opencaselaw.ch

80.1999.14

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-05-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 17.05.1999 80.1999.14 Tessin Camera di diritto tributario 17.05.1999 80.1999.14 Ticino Camera di diritto tributario 17.05.1999 80.1999.14

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.99.00014 Lugano 17 maggio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 21 gennaio 1999 in materia di:                 imposte alla fonte presentato da: Fondazione di previdenza per il personale della __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. La fondazione di previdenza per il personale della __________ __________ di __________ ha versato al dipendente __________ __________, all’inizio del 1998 una prestazione di libera uscita di fr. 1’185’404, con riferimento all’uscita dell’assicurato dalla fondazione di previdenza in data 31 dicembre 1997. Su richiesta della suddetta fondazione, in data 5 ottobre 1998, l’Ufficio imposte alla fonte comunicava che dalla prestazione di uscita a favore del signor __________, domiciliato all’estero, avrebbe dovuto essere trattenuta una imposta alla fonte di fr. 189’039.60. 2. La debitrice d’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 ottobre 1998, contestando il calcolo dell’imposta e postulando l’applicazione dell’aliquota più favorevole prevista per le prestazioni fondate su un rapporto previdenziale già esistente al 31 dicembre 1986. L’importo avrebbe pertanto dovuto essere ridotto a fr. 100’059.20. L’autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 23 dicembre 1998, argomentando che:

-  il contratto di assicurazione in oggetto era iniziato il 1° gennaio 1989;

-  l’avere di vecchiaia già maturato sul contratto di assicurazione già esistente non era stato trasferito al nuovo contratto;

-  il premio unico di fr. 675’564, versato sul nuovo contratto di previdenza, proveniva da un’istituzione di previdenza non riconosciuta. 3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Fondazione di previdenza per il personale della __________ __________ ripropone la richiesta che la prestazione a favore del signor __________ sia tassata con l’aliquota più favorevole. Contesta l’affermazione su cui si fonda la decisione impugnata ed osserva di avere stipulato un contratto di assicurazione collettiva con la __________ assicurazioni sin dal 1972 e di averlo semplicemente ristrutturato nel 1989, scindendolo in due contratti distinti. Una delle due polizze è stata finanziata, a tale momento, pure con il versamento di un premio unico di fr. 675’564, proveniente da un’istituzione di previdenza non riconosciuta. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 1999, l’Ufficio imposte alla fonte propone la reiezione del ricorso, negando che il rapporto di previdenza in base al quale è stata versata la prestazione in capitale fosse già esistente al 31 dicembre 1986. 4. All’udienza del 28 aprile 1999, tenuto conto della genesi del contratto che ha dato luogo al versamento del capitale e della provenienza dei finanziamenti da una fondazione non riconosciuta fiscalmente, le parti hanno convenuto di imporre la prestazione di libera uscita in ragione di fr. 920’000 con l’aliquota normale e per il resto con l’aliquota attenuata. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 dicembre 1998 è riformata nel senso che  la prestazione di libera uscita è imposta in ragione di fr. 920’000 con l’aliquota normale e per il resto con l’aliquota attenuata.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: