Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera di diritto tributario 13.08.1999 80.1998.314 Tessin Camera di diritto tributario 13.08.1999 80.1998.314 Ticino Camera di diritto tributario 13.08.1999 80.1998.314
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.98.00314 Lugano 13 agosto 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1998 in materia di: imposta sugli utili immobiliari presentato da: __________ e __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Con contratto di compravendita iscritto a registro fondiario il 21 novembre 1996, i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________ __________, alienavano a __________ __________ __________ la PPP n __________ del comune di __________. Nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, inoltrata in data 31 agosto 1997, gli alienanti facevano valere, fra gli altri costi di investimento, una provvigione di fr. 26’200, versata alla __________ __________ di __________ __________ quale onorario per la mediazione. Notificando loro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 27 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ Città non ammetteva in deduzione la suddetta provvigione e commisurava l’utile imponibile in fr. 116’857 e l’imposta in fr. 51’417.10. 2. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 26 agosto 1998, con il quale ribadivano di aver pagato la provvigione fatta valere e spiegavano che la pretesa mediatrice era disposta a pagare l’imposta per il corrispondente utile. Con decisione del 26 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con la seguente motivazione: «Dopo attento riesame della fattispecie, alla luce dei nuovi accertamenti viene riconfermata in questa sede la non deducibilità della provvigione di fr. 26’200.– versata alla __________ __________ di __________ __________, in quanto pur essendoci indipendenza formale tra la società mediatrice e il contribuente signor __________, diversi elementi fanno supporre una identità di interessi (società vicina o di cui il contribuente è azionista)». 3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ postulano nuovamente la deduzione di fr. 26’200 a titolo di provvigione pagata alla __________ __________ di __________ __________. Rilevano che, già prima della tassazione, avevano concordato con l’autorità fiscale la deduzione dell’importo in questione e contestano che vi siano stati dei “nuovi accertamenti” dai quali sarebbe risultata la pretesa identità di interessi con la società mediatrice. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione spiega di essere stato d’accordo di ammettere la detrazione invocata, nel quadro di un accordo in virtù del quale il corrispondente utile sarebbe stato imposto alla società stessa. Tale accordo non sarebbe però mai stato sottoscritto dai ricorrenti, mentre si sarebbero manifestati dei dubbi circa l’indipendenza della società da questi ultimi, con particolare riferimento alla circostanza che le comunicazioni con la società sarebbero sempre passate attraverso l’avvocato dei ricorrenti. 4. Nel corso di un’udienza, tenutasi il 25 febbraio 1999 dinanzi alla Camera di diritto tributario, è stato raggiunto fra le parti un accordo, secondo cui l’Ufficio imposte alla fonte viene invitato ad emettere la tassazione dell’imposta, intestandola alla __________ __________ __________., in quanto debitrice dell’imposta, e a notificarla allo studio dell’avv. __________ __________, che provvederà a fungere da tramite per il pagamento. Sempre in base al suddetto accordo, l’esame del ricorso è stato sospeso fino alla conclusione della procedura di tassazione. 5. Con decisione del 1° marzo 1999, l’Ufficio imposte alla fonte ha notificato alla __________ __________ __________., presso l’avv. __________. __________, la tassazione dell’imposta alla fonte, per complessivi fr. 9’039, pari al 34.5% dell’onorario ricevuto. Questa Camera ha poi accolto parzialmente un ricorso della società in questione, con sentenza del 10 giugno 1999. Ha così annullato la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) per il calcolo dell’imposta dovuta dalla ricorrente, deducendo dall’onorario lordo le imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli art. 59 LIFD e 68 LT. 6. In base all’accordo sottoscritto fra le parti il 25 febbraio 1999, il ricorso dei signori __________ può pertanto essere accolto nel senso che dall’utile immobiliare viene dedotta la provvigione pagata. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 novembre 1998 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione della provvigione di fr. 26’200.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario: