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80.1999.119

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 Deve infine essere rilevato che, per quanto precede, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

E. 6 L'esito del ricorso consente di fare astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia. Non si assegnano comunque ripetibile, poiché il ricorso avrebbe potuto essere evitato, se fosse stata trasmessa da tutto principio una documentazione più dettagliata, in particolare la documentazione fotografica concernente l'entità dell'intervento edilizio. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1999 è riformata a' sensi del considerando 4 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emanazione del nuovo conteggio d'imposta.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 05.07.1999 80.1999.119 Tessin Camera di diritto tributario 05.07.1999 80.1999.119 Ticino Camera di diritto tributario 05.07.1999 80.1999.119

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.99.00119 Lugano 5 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 28 maggio 1999 in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari presentato da: __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 3 luglio 1997 veniva iscritto a RF il trapasso immobiliare della part. n. __________ RFD di __________, che __________ __________ aveva venduto a __________ __________ al prezzo di fr. 420'000.-. Il 30 giugno 1998 l'Ufficio di tassazione di Locarno notifica all'alienante la tassazione sugli utili immobiliari, in cui l'utile imponibile veniva determinato in fr. 95'000.-  sottraendo dal valore dell'alienazione di fr. 420'000.- costi d'investimento, consistenti unicamente nel valore del precedente acquisto, per fr. 325'000.-. 2. Il 29 luglio 1998 __________ __________ presentava reclamo chiedendo la deduzione di ulteriori costi d'investimenti e, meglio, delle spese sopportate al momento dell'acquisto in ragione di fr. 3'580.- e costi di miglioria per fr. 83'568.-. Con decisione su reclamo del 27 aprile 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva integralmente la deduzione dei costi d'acquisto documentati dal contribuente e parzialmente la deduzione delle migliorie e, meglio, in misura di fr. 35'545.-. L'imponibile scendeva così da fr. 95'000.- a fr. 55'775.-. 3. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, assistito dall'avv. __________, chiede la deduzione integrale dei costi di miglioria, facendo presente d'aver ristrutturato l'abitazione venduta in base alle richieste poste dall'acquirente come condizione preliminare all'acquisto. Le fatture del muratore __________ (fr. 18'260.-), della ditta __________ che ha sostituito i serramenti (fr. 15'000.-) e della ditta __________ che ha curato l'installazione degli impianti sanitari (fr. 14'662.-). L'UT ha rinunciato a esprimersi al riguardo. 4. La Camera di diritto tributario è posta nella situazione di dover convocare un'udienza, dal momento che dalla motivazione della decisione su reclamo si evince unicamente che le fatture __________, __________ e __________ non sono state prese in considerazione in quanto spese di manutenzione, senza ulteriori precisazioni. In occasione dell'udienza del 23 giugno 1999 l'UT, presa visione della documentazione fotografica prodotta con il ricorso, da cui emerge in modo chiaro l'ampiezza dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, ha dichiarato di aderire al ricorso e di ammettere la deduzione a titolo di costi di miglioria delle fatture __________, __________ e __________ . 5. Deve infine essere rilevato che, per quanto precede, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza. 6. L'esito del ricorso consente di fare astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia. Non si assegnano comunque ripetibile, poiché il ricorso avrebbe potuto essere evitato, se fosse stata trasmessa da tutto principio una documentazione più dettagliata, in particolare la documentazione fotografica concernente l'entità dell'intervento edilizio. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1999 è riformata a' sensi del considerando 4 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emanazione del nuovo conteggio d'imposta.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                          Il segretario: