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80.1998.191

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-09-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 17.09.1998 80.1998.191 Tessin Camera di diritto tributario 17.09.1998 80.1998.191 Ticino Camera di diritto tributario 17.09.1998 80.1998.191

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00191 Lugano 17 settembre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 10 agosto 1998 in materia di:                   IC 97/98 presentato da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella dichiarazione d’imposta IC 1997-98 __________ __________, artista-pittore ha dichiarato un reddito d’attività lucrativa indipendente di fr. 7'683.- di media annua. L’Ufficio di tassazione di Locarno nella notifica tassazione IC del 14 aprile 1998 esponeva al contribuente un reddito aziendale di fr. 7'800.- di media annua, cui aggiungeva un reddito d’altra fonte di fr. 5'000.- di media annua. L’UT così motivava la propria decisione: “Per il calcolo delle necessità d'esistenza, occorre quindi defalcare da questi redditi, l'affitto con le spese accessorie, luce, telefono, ecc., spese di manutenzione auto, benzina, tassa di circolazione assicurazioni, vitto. L'importo a disposizione per il fabbisogno é quindi assai limitato. Dal colloquio con il contribuente del 27.02.98 é emerso che l'autovettura d'occasione sarebbe stata finanziata dalla madre e che l'affitto sarebbe pagato per più della metà da una terza persona. È quindi pacifico che vi sia un aiuto da parte di terzi. Una consolidata giurisprudenza ammette che i vantaggi goduti da questi aiuti siano tassati, per questo motivi si aggiunge al reddito dichiarato fr. 5000.- d'altra fonte”. L’UT confermava la propria decisione anche in sede di reclamo (cfr. decisione su reclamo del 13 luglio 1998), ribadendo che “in effetti si tratta di quei vantaggi economici che il contribuente gode sia per l'uso gratuito del veicolo di proprietà della madre nonché per il fatto di condividere l'appartamento con un'altra persona, poiché i redditi dichiarati e riferiti alla propria attività professionale risultano essere insufficienti per far fronte alle esigenze di vita anche seppur modeste che il contribuente asserisce di avere”. 2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede sostanzialmente lo stralcio del reddito d’altra fonte. Degli argomenti sviluppati nel ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario.

3.   3 .1. L’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (v. anche art. 130 cpv. 2 LIFD). La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163). 3.2. Il legislatore ha definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una tassazione d’ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l’autorità fiscale, alla luce dell’insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF del 5 settembre 1984 in re D. Me. consid. 3 a, inedita). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep . 1984 p. 92, cons. 4 a). Condizione imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle circostanze di fatto. L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166). 4. Questa Camera non può che condividere in linea di principio le argomentazioni addotte dall’UT per esporre al ricorrente un reddito d’altra fonte. È infatti fuor di dubbio che, data l’esiguità del suo reddito aziendale, egli possa far fronte al fabbisogno quotidiano per vivere solo grazie all’aiuto di terzi. La valutazione dell’UT può quindi essere verificata partendo dal calcolo del dispendio secondo il minimo vitale in materia di esecuzione e fallimenti. Se si considera che il contribuente convive con una terza persona e che condivide le spese d’alloggio il calcolo del dispendio si presenta come segue: Variante A (più favorevole): metà del minimo vitale per coniugi                      fr.       8'220.- metà del canone locatizio accertato                   fr.       3'280.- fabbisogno minimo                                              fr.     11'500.- Variante B (meno favorevole): minimo vitale per persona sola che convive con parenti  fr.                                  11’120.- metà del canone locatizio accertato                   fr.       3'280.- fabbisogno minimo                                              fr.     14'400.- Una terza variante, che prenda in considerazione il minimo vitale per una persona sola che non convive, darebbe un risultato ancora più sfavorevole. Da notare che in nessuna di queste tre varianti si tiene conto delle spese accessorie della locazione. Questa Camera, nel caso di specie, considera di poter prendere eccezionalmente in considerazione l’ipotesi più favorevole al ricorrente (Variante A), poiché egli convive con una terza persona con cui condivide determinate spese. Tutto ben considerato, si può quindi ridurre, in via del tutto eccezionale, il reddito d’altra fonte esposto dall’UT da fr. 5'000.- a fr. 4'000.- e, visto l’esito parzialmente positivo del ricorso, di far astrazione dall’accollare al ricorrente, fosse anche in misura solo parziale, le spese del presente procedimento e la tassa di giustizia. 5. Si ricorda infine al ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 luglio 1998 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte viene determinato in fr. 4'000.- di media annua. §§  Gli atti del procedimento vengono retrocessi all’UT per l’emissione di un nuovo conteggio.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                           Il Segretario: