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80.1999.100

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 10 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 12 aprile 1999 in materia di:                   IC 95/96 - 97/98 presentato da: __________ __________ - __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. Il 25 novembre 1996 l'Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava a __________ __________, domiciliato a __________, proprietario di sostanza immobiliare in Ticino, la tassazione IC 1995-96, in cui gli esponeva un reddito imponibile (reddito da commercio professionale di immobili e reddito della sostanza) di fr. 60'050.- e una sostanza di fr. 277'380.-. A seguito del reclamo presentato __________ . __________ per conto del contribuente, l'UT con decisione su reclamo del 9 giugno 1997, stralciava completamente il reddito da commercio d'immobile e si limitava a esporgli il reddito della sostanza di fr. 13'000.- lordi, per un reddito imponibile di fr. 11'050.-. La decisione su reclamo passava incontestata in giudicato. 1.2. A sua volta, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava il 25 maggio 1998 la tassazione IC 1997-98 a __________ __________, domiciliato a __________, in quanto proprietario di sostanza immobiliare in Ticino, esponendogli un reddito della sostanza immobiliare lordo di fr. 15'500.-, sul quale gli concedeva una deduzione di fr. 3'875.-, come pure una sostanza imponibile, al netto quindi delle deduzioni, di fr. 311'344.-. Il reclamo presentato il 5 giugno 1998 contro la suddetta notifica di tassazione veniva accolto come a domanda. La deduzione dal reddito della sostanza veniva elevata da fr. 3'875.- a fr. 12'682.-. A sua volta la sostanza netta imponibile veniva ridotta a fr. 146'171.- (cfr. decisione su reclamo del 14 dicembre 1998). Anche questa decisione su reclamo passava incontestata in giudicato. 2. Il

E. 12 aprile 1999 __________ __________, assistito dalla fiduciaria Prefera di __________, presentava un nuovo reclamo all'Ufficio di tassazione di Bellinzona contro la tassazione IC 1997-98, producendo i relativi riparti d'imposta intercantonali, del Comune di __________ datati 17 febbraio 1999. Il

E. 15 aprile successivo __________ di __________ comunicava a __________ __________ che avrebbe considerato lo scritto del 12 aprile 1999 della __________ __________ quale ricorso contro la decisione su reclamo del 14 dicembre 1998 e che lo avrebbe trasmesso in assenza di comunicazione contraria alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello perché lo consideri quale ricorso. Il 6 maggio 1999 la __________ __________ ribadiva all'UT di Bellinzona che al Canton Ticino non spettava alcuna quota di reddito imponibile in base a quanto stabilito dal Comune di __________ __________ nella decisione di riparto intercantonale. Il 7 maggio 1999 l'UT trasmetteva pertanto a questa Camera lo scritto del 12 aprile 1999 della __________ __________ da intendere quale ricorso. 3. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza. 4. 4.1. Secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notifica, alla Camera di diritto tributario. L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che questo termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT

n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173). 4.2. Nel presente caso, il "reclamo" (ricorso) presentato dal contribuente il 12 aprile 1999 con l'assistenza della __________ __________ di __________, contro la decisione su reclamo del 14 dicembre 1998 in materia di IC 1997-98 (e forse anche contro la decisione su reclamo del 9 giugno 1997 in materia di IC 1995-96), producendo le decisioni di riparto in materia di imposta cantonale 1995-96 e 1997-98 del Comune di Mels, entrambe datate 17 febbraio 1999, è irrimediabilmente tardivo. I succinti argomenti ricorsuali contenuti nello scritto del 12 aprile 1999 non sono di alcun rilievo ai fini del presente giudizio, poiché sviluppano argomentazioni sul merito della tassazione, omettendo di esprimersi sulla tempestività del reclamo con riferimento alla motivazione delle decisioni impugnate. 4.3. Il ricorrente non invoca per altro nessun motivo di restituzione dei termini. Egli si limita infatti a chiedere la modifica della decisione su reclamo del 14 dicembre 1998 (IC 1997-98) e forse anche si quella del 9 giugno 1997 (IC 1995-96), non contestate  - come si è visto -  entro il termine utile, solo perché nel frattempo ha ricevuto le decisioni di riparto intercantonale emesse dall'autorità fiscale del proprio Cantone di domicilio. Stando così le cose, questa Camera non può che ribadire la tardività del reclamo-ricorso del 12 aprile 1999. 4.4. Va inoltre rilevato, a titolo abbondanziale, che la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3 a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). Se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT

n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.). 5. 5.1. Va nondimeno confermato al ricorrente, che egli  - come quanto meno implicitamente sostenuto nello scritto del 12 aprile 1999 -  ha la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.). 5.2. Ci si deve domandare se il reclamo-ricorso del 12 aprile 1999, che si fonda sulle decisioni di riparto del Comune di __________ datate 17 febbraio 1999, non configuri un ricorso di diritto pubblico, da trasmettere all'autorità competente, in concreto al Tribunale federale, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF 121 I 93), senza che competa a questa Camera pronunciarsi sulla sua tempestività con riferimento alle decisioni di riparto invocate. Copia della presente sentenza verrà pertanto trasmessa al Tribunale federale. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.– per un totale di                                                         fr.     280.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti. Copiaal Tribunale federale, Losanna.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                            Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 10.06.1999 80.1999.100 Tessin Camera di diritto tributario 10.06.1999 80.1999.100 Ticino Camera di diritto tributario 10.06.1999 80.1999.100

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.99.00100 Lugano 10 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 12 aprile 1999 in materia di:                   IC 95/96 - 97/98 presentato da: __________ __________ - __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. Il 25 novembre 1996 l'Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava a __________ __________, domiciliato a __________, proprietario di sostanza immobiliare in Ticino, la tassazione IC 1995-96, in cui gli esponeva un reddito imponibile (reddito da commercio professionale di immobili e reddito della sostanza) di fr. 60'050.- e una sostanza di fr. 277'380.-. A seguito del reclamo presentato __________ . __________ per conto del contribuente, l'UT con decisione su reclamo del 9 giugno 1997, stralciava completamente il reddito da commercio d'immobile e si limitava a esporgli il reddito della sostanza di fr. 13'000.- lordi, per un reddito imponibile di fr. 11'050.-. La decisione su reclamo passava incontestata in giudicato. 1.2. A sua volta, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava il 25 maggio 1998 la tassazione IC 1997-98 a __________ __________, domiciliato a __________, in quanto proprietario di sostanza immobiliare in Ticino, esponendogli un reddito della sostanza immobiliare lordo di fr. 15'500.-, sul quale gli concedeva una deduzione di fr. 3'875.-, come pure una sostanza imponibile, al netto quindi delle deduzioni, di fr. 311'344.-. Il reclamo presentato il 5 giugno 1998 contro la suddetta notifica di tassazione veniva accolto come a domanda. La deduzione dal reddito della sostanza veniva elevata da fr. 3'875.- a fr. 12'682.-. A sua volta la sostanza netta imponibile veniva ridotta a fr. 146'171.- (cfr. decisione su reclamo del 14 dicembre 1998). Anche questa decisione su reclamo passava incontestata in giudicato. 2. Il 12 aprile 1999 __________ __________, assistito dalla fiduciaria Prefera di __________, presentava un nuovo reclamo all'Ufficio di tassazione di Bellinzona contro la tassazione IC 1997-98, producendo i relativi riparti d'imposta intercantonali, del Comune di __________ datati 17 febbraio 1999. Il 15 aprile successivo __________ di __________ comunicava a __________ __________ che avrebbe considerato lo scritto del 12 aprile 1999 della __________ __________ quale ricorso contro la decisione su reclamo del 14 dicembre 1998 e che lo avrebbe trasmesso in assenza di comunicazione contraria alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello perché lo consideri quale ricorso. Il 6 maggio 1999 la __________ __________ ribadiva all'UT di Bellinzona che al Canton Ticino non spettava alcuna quota di reddito imponibile in base a quanto stabilito dal Comune di __________ __________ nella decisione di riparto intercantonale. Il 7 maggio 1999 l'UT trasmetteva pertanto a questa Camera lo scritto del 12 aprile 1999 della __________ __________ da intendere quale ricorso. 3. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza. 4. 4.1. Secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notifica, alla Camera di diritto tributario. L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che questo termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT

n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173). 4.2. Nel presente caso, il "reclamo" (ricorso) presentato dal contribuente il 12 aprile 1999 con l'assistenza della __________ __________ di __________, contro la decisione su reclamo del 14 dicembre 1998 in materia di IC 1997-98 (e forse anche contro la decisione su reclamo del 9 giugno 1997 in materia di IC 1995-96), producendo le decisioni di riparto in materia di imposta cantonale 1995-96 e 1997-98 del Comune di Mels, entrambe datate 17 febbraio 1999, è irrimediabilmente tardivo. I succinti argomenti ricorsuali contenuti nello scritto del 12 aprile 1999 non sono di alcun rilievo ai fini del presente giudizio, poiché sviluppano argomentazioni sul merito della tassazione, omettendo di esprimersi sulla tempestività del reclamo con riferimento alla motivazione delle decisioni impugnate. 4.3. Il ricorrente non invoca per altro nessun motivo di restituzione dei termini. Egli si limita infatti a chiedere la modifica della decisione su reclamo del 14 dicembre 1998 (IC 1997-98) e forse anche si quella del 9 giugno 1997 (IC 1995-96), non contestate  - come si è visto -  entro il termine utile, solo perché nel frattempo ha ricevuto le decisioni di riparto intercantonale emesse dall'autorità fiscale del proprio Cantone di domicilio. Stando così le cose, questa Camera non può che ribadire la tardività del reclamo-ricorso del 12 aprile 1999. 4.4. Va inoltre rilevato, a titolo abbondanziale, che la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3 a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). Se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT

n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.). 5. 5.1. Va nondimeno confermato al ricorrente, che egli  - come quanto meno implicitamente sostenuto nello scritto del 12 aprile 1999 -  ha la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.). 5.2. Ci si deve domandare se il reclamo-ricorso del 12 aprile 1999, che si fonda sulle decisioni di riparto del Comune di __________ datate 17 febbraio 1999, non configuri un ricorso di diritto pubblico, da trasmettere all'autorità competente, in concreto al Tribunale federale, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF 121 I 93), senza che competa a questa Camera pronunciarsi sulla sua tempestività con riferimento alle decisioni di riparto invocate. Copia della presente sentenza verrà pertanto trasmessa al Tribunale federale. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.– per un totale di                                                         fr.     280.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti. Copiaal Tribunale federale, Losanna.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                            Il segretario: