Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera di diritto tributario 12.02.1999 80.1998.127 Tessin Camera di diritto tributario 12.02.1999 80.1998.127 Ticino Camera di diritto tributario 12.02.1999 80.1998.127
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 80.98.00127 Lugano 12 febbraio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 10 giugno 1998 in materia di: IC/IFD 95/96 presentato da: __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ . __________ e __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto 1. __________ __________, cittadina tedesca, nata nel 1915, fino al periodo fiscale 1993/94 è stata imposta con la tassazione globale. Con il biennio 1995/96 la contribuente ha chiesto di passare alla tassazione ordinaria, beneficiando di una pensione alimentare ed essendo proprietaria di una casa a __________ . Nella notifica di tassazione del 18 agosto 1997, I'UT esponeva alla contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 6'000.-, per presunti vantaggi derivanti dal non aver dovuto versare interessi su un importo di fr. 400'000.-, che le sarebbe stato messo a disposizione dalla figlia __________ per l’acquisto della casa. 2. Con reclamo del 25 agosto 1997 __________ __________ contestava, da un lato, l’esposizione del reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza del Tribunale federale e con la dottrina (STF del 14 ottobre 1988 e del 17 agosto 1984; Känzig, Wehrsteuer, II edizione, no. 11 all'art. 21) e, dall’altro, la mancata deduzione della somma di fr. 400'000.-- ricevuta dalla figlia a titolo di prestito. In sede di istruzione del reclamo, l’Ufficio di tassazione chiedeva che fosse comprovata l'esistenza al 1° gennaio 1993 di DM 900'000.- e che venisse presentata la documentazione bancaria a comprova dell'avvenuto trasferimento di fr. 400'000.- ricevuti in prestito dalla figlia __________ . In assenza delle prove richieste, l’UT con decisione dell’ 11 maggio 1998 evadeva il reclamo riformando la tassazione a svantaggio della contribuente ed esponendole al posto del reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- un reddito d’altra fonte di fr. 200'000.- di media annua. 3. Con il presente, tempestivo __________ __________ chiede lo stralcio del reddito d’altra fonte, come pure la deduzione del debito di fr. 403'771.- e degli interessi. Produce il contratto di prestito del 25.6/1.8.93, dal quale risulta che il prestito di fr. 400'000.- è stato versato in tre rate sul conto della ricorrente presso la Banca __________ __________, come comprovato dai tre avvisi di accredito allegati al ricorso unitamente ai conteggi degli interessi al 31.12.1994 (fr. 5'222.23 nel 1993 e fr. 15'549.19 nel 1994). Rileva inoltre che, tenuto conto degli interessi, il debito a fine 1994 era di fr. 403'771.42. Il patrocinatore della ricorrente fa presente l’età della ricorrente (83 anni) e il suo grave stato di salute, che gli hanno impedito di presentare per tempo la documentazione. Ribadisce inoltre la propria sorpresa di fronte alla richiesta di documentare il finanziamento dell'Ufficio di tassazione, dal momento che la contribuente nei periodi fiscali pregressi era stata tassata con la globale, che non implica l'obbligo della dichiarazione della sostanza e dei redditi di fonte estera. Ritiene quindi che, con il proprio operato, l'Ufficio di tassazione ha esteso al caso della ricorrente la prassi applicata nei casi di finanziamenti al "portatore", dimenticando tuttavia che non era precedentemente tenuta a dichiarare il patrimonio di estrazione estera. Fa infine rilevare che dal 1996 la ricorrente vive in __________ per ragioni di salute e che sempre più sporadiche sono le sue visite a __________, che non è oramai più il centro dei suoi interessi vitali e non è quindi più il luogo nel quale una persona si era stabilita con l'intenzione di rimanervi durevolmente. 4. All’udienza del 10 febbraio 1999, su proposta del giudice delegato, le parti hanno convenuto di stralciare il reddito d’altra fonte di fr. 200’000 e di commisurare pertanto il reddito imponibile in fr. 105’634 in media annua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 maggio 1998 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto da fr. 301’060 a fr. 101’060.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: Il segretario: