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80.1998.196

Ticino · 1998-07-13 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 08.09.1998 80.1998.196 Tessin Camera di diritto tributario 08.09.1998 80.1998.196 Ticino Camera di diritto tributario 08.09.1998 80.1998.196

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00196 Lugano 8 settembre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 11 agosto 1998 in materia di:                    IC/IFD 97/98 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che il 20 aprile 1998 l'UT di Mendrisio notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'365.- e la sostanza in fr. 46'000.-;

-   che con decisione del 13 luglio 1998 l'autorità fiscale respingeva il reclamo del contribuente, spiegando che la stessa si fonda sugli anni di computo 1995-96 e che i redditi e gli oneri sopportati negli anni 1997 e 1998 sarebbero stati presi in considerazione nella tassazione 1999-2000;

-   che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente fa presente le sue attuali difficoltà economiche, che gli impedirebbero di far fronte all'onere fiscale;

-   che la tassazione IC/IFD 1997-98 dell'UT di Mendrisio quanto al reddito imponibile corrisponde perfettamente alla dichiarazione d'imposta del contribuente medesimo senza alcuna variazione;

-   che la differenza nella determinazione della sostanza (fr. 46'000.- accertati a fronte di fr. 20'400.- indicati nella dichiarazione) non è influente, poiché inferiore al minimo imponibile;

-   che in simili circostanze il giudice con lettera del 24 agosto 1998 ha invitato il contribuente, allo scopo di evitargli inutili spese, a ritirare il ricorso e a far partecipe l'Ufficio cantonale di esazione delle sue difficoltà finanziarie

-   che con lettera del 2 settembre 1998 il ricorrente si è confermato nelle proprie generiche lagnanze verso il fisco;

-   che, in simili condizioni, questo Tribunale non può fare a meno di pronunciarsi sul ricorso e di respingerlo nel merito, poiché  - come si è visto -  la notifica di tassazione appare ineccepibile e in tutto e per tutto conforme alla dichiarazione d'imposta;

-                                   -   che il ricorrente potrà sempre rivolgersi all'Ufficio di esazione per ottenere il condono delle imposte o una dilazione di pagamento o comunque postulare un diverso dimensionamento degli anticipi alla luce delle sue mutate condizioni economiche;

-   che, visto l'esito del ricorso, questo Tribunale non può fare a meno di accollare spese e tassa di giustizia al ricorrente soccombente, contenendole tuttavia nei termini minimi previsti dalla legge; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di                                       fr.     100.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi              fr.       80.– per un totale di                                                         fr.     180.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                            Il Segretario: