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80.1998.43

Ticino · 1998-04-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1998 80.1998.43 Tessin Camera di diritto tributario 14.04.1998 80.1998.43 Ticino Camera di diritto tributario 14.04.1998 80.1998.43

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00043 Lugano 14aprile 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi Il segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 13 marzo 1998 in materia di:                 IC/IFD 95/96 intermedia presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 16 ottobre 1996 l’UT di Bellinzona notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui esponeva al marito un reddito del lavoro di fr. 91'255.- di media annua e alla moglie di fr. 9'750.-, oltre a fr. 5'460.- a titolo di indennità di disoccupazione. Il 29 aprile 1996 __________ __________ comunicava all’UT di vivere separato di fatto dalla moglie dopo un tentativo di conciliazione fallito. Il 28 giugno 1996 il Pretore di Bellinzona lo obbligava a versare a titolo di alimenti fr. 3'280.- alla moglie e al figlio __________ . Il 17 febbraio 1997 l’UT notificava a __________ __________ la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 25 settembre 1995 fino alla fine del periodo fiscale. Stralciava dalla tassazione del contribuente il reddito del lavoro della moglie, adeguava la deduzione i contributi AVS/AI ai rispettivi redditi, eliminava la deduzione generale dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi, confermava la deduzione per spese di trasporto di fr. 600.- e quella per doppia economia domestica di fr. 1'200.-, attribuiva la deduzione per premi assicurativi in ragione di metà a ciascuno dei coniugi e stralciava infine la deduzione per figli a carico. 2. Con reclamo dell’11 marzo 1997 il contribuente faceva presente all’UT di aver trasferito il proprio domicilio a __________, pur mantenendo il posto di lavoro a __________ . Chiedeva quindi l’aumento della deduzione per spese di trasferta a fr. 5'365.- di media annua e quella per doppia economia domestica a fr. 1'624.-. Con decisione del 16 febbraio 1998 l’UT respingeva il ricorso, argomentando che il reddito del lavoro non è elemento oggetto della tassazione intermedia in quanto non toccato dal divorzio o dalla separazione. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di deduzioni formulata nel reclamo, facendo presente il cambiamento di domicilio e la difficile situazione finanziarie in cui è venuto a trovarsi dopo la separazione. 4. Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

a)     per il periodo fiscale in corso:

•       per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

•       per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).

b)     per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT). La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD,  56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD,  56 cpv. 2 LT 1994). Ne consegue che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT

n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.; CDT

n. 230/231 del 20 agosto 1990 in re P. D.; CDT 73-74/91 in re M. D.). In altre parole, il contribuente non può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT

n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.; CDT

n. 230/231 del 20 agosto 1990 in re P. D.; CDT 73-74/91 in re M. D.).Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. Masshardt, Commento al DIFD, num. 8 all'art. 96; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 b), ivi compresa la ripercussione del cumulo dei redditi dei coniugi sul calcolo dell'imposta (cfr. STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 c). 5. Nel caso in esame, la decisione dell’UT di Bellinzona appare ineccepibile. In effetti, a seguito della separazione del ricorrente dalla moglie __________, l’UT non ha fatto altro che separare i fattori imponibili di pertinenza di ciascuno dei coniugi, adeguando necessariamente le deduzioni strettamente interconnesse. Come spiegato dall’UT, le deduzioni postulate dal ricorrente dapprima con il reclamo contro la tassazione intermedia e in seguito con il presente ricorso, riguardano direttamente il reddito del contribuente medesimo imposto nella tassazione ordinaria 1995-96 sulla base del periodo di computo 1993-94 e non costituiscono elemento in stretta interconnessione con la tassazione intermedia per separazione. Del cambiamento di domicilio e delle spese derivanti da questo fatto per l’acquisizione del reddito si terrà conto nella prossima tassazione ordinaria del ricorrente, non diversamente da quanto sarebbe accaduto, se egli avesse trasferito il domicilio della famiglia durante il periodo fiscale. Per quanto umanamente comprensibili, i motivi addotti dal ricorrente non sono idonei a essere considerati nel quadro di una tassazione intermedia per separazione. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    280.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: