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80.1998.85

Ticino · 1996-10-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 15.10.1998 80.1998.85 Tessin Camera di diritto tributario 15.10.1998 80.1998.85 Ticino Camera di diritto tributario 15.10.1998 80.1998.85

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00085 Lugano 15 ottobre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 29 aprile 1998 in materia di:                 imposta preventiva presentato da: __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 14 maggio 1996 __________ __________ presentava all’UT l’elenco titoli 1995-96, con cui chiedeva tra l’altro il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sull’eccedenza di liquidazione ricevuta dalla __________ __________ __________ in liquidazione. Con decisione del 3 ottobre 1996 l’UT di __________ negava alla contribuente il rimborso sull’importo ricevuto dalla __________ __________ __________, argomentando che il termine di tre anni dalla fine dell’anno civile del versamento era ormai trascorso. 2. La contribuente, assistita dalla __________ __________, presentava reclamo rilevando che l’eccedenza di liquidazione è stata distribuita soltanto nel corso del 1993. Con decisione del 2 aprile 1998 l’UT respingeva il reclamo, ribadendo che la liquidazione era scaduta già il 7 ottobre 1992 e che l’imposta preventiva era stata versata il 16 novembre

1992. L’importo ricevuto andava quindi dichiarato prima della notifica della tassazione 1993-94. 3. Con il presente tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________, ripropone in questa sede la richiesta di rimborso della preventiva. Fa presente, in particolare che nel novembre del 1992 l’Amministrazione federale delle contribuzioni è intervenuta presso il liquidatore, sollevando diversi problemi e procrastinando la decisione definitiva relativa al versamento della liquidazione fino al 25 maggio 1993. Fa inoltre presente di essere sempre stata tassata sull’incassato, con la conseguenza che i redditi valevano come conseguiti nell’anno in cui venivano effettivamente versati. __________ propone invece di respingere il ricorso, respingendo in quanto irrilevanti gli argomenti ricorsuali. Degli stessi verrà detto in seguito, per quanto necessario. All’udienza del 16 settembre 1998, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. 4. I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA 24 p. 95, 31 p. 149, 47 p. 267, 49 p. 136; Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II parte, Basilea 1985, p. 217; Stockar/Fagetti/Fontana, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, 2 a ediz., Basilea 1995, p. 50). Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP). 5. Nella fattispecie, l’autorità fiscale ha negato alla ricorrente il rimborso dell’imposta preventiva, argomentando che la relativa domanda è stata inoltrata solo il 14 maggio 1996, mentre l’eccedenza di liquidazione della __________ __________ era scaduta già il 7 ottobre 1992 e la relativa imposta era poi stata versata il 16 novembre 1992. 5.1. La nozione di scadenza della prestazione imponibile corrisponde, di principio, a quella civile. In altre parole, una prestazione è scaduta allorquando il debitore è tenuto a prestarla e il creditore è autorizzato a domandarla. Nell'ambito della legge, la scadenza della prestazione può essere liberamente convenuta tra le parti. Per contro, quest'ultime non possono creare un loro concetto di scadenza, diverso da quello civile: segnatamente, esse non possono convenire che la prestazione scade unicamente allorquando essa è effettivamente richiesta (ASA 14 p. 265 consid. 1; Pfund, Die eidgenossische Verrechnungssteuer, vol. I, Basilea 1971, n. 2.2 all'art. 12 cpv. 1, p. 347; STF 28 aprile 1997 in re M. e C. M.). Quanto all’eccedenza di liquidazione, per l’art. 745 cpv. 2 CO la ripartizione non può farsi prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui la diffida ai creditori fu pubblicata per la terza volta; tuttavia, si può procedere alla ripartizione già dopo tre mesi qualora un revisore particolarmente qualificato confermi che i debiti sono estinti e dalle circostanze può essere dedotto che non è messo in pericolo alcun interesse di terzi (art. 745 cpv. 3 CO). Il mero sorgere di un motivo di liquidazione non è dunque sufficiente per far sorgere un credito d’imposta; al contrario, un tale credito sorgerà solo il giorno in cui la ripartizione diviene pagabile (Pfund, op. cit., n. 2.10 all’art. 12 cpv. 1, p. 352). Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per rispondere alla domanda se l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva pagata sull’eccedenza di liquidazione di una società sciolta sia stata inoltrata tempestivamente, si può presumere che l’eccedenza di liquidazione sia divenuta esigibile al più tardi il giorno in cui i liquidatori hanno notificato all’ufficio del registro di commercio l’estinzione della ditta, conformemente all’art. 746 CO (Stockar/Hochreutener, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, n. 21 all’art. 32 LIP). 5.2. Conformemente ai principi enunciati, l’autorità fiscale ha negato il rimborso dell’imposta preventiva alla ricorrente. L’estinzione della ditta è infatti stata notificata all’Ufficio dei registri già il 12 ottobre 1992. Prima ancora, il 7 ottobre 1992, la __________ __________ in liquidazione aveva inoltrato all’Amministrazione federale delle contribuzioni il modulo 102, con cui dichiarava un’imposta preventiva di fr. 30’597.35, dovuta sull’eccedenza di liquidazione di fr. 87’421.–; la società ha poi provveduto al versamento il successivo 16 novembre. È quindi evidente che la ricorrente avrebbe dovuto dichiarare il reddito in questione nella dichiarazione 1993/94 e che con tale dichiarazione avrebbe dovuto chiedere il rimborso dell’imposta preventiva. La tassazione IC/IFD 1993/94 le è stata notificata con decisione del 21 agosto 1995 e, non impugnata, è passata in giudicato il successivo 21 settembre 1995. A tale momento, la ricorrente ha perso il diritto al rimborso dell’imposta preventiva. La Circolare n. __________ dell’8 dicembre 1978 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la «modificazione parziale della prassi inerente la perdita del diritto al rimborso dell’imposta preventiva», prevede infatti, che il diritto al rimborso non decade quando il contribuente, prima della tassazione definitiva, completa o rettifica le indicazioni fatte nella dichiarazione d’imposta oppure quando rettifiche o complementi del genere sono eseguiti dalle autorità fiscali in seguito a richieste d’informazione fatte ai contribuenti (cfr. Circolare citata, par. A.II.2.). 5.3. Di nessun rilievo sono pertanto le considerazioni proposte dalla ricorrente, in merito alla decisione, che il liquidatore avrebbe adottato dopo la dichiarazione del 7 ottobre 1992, di bloccare l’eccedenza di liquidazione perché proprio l’AFC avrebbe ritenuto non corretto il calcolo dell’eccedenza. Per lo stesso diritto civile, infatti, l’eccedenza era già esigibile da parte degli azionisti, a partire dal 7 ottobre 1992. Semplicemente, il liquidatore aveva dei dubbi quanto all’assoggettamento all’imposta preventiva della rinuncia di un creditore ad un credito di fr. 55’000.–. Ciò non ha impedito comunque alla società, come detto, di pagare l’imposta preventiva sull’eccedenza di liquidazione già il 16 novembre 1992. 5.4. Neppure può essere accolta l’ulteriore argomentazione ricorsuale, secondo cui la società avrebbe potuto versare agli azionisti gli importi loro spettanti a titolo di eccedenza di liquidazione solo dopo avere a sua volta ricuperato l’importo di fr. 19’250.– dal beneficiario della prestazione valutabile in denaro di fr. 55’000.– imposta dall’AFC. Si tratta infatti di due aspetti completamente distinti, tanto più che il versamento di fr. 19’250.–, corrispondente all’imposta preventiva sulla prestazione valutabile in denaro di fr. 55’000.–, è avvenuto parecchio tempo dopo la scadenza dell’eccedenza di liquidazione che qui si esamina. 5.5. Del tutto infondata è infine la pretesa della ricorrente, secondo cui l’autorità fiscale, che doveva conoscere l’esistenza dell’eccedenza di liquidazione, avrebbe dovuto includerla di propria iniziativa fra i redditi imponibili della ricorrente, per evitare la vertenza successiva. Tale modo di ragionare trascura completamente la natura e lo scopo dell’imposta preventiva. 6. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    880.– sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: