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80.1998.70

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 19.05.1998 80.1998.70 Tessin Camera di diritto tributario 19.05.1998 80.1998.70 Ticino Camera di diritto tributario 19.05.1998 80.1998.70

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00070 Lugano 19 maggio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi vicecancelliere: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso dell’11 aprile 1998 in materia di:                 IC/IFD 95/96 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che, con decisione su reclamo del 9 marzo 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96;

-   che, in data 12 aprile 1998, la signora __________ __________ ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione citata, contestando la commisurazione della sostanza in fr. 1’000’000.– e del relativo reddito di fr. 65’150.–;

-   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

-   che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD);

-   che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 e  119 cpv. 1 LIFD), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);

-   che, secondo la legge, il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica e, se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT e 133 cpv. 1 LIFD);

-   che, nella fattispecie, il ricorso è pertanto tardivo, per il fatto che la decisione impugnata, notificata al __________ __________ in data 10 marzo 1998, è stata contestata con ricorso del 12 aprile 1998;

-   che tale circostanza impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure della ricorrente, nonostante le argomentazioni contenute nel ricorso, secondo cui il marito della contribuente le nasconderebbe o manipolerebbe i fatti;

-   che, infatti, la legge prevede che, in costanza di matrimonio, le decisioni dell’autorità fiscale vengano notificate congiuntamente ai coniugi, indipendentemente dal regime dei beni fra essi vigente;

-   che, pertanto, anche il fatto che i coniugi __________ abbiano adottato il regime della separazione dei beni è privo di ogni influsso sulla procedura di notifica delle decisioni fiscali;

-   che si vuole comunque richiamare l’attenzione della ricorrente sulla facoltà, prevista dall’art. 12 LT, di ottenere una ripartizione del debito d’imposta fra lei e il marito, facendone richiesta scritta  all’autorità fiscale entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione;

-   che, a mero titolo abbondanziale, si deve inoltre precisare che ben difficilmente il ricorso avrebbe potuto essere accolto, se la contribuente lo avesse presentato tempestivamente, non avendo ella apportato alcuna nuova prova in merito al consumo dei capitali esistenti nella dichiarazione fiscale 1993/94 e poi non più figuranti nella successiva dichiarazione 1995/96;

-   che è infatti per questa ragione che l’autorità di tassazione ha aggiunto alla sostanza imponibile il numerario di fr. 1’000’000.– che la ricorrente contesta. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    380.– sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: