto                                           fr. 3'000.- · spese di doppia economia domestica         fr. 3'000.- · altre spese professionali                                fr. 5'800.- · figli a carico                                                      fr. 6'000.-. Il 15 marzo 1999 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui concedeva la deduzione per spese di trasporto limitatamente a fr. 1'200.-, quella per altre spese professionali a fr. 4'000.-, mentre negava sia la deduzione per doppia economia domestica sia quella per figli a carico. 2. Con tempestivo reclamo 29 marzo 1999 __________ __________, rinnovava la richiesta di poter dedurre quanto meno per la moglie le spese di doppia economia domestica, poiché l’orario di lavoro della moglie non le consente di rincasare per il pranzo. Riproponeva inoltre la richiesta di deduzione per figli a carico, poiché la figlia nel 1997 era ancora apprendista. Con decisione del 9 agosto 1999 l’UT ammetteva parzialmente il reclamo elevando la deduzione per spese di trasporto a fr. 2’720.-, rilevando che al marito viene concessa la trasferta con l’automobile in ragione di quattro volte quattro chilometri al giorno e alla moglie la spese per l’abbonamento annuo al bus. Non ammetteva per contro la spesa per doppia economia domestica, data la prossimità del luogo di lavoro di entrambi i coniugi al luogo di domicilio. Negava inoltre la deduzione per figli. 3. Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ __________ ripropone la richiesta di deduzione per doppia economia domestica quanto meno per la moglie, ribadendo che la pausa di un' ora sul mezzogiorno è insufficiente per rientrare al domicilio. Chiede inoltre la deduzione per la figlia, poiché nel 1997 era ancora apprendista. L’UT non ha fatto uso della facoltà di presentare osservazioni. 4. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza. 5. Deduzione per la figlia apprendista a carico 5.1. Secondo l'art. 34 cpv. 1 LT, sono dedotti dal reddito netto:

a.     per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’000 franchi;

b.     per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6’000 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a). Analogamente, secondo l'art. 35 cpv. 1 LIFD, sono dedotti dal reddito netto:

a.     per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5'100 franchi;

b.     per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 5'100 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. 5.2. Gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT precisano che tale deduzione è stabilita "secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale" in ossequio al principio secondo cui la situazione personale-economica si riferisce al soggetto d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120). Se quindi i presupposti per ottenere la deduzione subentrano dopo l'inizio del periodo fiscale, essi non possono più essere presi in considerazione, e, viceversa, se vengono meno dopo l'inizio del periodo fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig, op. cit. n. 1 ad art. 25 DIFD, p. 707 s.). D’altronde la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5 a ediz., Zurigo 1995, p. 235). Per queste ragioni le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli. 5.3. D'altra parte, la giurisprudenza del Tribunale federale e delle commissioni cantonali di ricorso in materia tributaria ha sempre evidenziato  - con particolare riferimento a quei figli che, facendo un apprendistato, sono in grado di provvedere, almeno in gran parte, al proprio fabbisogno -  la correlazione che deve sussistere fra le spese effettivamente sostenute ed il corrispondente diritto alla deduzione. L'Alta Corte ha pertanto stabilito che il contribuente ha diritto alla deduzione per figli quando spende per il loro sostentamento una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (cfr. STF del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.; analogamente, la giurisprudenza del Canton Argovia, in ASA 37, p. 32). Altri cantoni propongono, in relazione alla legislazione tributaria cantonale, soluzioni diverse, ma fondate sugli stessi presupposti: per il Tribunale amministrativo di Berna, p. es., se il figlio dispone di un reddito che copre almeno la metà del suo fabbisogno, i genitori perdono il diritto alla deduzione per figli (cfr. StE 1990 B 29.3 n. 7). Da tutte le soluzioni esaminate si perviene comunque alla conclusione che, in considerazione del fatto che le deduzioni sociali sono concesse in una misura forfetaria - a differenza delle altre deduzioni, che si fanno in base alle spese effettivamente sostenute

- occorre evitare che possano beneficiarne anche contribuenti che sostengono spese per figli in una misura irrisoria. 5.4. Nel presente caso fa pacificamente stato, per quanto precede, la situazione al 1° gennaio 1997. A quella data la figlia del ricorrente, __________, aveva più di vent'anni, essendo nata __________

1976. Nel corso del 1996 aveva lavorato quale impiegata d'ufficio conseguendo un reddito lordo da attività dipendente di fr. 32'516.-. In simili condizioni deve essere escluso nel modo più assoluto che il ricorrente possa in qualche modo ambire alla deduzione per figli. Anzi, la sua richiesta confina con la temerarietà. 6. Deduzione per spese di doppia economia domestica 6.1. Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale. 6.2. Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del 10 dicembre 1996). La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'600.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE del 10 dicembre 1996), rispettivamente in fr. 5'200.--se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE del 10 dicembre 1996). Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1997-98 la deduzione massima è di fr. 2600.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). 6.3. Sia nel reclamo sia nel ricorso il ricorrente spiega all'Ufficio di tassazione che la moglie non può rincasare per il pranzo a causa della pausa di mezzogiorno troppo breve, di una sola ora tra mezzogiorno e la una. Questa Camera non ha motivo di dubitare di questa affermazione, sulla quale per altro l'UT nemmeno si è espresso. In simili condizioni non appare quindi esigibile che la moglie del ricorrente rincasi per il pranzo con il mezzo pubblico. Tenuto conto delle condizioni di viabilità, del tempo necessario per recarsi alla fermata di partenza del mezzo pubblico di trasporto e in seguito da quella di arrivo a casa, e viceversa, la pausa di un'ora appare troppo breve perché si possa pretendere che __________ __________ non pranzi fuori casa ma al domicilio. Le va quindi concessa la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pasto di mezzodì. 6.4. Questa deduzione non può invece essere concessa al marito della ricorrente, sia in considerazione della breve distanza tra luogo di lavoro e domicilio, ma anche dell'uso per le trasferte da e per il domicilio della propria automobile, la cui spesa gli è stata riconosciuta in deduzione per quattro tratte al giorno, quindi anche per il rientro per il pranzo. Di nessun rilievo, a questo riguardo, la circostanza che la moglie non rincasi, poiché nulla ha a che fare con la possibilità del ricorrente di rincasare per il pranzo. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 agosto 1999 è riformata nel senso che a __________ __________ è riconosciuta la deduzione di fr. 2'600.- per doppia economia domestica. Per il resto, la decisione su reclamo è confermata. §§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.     280.- sono a carico del ricorrente in ragione di metà.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: