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80.1998.22

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-03-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1998.22 Tessin Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1998.22 Ticino Camera di diritto tributario 23.03.1998 80.1998.22

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00022 Lugano 23 marzo 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 12 febbraio 1998 in materia di:                 IC/IFD 97/98 presentato da: __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 __________ __________ ha dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 15'289.-- di media annua, che l’Ufficio di tassazione di __________ __________ dopo valutazione del dispendio della contribuente, ha elevato nella notifica di tassazione del 21 luglio 1997 a fr. 22'276.-- di media annua. 2. In data 24 luglio __________ __________ presentava reclamo, facendo presenti le difficoltà che incontra nel fronteggiare il costo della vita. Produceva una ricapitolazione delle entrate e uscite del periodo di computo 1995-96, da cui risultava una disponibilità mensile media di fr. 520.-- nel 1995 e di fr. 472.-- nel 1996. L’UT verificava i dati forniti dalla contribuente tenendo conto del normale fabbisogno per vivere e stabiliva, come si evince dalla decisione su reclamo del 19 gennaio 1998, il reddito aziendale netto in fr. 18'000.-- di media annua (in fr. 20'000.—secondo la motivazione annessa alla decisione su reclamo). 3. Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta il reddito aziendale di fr. 20'000.-- espostole dall’autorità fiscale. Avverte che i redditi dichiarati corrispondono alla realtà; che è stata aiutata da suo padre nel pagamento dei premi dell’assicurazione contro le malattie e che le imposte dovute per il 1996 le sono state condonate. 4. 4.1. L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una “valutazione coscienziosa”. La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,

n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163). 4.2. Analogamente a quanto previsto dalla LIFD, anche l’art. 204 cpv. 2 LT prevede che l’autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L’autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. 5. Nel caso in esame va innanzitutto sbarazzato il campo da un equivoco generato dall’autorità fiscale, la quale nella decisione su reclamo ha esposto alla ricorrente un reddito aziendale di fr. 18'000.-- di media annua, al quale ha applicato la relativa aliquota d’imposta e non un reddito di fr. 20'000.-- come indicato erroneamente nella motivazione. Ciò premesso, occorre subito rilevare che l’autorità fiscale ha proceduto a verificare nuovamente il calcolo del dispendio in base ai dati forniti dalla contribuente in sede di reclamo, segnatamente in base alla ricapitolazione delle entrate e delle uscite allegata al reclamo. Orbene, già da questi dati, che denotano entrate di natura aziendale per fr. 19'840.-- di media annua, si evince un reddito aziendale netto di fr. 16'609.-- di media annua, come dettagliatamente esposto nella motivazione della decisione su reclamo. Dalle entrate aziendali lorde possono infatti essere dedotte unicamente le spese aziendali; devono invece essere cancellate le spese di natura privata che la contribuente ha inserito nella propria ricapitolazione (ad es. imposte, riscaldamento, luce, dentista, ecc.). Se poi dal reddito aziendale netto si deducono le spese private (affitto, imposte, riscaldamento, ecc.), che ammontano, sempre secondo i dati forniti dalla contribuente, a fr. 10'650.-- di media annua, si avrebbe una disponibilità annua media di fr. 5'959.--, pari a ca. fr. 500.-- mensili. Tale disponibilità è di gran lunga inferiore al minimo vitale, calcolato assai restrittivamente, che vige in materia di esecuzione e fallimenti. È quindi senz’altro sostenibile la valutazione dell’UT, che ha portato il reddito aziendale da fr. 16'609.--  a fr. 18'000.--, aumentando cosi la disponibilità mensile media a poco più fr. 610.--. Questa valutazione non appare certamente contraria al dovere dell'autorità fiscale di operare con coscienza, a maggior ragione se si considera che l’autorità fiscale non ha tenuto conto delle spese per la cassa malati, di fr. 1'960.-- all’anno, ammettendo, sulla semplice scorta di quanto dichiarato dalla ricorrente medesima, ma senza l'ombra di prove documentali, che le stesse le sono pagate dal padre. 6. Malgrado l’esito del ricorso, questa Camera ritiene di poter far astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia, poiché il ricorso è stato originato (o quanto meno può esserlo stato) dalla contraddizione contenuta   - come si è visto -  nella decisione su reclamo, che nella motivazione indica un reddito aziendale superiore a quello ritenuto nel calcolo dell’imposta. 7. Va inoltre ricordato alla ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: