opencaselaw.ch

80.1998.131

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-07-24 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 24.07.1998 80.1998.131 Tessin Camera di diritto tributario 24.07.1998 80.1998.131 Ticino Camera di diritto tributario 24.07.1998 80.1998.131

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00131 Lugano 24 luglio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 10 giugno 1998 in materia di:                 IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94 presentato da: __________ __________, __________ __________ ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92, notificata il 15 aprile 1992, l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________, analista in proprio, un reddito da attività indipendente di fr. 70'000.- di media annua e un reddito della sostanza di fr. 6'842.- così composto: fr. 6'122.- reddito da titoli e fr. 720.- reddito lordo da indivisioni. La tassazione cresceva incontestata in giudicato. Dall'inizio del 1992 __________ __________ passava alle dipendenze della __________ __________ . L'Ufficio di tassazione allestiva pertanto una tassazione intermedia per mutamento della professione a valere dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992. Il reddito del lavoro veniva stabilito in fr. 57'306.-, al quale veniva aggiunto un reddito di fr. 6'000.- per vantaggi goduti nella società e un reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-. Il reddito della sostanza, in quanto elemento non toccato dalla tassazione intermedia, restava invariato (cfr. notifica della tassazione intermedia IC/IFD 1991-92, a valere dal 1° gennaio 1992, del 12 giugno 1995). Il medesimo giorno l'UT notificava a __________ __________ e a sua moglie anche la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, in cui venivano ripresi il reddito del lavoro di fr. 57'306.- e il reddito da vantaggi goduti nella società di fr. 6'000.- di media annua, come pure il reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-; il reddito della sostanza veniva definito, come a dichiarazione, in fr. 7'290.- e il reddito lordo da indivisioni in fr. 870.-, riprendendo i dati della dichiarazione della comunione ereditaria. 2. Il reclamo presentato da __________ __________ il 13 giugno 1995 contro entrambe le due notifiche di tassazione summenzionate del 12 giugno 1995, veniva evaso con due distinte decisioni su reclamo del 25 maggio 1998. Le suddette decisioni su reclamo si attenevano a quanto pattuito dalle parti in occasione dell'audizione dell' 8 maggio 1998 e, meglio, la riduzione del reddito da vantaggi goduti nella società fa fr. 6'000.- a fr. 3'000.- e lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 3'000.-. 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta entrambe le decisioni su reclamo, chiedendo la riduzione del reddito della sostanza per la tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 a fr. 6'284.- e di quello della tassazione IC/IFD 1993-94 a fr. 7'290.-. 4. Il ricorso è di fatto privo d'oggetto e appare essere stato introdotto con leggerezza, senza prima nemmeno chiedere quanto meno telefonicamente le spiegazioni del caso all'UT. __________ __________ si è infatti con tutta evidenza lasciato fuorviare dalle cifre riassuntive contenute nelle due decisioni su reclamo. In effetti il reddito della sostanza di fr. 9'842.- indicato nella tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 è la ricapitolazione di tre redditi: del reddito della sostanza mobiliare di fr. 6'122.-, della quotaparte del reddito della comunione ereditaria di fr. 720.- e dei vantaggi goduti nella società anonima di fr. 3'000.- come pattuito in occasione dell'audizione dell'8 maggio 1998. A sua volta l'importo di fr. 11'160.- menzionato nella tassazione IC/IFD 1993-94 è la ricapitolazione dei seguenti importi: del reddito della sostanza di fr. 7'290.-, del reddito lordo della quotaparte del reddito lordo della comunione ereditaria di fr. 870.- e dei vantaggi di fr. 3'000.- come da accordo. Come si vede, il reddito della sostanza mobiliare della tassazione 1993-94 è esattamente quello indicato dal ricorrente nel ricorso, quello della tassazione intermedia 1991-92 è addirittura inferiore, seppure di poco. 5. Qualora il ricorso intendesse, per denegata ipotesi, mettere in discussione l'accordo raggiunto con l'Ufficio di tassazione circa l'entità dei vantaggi goduti nella società anonima, va ricordata la giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (per tutte: CDT

n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT

n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). Anzi, la dottrina più recente è incline a ritenere che simili accordi costituiscano un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108 s.; CDT

n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT

n. 79 del 3 maggio 1993 in re K.). Il ricorso, se inteso quale richiesta di riesaminare l'accordo raggiunto con l'autorità fiscale l' 8 maggio 1998, andrebbe quindi dichiarato manifestamente infondato per i motivi appena esposti. 6. Se infine il ricorso intendesse contestare la quotaparte del reddito della sostanza della comunione ereditaria, è appena il caso di rilevare che a nulla giova affermare che ora la casa sarebbe disabitata, quando il ricorrente medesimo nelle dichiarazioni d'imposta 1993-94, a differenza della dichiarazione 1995-96, indicava l'esistenza di tale reddito, quantificandolo al netto in fr. 540.- di contro al reddito lordo di fr. 870.- desunto dall'UT dalla tassazione dell'indivisa, da cui sono comunque stati dedotti fr. 217.- per spese di manutenzione. Per quanto concerne poi la tassazione intermedia 1991-92, il ricorso su questo punto sarebbe addirittura irricevibile, poiché il reddito dell'indivisa è stato tassato nella notifica di tassazione 1991-92 (tassazione ordinaria) del 15 aprile 1992, non è allora stato contestato e non costituisce in alcun modo con tutta evidenza un elemento della tassazione intermedia per mutamento della professione dal 1° gennaio 1992. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.– per un totale di                                                       fr.    380.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: